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Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti e imprese italiane per i beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati VENTUCCI, PAGANO ed altri

Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti e imprese italiane per i beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

Presentata il 30 maggio 2008

Onorevoli Colleghi! - L'annosa questione degli indennizzi a favore dei nostri connazionali che hanno perduto i loro beni all'estero rischia di diventare motivo di discredito per tutte le forze politiche e per le istituzioni dello Stato.

Infatti, nonostante che il legislatore sia più volte intervenuto nel corso di tutti questi anni, le problematiche connesse ai suddetti indennizzi non sono state ancora adeguatamente risolte.
Lo Stato italiano è stato prodigo di leggi, ma certamente non di fondi, nonostante gli impegni presi, sia con il Trattato di pace, sia con i successivi accordi internazionali, sia, infine, con la legge 26 gennaio 1980, n. 16, con la quale si riuniscono in un unico quadro normativo tutte le fattispecie concernenti gli indennizzi per i beni perduti.
Purtroppo, a causa delle difficoltà probatorie, dei criteri restrittivi adottati dalla pubblica amministrazione nelle valutazioni, della lentezza burocratica nelle liquidazioni e dell'inflazione per tanti anni galoppante, gli aventi diritto hanno finora ricevuto soltanto una piccola parte del valore delle perdite effettive subite.
L'inadeguatezza degli indennizzi fin qui corrisposti trova riscontro nelle sempre più numerose sentenze di tribunali che, applicando la legge «super partes», hanno riconosciuto ai ricorrenti indennizzi decisamente maggiori di quelli inizialmente liquidati dal Ministero dell'economia e delle finanze, come si può facilmente evincere dalla lettura delle relazioni annuali rese al Parlamento, dalle quali risulta che un esiguo numero di provvedimenti (circa il 10 per cento) sono stati adottati dall'amministrazione in adempimento di sentenze di condanna, ma tali provvedimenti hanno assorbito più dell'85 per cento dei fondi erogati!
Un nuovo intervento del legislatore è auspicabile, quindi, non solo per adempiere in modo più compiuto all'intento di solidarietà espresso dal legislatore del 1980, ma anche per definire e, in fondo, contenere l'esborso per lo Stato.
Per tali ragioni, urge l'approvazione di una nuova legge, organica e definitiva, che affronti i tanti argomenti ancora aperti, e più precisamente:

a) la necessità di un'integrazione dei coefficienti di rivalutazione, per avvicinarli alla reale perdita di potere d'acquisto;

b) la necessità di provvedere riguardo alle perdite più recenti (Zaire, Somalia, Liberia eccetera) e a coloro che, per vari motivi, non dipendenti dalla loro volontà, non sono stati nelle condizioni di poter avanzare l'istanza di indennizzo entro i termini previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135 (italiani di Libia di religione ebraica eccetera);

c) la necessità di riorganizzare gli uffici preposti all'esame delle domande, per consentirne una disamina in tempi rapidi;

d) la necessità di arginare il contenzioso giudiziario, fonte di ingenti costi, in termini di impegno di risorse umane e finanziarie, per lo Stato e per i beneficiari.

Questo è lo scopo che si prefigge la presente proposta di legge.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione soggettiva dei benefìci delle leggi sugli indennizzi, prevedendo anche i casi di perdita o abbandono dei beni a seguito di eventi bellici o politici o di guerra civile, accertati dalle competenti autorità italiane.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, esplicita che i benefìci della legge si applicano ai cittadini italiani profughi dalla Somalia a seguito degli eventi di guerra civile del 1991.
L'articolo 1, comma 3, esplicita che i benefìci della legge si applicano ai cittadini italiani profughi dallo Zaire a seguito degli eventi di guerra civile del 1991.
L'articolo 1, comma 4, esclude dai benefìci i profughi della ex Jugoslavia, per i quali si è già provveduto con la legge 29 marzo 2001, n. 137.
Con l'articolo 2 si determinano gli ulteriori coefficienti, oltre a quelli stabiliti dalla legge n. 135 del 1985, da applicare alle valutazioni di base delle perdite subite, come stabilite dalla legge n. 16 del 1980, per ciascuna delle fattispecie ivi previste, e precisamente:

comma 1: perdite subite in Estremo Oriente;

comma 2: perdite subite in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, perduti anteriormente al 1° gennaio 1950, escluse le perdite di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, ovvero le perdite subite dai cittadini della ex Jugoslavia che trovano regolamentazione autonoma al successivo comma 5;

comma 3: perdite subite in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, perduti posteriormente al 1o gennaio 1950;

comma 4: perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-1947;

comma 5: perdite subite dai cittadini della ex Jugoslavia, di cui alla legge n. 193 del 1968;

comma 6: perdite subite in Tunisia a seguito delle misure limitative adottate dalle autorità tunisine con la legge del 26 giugno 1983, n. 86/61, e successive. Le perdite subite in Zaire, previste dall'articolo 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, trovano regolamentazione all'articolo 3 della proposta di legge; comma 7: perdite subite nei territori ceduti alla Francia, a seguito del Trattato di pace.

Con l'articolo 3 si provvede per le perdite subite posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 135 del 1985.
Con l'articolo 4 si semplificano alcune procedure probatorie. Inoltre, con il comma 2, per motivi di trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione e di tutela dei cittadini, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze rediga e renda pubblica la graduatoria dell'ordine con il quale le istanze saranno esaminate.
L'articolo 5 prevede che, per quanto riguarda l'applicazione degli ulteriori coefficienti, provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre, per quanto riguarda le nuove valutazioni, si provvederà come già attualmente previsto in base alla legge n. 98 del 1994. Per garantire equità nell'applicazione della legge, e per stimolare la pubblica amministrazione ad eseguire con celerità i pagamenti deliberati, il comma 3 prevede che sugli stessi è prevista la corresponsione degli interessi legali.
Con l'articolo 6 si intende riparare ad un provvedimento arbitrario del Ministero dell'economia e delle finanze, ripristinando il capitolo relativo al concorso statale sui mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi.
L'articolo 7 riconferma l'esenzione fiscale degli indennizzi liquidati.
L'articolo 8 stabilisce i termini di presentazione delle domande. Il comma 3 estende ai soci o azionisti italiani di società estere la validità della domanda di indennizzo presentata dai legali rappresentanti delle stesse. Il comma 4 riapre i termini per la presentazione delle domande in favore dei cittadini di religione ebraica profughi dalla Libia, i quali hanno avuto riconosciuta la cittadinanza italiana successivamente alla data del 2 settembre 1985, termine ultimo di presentazione delle domande ai sensi della legge n. 135 del 1985.
L'articolo 9 prevede la copertura finanziaria della legge.
Chiudere la vicenda dei beni perduti all'estero rappresenta una questione di giustizia e di dignità per il nostro Paese.
Oggi, questo Parlamento ha l'opportunità di addivenire finalmente all'approvazione di una legge equa e definitiva, da più parti attesa e caldeggiata.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Beneficiari).

1. I benefìci di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, e alla presente legge spettano ai cittadini, agli enti e alle società, di nazionalità italiana, per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi, comunque adottati dalle autorità esercenti, anche solo di fatto, la sovranità su quei territori, o a seguito di episodi di guerra civile accertati dalle competenti autorità italiane, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. I benefìci della presente legge spettano inoltre ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita dei beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in Somalia alla data del 31 gennaio 1991, a seguito degli episodi di guerra civile di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 4 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991.
3. I benefìci della presente legge spettano anche ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita dei beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, in Zaire alla data del 24 settembre 1991, a seguito degli episodi di guerra civile di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991.
4. I benefìci della presente legge non si applicano ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193.

Art. 2.

(Rivalutazioni).

1. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui all'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 295,00.
2. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, perduti anteriormente al 1o gennaio 1950 in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 130,00.
3. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, perduti posteriormente al 1o gennaio 1950 in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 2,50.
4. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, e successive modificazioni, perduti in Tunisia nel periodo 1944-1947, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 260,00.
5. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui all'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 260,00.
6. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 2,50.
7. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono moltiplicate per un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 260,00.

Art. 3.

(Valutazioni).

1. Le valutazioni dei beni, diritti e interessi e dell'avviamento, perduti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 aprile 1985, n. 135, comprese le perdite di cui ai comma 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge, sono effettuate, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, sulla base dei prezzi in comune commercio sul mercato ove le perdite si sono verificate, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,50. La conversione in euro dell'ammontare delle valutazioni è effettuata secondo un tasso di cambio stabilito dalla Banca d'Italia in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Art. 4.

(Semplificazioni procedurali).

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «da quattro cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «da due cittadini italiani»;

b) il sesto periodo è soppresso.

2. All'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal termine di presentazione delle domande, rende pubblico l'ordine nel quale le domande saranno esaminate, indicando per ognuna i titoli di precedenza. La graduatoria delle domande è aggiornata ogni sei mesi sulla base delle modificazioni intervenute, anche a seguito di nuove comunicazioni o di reclami degli aventi diritto».

Art. 5.

(Liquidazione).

1. Alle riliquidazioni degli indennizzi integrativi, effettuate mediante la semplice applicazione degli ulteriori coefficienti di rivalutazione previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 2, provvede direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le nuove valutazioni dei beni, diritti e interessi, incluso l'avviamento, previste dalla presente legge sono effettuate dalla commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.
3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli indennizzi decorrono gli interessi al saggio legale fino al giorno di emissione dell'ordine di pagamento.

Art. 6.

(Concorso statale sugli interessi dei mutui nel caso di reimpiego degli indennizzi).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2008, un capitolo di spesa in cui affluiscono i fondi necessari a pagare le rate di concorso statale sugli interessi dei mutui contratti per il reimpiego degli indennizzi ricevuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98. Il capitolo è mantenuto negli stati di previsione degli esercizi successivi fino alla completa corresponsione degli importi dovuti per tutte le annualità di contributo già impegnate con decreto ministeriale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a iscrivere annualmente nel capitolo di spesa di cui al comma 1 le somme necessarie al pagamento delle rate in scadenza per ciascun esercizio.

Art. 7.

(Esenzione fiscale).

1. Agli indennizzi liquidati ai sensi della presente legge si applica l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come interpretato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

Art. 8.

(Termini di presentazione delle domande).

1. Le domande per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge devono essere presentate, a pena di decadenza, al Ministero dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. Sono valide a tutti gli effetti le domande comunque già presentate dagli interessati, se riconfermate entro il termine di cui al comma 1.
3. Le domande di indennizzo presentate dai legali rappresentanti delle società estere si intendono valide a tutti gli effetti nei confronti degli azionisti o possessori di quote di cittadinanza italiana.
4. Per coloro i quali hanno acquisito i requisiti soggettivi di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, in data successiva al 2 settembre 1985, sono riaperti i termini per presentare le domande di cui alle suddette leggi con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e fino all'esaurimento degli indennizzi di cui all'articolo 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I fondi stanziati per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, e 29 marzo 2001, n. 137, sono gradualmente utilizzati ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

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