Legge bipartisan contro la pedofilia

Un pdl per introdurre per la prima volta questo termine nel codice penale. Punita anche la «pedofilia culturale»

Fermare la subdola propaganda di coloro che si presentano come amici dei bambini ma in realtà sono esponenti di lobby organizzate che puntano a legittimare e diffondere la pedofilia. È questo l'obiettivo di una proposta di legge presentata il 26 giugno alla Camera ed elaborata dal deputato del Pdl Alessandro Pagano, che conta sul sostegno bipartisan di un centinaio di deputati e che è stata messa a punto in collaborazione con don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter, da anni in prima linea contro la pedofilia e la pedopornografia.

Il provvedimento introduce per la prima volta nel codice penale il termine «pedofilia» e combatte un'espressione subodola e strisciante di questa pratica, la «pedofilia culturale». Su internet infatti si sono da tempo diffusi siti che descrivono la pedofilia come un'azione positiva e come una manifestazione di amore verso i bambini. Il pedofilo, secondo gli «ideologi» di questa nuova emergenza, non è un mostro violentatore ma un individuo che ama il bambino e desidera manifestargli affetto anche attraverso i rapporti sessuali. Il fenomeno può contare ormai su una notevole rete di organizzazioni e associazioni: sulla base di studi e analisi internazionali Meter sostiene che sono 552 le organizzazioni che propagandano la rivendicazione dei diritti dei pedofili. Un numero in continua crescita che ha avuto un'aumento del 400% dal 1996 al 2007. Non basta: il network pedofilo può contare su 3 associazioni religiose, 23 associazioni di donne-pedoflie, 500 agenzie che garantiscono assistenza giuridica e sostengo psicologico, 3 radio che parlano di libera pedofilia, 5 siti di cartoons di produzione e divulgazione pedofila. E poi riviste, libri, siti che vendono maglie e gadget, un'agenzia di stampa, 5 portali per raccogliere nuovi adepti e innumerevoli chat specializzate.

Per contrastare tutto questo, ecco il pdl targato Meter che introduce termine «pedofilia» nel codice penale che all'articolo 609-quater prevede ora una generica condotta criminosa per «atti sessuali con minorenne». L'articolo 2 introduce il reato di «pedofilia culturale», quale specifico reato di apologia che intende punire l'istigazione, la pubblicizzazione, la divulgazione, la diffusione con qualunque mezzo dei contenuti che legittimano la "cultura" pedofila, impedendo che gli adepti di questa pratica possano rifugiarsi dietro l'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di pensiero. Gli articoli 3 e 4 affrontano infine l'aspetto repressivo del fenomeno che, data la sua gravità, stabiliscono una «pena minima più elevata rispetto agli altri reati di apologia e di istigazione».

by Gabriella Meroni