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Interrogazione a risposta scritta concernente immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi e uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego

 

 

 

 

Giovedì 5 febbraio 2015, seduta n. 372; A.C 4-07827


presentato da

PAGANO Alessandro

PAGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 101 del 2013 (convertito dalla legge 125 del 2013), ha previsto disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego;

al comma 10, si è stabilito, riguardo ai concorsi riservati nel servizio sanitario nazionale, che «... si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale...», facendo rientrare non solo i medici ma anche gli amministrativi. L'originaria formulazione del decreto, che prevedeva che la procedura si applicasse solo ai medici, è stata appositamente modificata in sede di conversione per fare rientrare anche i dirigenti amministrativi professionali e tecnici;

il comma 10 dell'articolo ha demandato al Ministero della salute la predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la relativa attuazione;

nell'originaria versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già concertato, con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica, l'articolo 1, comma 2, recitava che «le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, professionale e tecnico amministrativa degli enti di cui al comma 1» facendo così rientrare anche i dirigenti amministrativi;

invece nell'ultima versione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, inviata dal Ministero della salute alla Conferenza Stato-regioni, l'articolo 1, comma 2, recita «Le procedure di cui al presente decreto sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente alle aree della dirigenza, medica e del ruolo sanitario». Quindi vengono esclusi dalla stabilizzazione i dirigenti dell'area amministrativa, andando in contrasto con l'indicazione del decreto-legge n. 101 del 2013 in cui rientravano tutte le professionalità del Servizio sanitario nazionale –:

in considerazione del fatto che, nella nuova versione, il provvedimento attuativo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101 del 2013 potrebbe essere impugnato dinanzi alla giustizia amministrativa, se non si ritenga opportuno modificare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso di prevedere che esso sia applicabile anche ai dirigenti amministrativi professionali e tecnici. (4-07827)

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