Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, PAGANO, ANGELI, ASCIERTO, BARBA, BARBIERI, BIANCOFIORE, BOSI, CALABRIA, CATANOSO, CAZZOLA, CERA, CICCANTI, COLUCCI, COSENZA, DE PASQUALE, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIVELLA, RENATO FARINA, LABOCCETTA, LAMORTE, LEHNER, MAZZONI, MOFFA, PELINO, PIANETTA, PORCU, RAISI, RAZZI, SOGLIA, STASI, TRAVERSA, VELLA, ZACCHERA

Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 concernente il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 21 settembre 2009

Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in oggetto interviene in materia di ricongiungimento familiare del coniuge convivente del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia trasferito d'autorità presso sedi di servizio situate in territorio estero.

Come è noto, infatti, l'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, garantisce al coniuge convivente di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e impiegato di ruolo presso un'amministrazione statale, di ricevere, all'atto del trasferimento del congiunto, un impiego presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
La suddetta prerogativa, tuttavia, è limitata dalla normativa vigente al solo territorio nazionale e non contempla un analogo trattamento per i trasferimenti oltre confine, ponendo un limite evidente all'applicabilità dell'istituto del ricongiungimento familiare e arrecando, altresì, gravi danni alle posizioni professionali e patrimoniali degli interessati.
Con le modifiche proposte all'articolo 17, comma 1, della legge n. 266 del 1999 si intende, pertanto, realizzare una perequazione tra i trasferimenti in sedi nazionali e quelli in sedi all'estero, estendendo il diritto dei coniugi conviventi del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero e garantendo, così, piena efficacia all'istituto del ricongiungimento familiare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio,» sono inserite le seguenti: «anche all'estero,»;

b) le parole: «nel territorio nazionale» sono soppresse.