Venerdì, 19 Aprile 2024


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Norme per l'autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei prodotti abortivi

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Disegno di legge d’iniziativa parlamentare. Presentato dai deputati: Pagano, Cascio, Scoma, Confalone, Fleres, Cimino, D’Aquino, Cristaudo, Leanza, D’Asero, Leontini, Vicari, Limoli

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,
Il testo di legge proposto all’esame dell’Aula affronta un tema di delicata importanza che abbiamo ritenuto opportuno e politicamente responsabile affrontare soprattutto in un momento storico nel quale "l’aggressione alla vita" si fa sempre più spazio nascosta dietro false battaglie di solidarietà ed esaltazione di diritti all’autodeterminazione.

E’ quello alla vita il diritto principale cui qualsiasi attività legislativa deve orientarsi, è inutile parlare di diritto al lavoro, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e altri se non si riconosce il diritto a venire al mondo.
Ma anche laddove le scelte siano orientate verso un’interruzione volontaria della gravidanza, decisione che ovviamente afferisce ad una sfera strettamente personale, crediamo sia compito della politica intervenire al fine di dare alla creatura non nata una dignità che a tutti gli esseri umani dovrebbe essere riconosciuta.
Si tratta di voler dare una degna sepoltura e dedicare un funerale anche ai feti di gestazione inferiore ai cinque mesi, sino ad oggi trattati, in ambito ospedaliero, come "rifiuti speciali" e conseguenza smaltiti secondo le procedure previste dalla legge.
Riteniamo che sia un gesto di grande civiltà riconoscere anche ad un feto di poche settimane la dignità della vita e della persona umana che appartiene alla cultura di una larghissima parte politica, rappresentata in quest’aula e che riteniamo vorrà dare il proprio contributo affinché la norma proposta divenga legge della Regione al più presto.
Non possiamo più ignorare che i feti vengano considerati alla stessa stregua di "scarti" da sala operatoria e dunque destinati ad essere gettati come una qualsiasi parte dell’organismo umano asportata chirurgicamente.
Il testo sottoposto all’esame dell’Aula prevede invece che a seguito dì una interruzione volontaria della gravidanza o di un aborto spontaneo i genitori vengano informati dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera della possibilità di chiedere la sepoltura per il feto, qualora la famiglia non rispondesse positivamente a questa opportunità, sarà l’ospedale ad occuparsi degli adempimenti di rito.
Ad oggi solo la regione Lombardia, emendando uno specifico regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali, ha dato una civile risposta alla questione etica, per noi siciliani non ancora risolta, della sepoltura dei feti.
Riteniamo che i siciliani non debbano attendere oltre, poiché alla tristezza per la perdita di un bambino, alla delusione per il fallimento di una gravidanza i genitori non debbano scontrarsi anche con la realtà che oggi è l’unica contemplata, e cioè quella dello smaltimento, come rifiuti, dei prodotti del concepimento.
La decisione è un atto di pìetas, che ripara al cinismo precedente, e propone un atteggiamento psicologico e affettivo più rispettoso della vita.

ART.l
(Autorizzazione alla inumazione e tumulazione dei prodotti abortivi)

1. L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.(DPR ....)
2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
3. L’Asi informata dalla Direzione sanitaria tramite invio di richiesta della sepoltura corredata dall’indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l’evento.

ART.2
(Dìsposizioni finali)

1. La presente legge verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

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