Venerdì, 19 Aprile 2024


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Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia dell'imparzialità nella pubblica amministrazione

 XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARINELLO

ALFANO A. – ALFANO G. – FONTANA V. – MISURACA S. – PAGANO A.

Istituzione del Servizio ispettivo nazionale a garanzia dell'imparzialità nella pubblica amministrazione

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a creare una istituzione indipendente a salvaguardia dei princìpi costituzionali che dovrebbero governare l'attività amministrativa.
Le vicende di «tangentopoli» hanno rivelato un grave stato di degrado nella cura degli interessi pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, e hanno determinato una profonda condizione di crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.

Per superare questa difficile fase nella vita del Paese non è certamente sufficiente la pur necessaria azione della magistratura, ma occorre ripensare e ridefinire il ruolo dell'amministrazione pubblica ed individuare istituti atti a garantire forme efficaci di controllo sull'attività dello Stato e degli enti pubblici.
Proprio per rispondere a siffatte esigenze appare indispensabile creare un organismo, dotato di spiccata indipendenza ed autonomia, in grado di vigilare, in concreto, sulla effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai princìpi di legalità, di trasparenza e di imparzialità.
Il Servizio ispettivo nazionale, istituito dall'articolo 1, è competente ad accertare e segnalare casi di cattiva amministrazione che si possano riscontrare nell'attività e nei comportamenti dei soggetti preposti alla cura del pubblico interesse. A tale fine il Servizio è dotato di poteri di accertamento, di ispezione, può eseguire indagini patrimoniali, convocare i responsabili degli uffici e dei procedimenti, chiedere informazioni all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi altro soggetto in grado di fornire notizie o documenti utili.
Al fine di rendere incisiva l'azione del Servizio si dispone che gli addetti al Servizio stesso rivestano, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblici ufficiali. Ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.
Nello svolgimento della propria attività il Servizio si può avvalere dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni.
Il Servizio compie i propri accertamenti non solo d'ufficio, ma anche su richiesta di singoli cittadini, di enti ed associazioni, con ovvia esclusione delle segnalazioni anonime. Questa configurazione del potere di iniziativa dei procedimenti di accertamento consente ai singoli utenti dei servizi pubblici e ai privati che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione di segnalare direttamente al Servizio ogni comportamento che appaia in contrasto con i citati princìpi di legalità, di imparzialità e di trasparenza. Qualora l'attività di indagine riveli un caso di inosservanza di norme di legge o di regolamento, il Servizio emette un provvedimento con il quale accerta l'esistenza di un caso di cattiva amministrazione.
La presente proposta di legge non attribuisce poteri sanzionatori al Servizio, la cui funzione precipua è quella di consentire l'emersione di episodi di cattivo esercizio della funzione amministrativa e di segnalarli alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti del caso. In tal senso l'attività del Servizio è essenzialmente un'attività di referto, svolta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente, anche ai fini dell'eventuale avvio di procedimenti disciplinari a carico dei funzionari e degli impiegati inadempienti; nei confronti dell'autorità giudiziaria, qualora siano ravvisabili estremi di reato; nei confronti della Corte dei conti, qualora siano riscontrabili irregolarità contabili. Il Servizio, inoltre, rimette al Parlamento, ogni tre mesi, una relazione sui casi di cattiva amministrazione accertati.
Organi del Servizio sono il comitato direttivo ed il direttore. Al fine di garantire la piena autonomia del Servizio si prevede che gli otto membri del comitato siano nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza, scelte all'interno di categorie specificamente indicate. Particolari disposizioni stabiliscono la durata in carica, le incompatibilità e le indennità per i membri del comitato.
Infine, sono dettate disposizioni specifiche sulle dotazioni di personale, sulle spese di funzionamento e sulle modalità di adozione del regolamento di organizzazione del Servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Servizio).

1. È istituito il Servizio ispettivo nazionale a garanzia della imparzialità e dell'etica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «Servizio».
2. Il Servizio provvede ad accertare e segnalare i casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire la tutela del cittadino per quel che riguarda l'effettivo rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza ed imparzialità nell'azione amministrativa.
3. Il Servizio non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 2.

(Funzioni del Servizio).

1. Il Servizio svolge i propri accertamenti d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni. È fatto divieto agli addetti al Servizio di rivelare l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di accertamento.
2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza di accertamento al Servizio.
3. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti alle amministrazioni pubbliche statali degli obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il Servizio, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 7:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale;

c) esegue indagini patrimoniali sui pubblici dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture dell'amministrazione finanziaria;

d) convoca i responsabili degli uffici e dei procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle eventuali disfunzioni denunciate rilevate;

e) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di propria competenza.

4. Gli addetti al Servizio, nell'esercizio dei compiti di istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto di ufficio.
5. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni di propria competenza, il Servizio si avvale anche dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 3.

(Accertamento dei casi di cattiva amministrazione).

1. Al termine dell'istruttoria, il Servizio, qualora rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento, un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento di un caso di cattiva amministrazione.
2. Il Servizio dà immediata notizia della dichiarazione di cui al comma 1, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
3. Qualora nel corso dei propri accertamenti il Servizio venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
4. Il Servizio segnala, altresì, al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili rilevate nel corso della sua attività.
5. Il Servizio trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da esso accertati.

Art. 4.

(Comitato direttivo).

1. L'indirizzo e la direzione del Servizio spetta al comitato direttivo.
2. Il comitato direttivo è composto dal direttore del Servizio e da otto membri nominati con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità in campo giuridico e di organizzazione amministrativa ed aziendale.
3. I membri del comitato direttivo sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al direttore ed ai componenti del comitato direttivo.

Art. 5.

(Personale del Servizio).

1. Al Servizio sono addetti non più di centocinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Servizio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. Il Servizio può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

Art. 6.

(Spese di funzionamento del Servizio).

1. Le spese di funzionamento del Servizio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 7.

(Norme di attuazione).

1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e su parere conforme del comitato direttivo del Servizio stesso.

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