Venerdì, 19 Aprile 2024


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Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana tramite riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola

 XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati MARINELLO

ALFANO A. – ALFANO G. – FONTANA V. – MISURACA S. – PAGANO A.

Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana tramite riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola

Onorevoli Colleghi! - La Sicilia, al centro del mondo nell'antichità classica, durante la dominazione araba e nel periodo normanno, con il passare dei secoli si è trovata improvvisamente emarginata, lontano dai grandi nodi commerciali e dalle sedi della grande finanza.

Infatti, nel Cinquecento, la scoperta dell'America deviò gli assi della storia mondiale al di fuori del Mediterraneo verso l'Europa occidentale. Da allora, nonostante brevi ritorni, la Sicilia si è trovata fuori dalle grandi direttrici (Nord Italia ed Europa settentrionale) lungo le quali si è andata concentrando la maggior parte delle industrie e del commercio internazionale.
È tornato allora a pesare, in tutti i suoi aspetti negativi, il carattere insulare del suo corpo territoriale e lo stretto di Messina, benché ininterrottamente percorso da navi, traghetti e aliscafi, ha fatto sentire penosamente e perentoriamente il suo isolamento.
Sullo stretto si rompe in modo netto il sistema delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra l'isola e il resto dell'Europa che il ponte sullo stretto potrebbe rinsaldare.
Quadrivio del Mediterraneo, la Sicilia è, pertanto, diventata l'estremo lembo d'Italia e d'Europa.
Nel prevalere di questa sua posizione marginale vanno, pertanto, ricercate le cause strutturali del suo attuale ritardo economico, delle sue difficoltà nel decollo turistico.
A tali difficoltà si assomma ora in alcune province isolane il degrado ambientale connesso alla estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e di loro derivati.
Infatti è noto che lungo il litorale orientale, dai pressi di Augusta fino a nord di Siracusa, su una distanza di più di venti chilometri, si è creata una coagulazione industriale ad alto tasso d'inquinamento perché basata prevalentemente sul petrolio (raffinerie, stabilimenti chimici, eccetera).
Ricchi giacimenti petroliferi sono in fase di avanzato sfruttamento nel ragusano e nel gelese. In Sicilia si estraggono gran parte dei prodotti petroliferi che vengono consumati nella regione e su questi gravano le accise che - a differenza degli altri tributi che lo statuto riserva alla regione - sono attribuite all'erario. Intorno a Gela vi sono pozzi da cui si estraggono 490.000 tonnellate di petrolio all'anno e altre 470.000 tonnellate se ne estraggono a Vega. In questa zona vi sono riserve accertate per 150 milioni di tonnellate di petrolio e 500 miliardi di metri cubi di gas. Inoltre, nei pressi di Corleone, è stato scoperto un giacimento della potenzialità di un miliardo di barili l'anno, altri due miliardi di barili potranno essere estratti dalle nuove perforazioni effettuate presso Ragusa e Gela e, quanto alle riserve di gas metano, ne sono state individuate per oltre 100 miliardi di metri cubi nei pressi di Catania.
Vi sono poi i problemi indotti dalla raffinazione e dai depositi di prodotti petroliferi, i porti petroliferi siciliani contribuiscono a più dell'80 per cento delle merci sbarcate e imbarcate in tutta l'isola (Milazzo).
Grave è, pertanto, l'inquinamento atmosferico ambientale e marittimo della regione e pesante l'incidenza sulla salute degli abitanti e sullo sviluppo turistico di quelle terre. Gli stessi provvedimenti dello Stato, ed è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a testimoniarlo con i suoi studi, dimostrano la condizione drammatica in cui si trova quella terra. Basti considerare i piani di disinquinamento e risanamento del territorio della provincia di Caltanissetta relativamente alle aree di Gela e di Ragusa (decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995). Gli interventi che vi sono previsti - limitati per le poche risorse disponibili - lasciano intravedere chiaramente lo stato di degrado che consegue agli insediamenti petroliferi e le risorse che sarebbero invece necessarie per una completa ed efficace opera di risanamento. Peraltro delle poche somme allora destinate allo scopo - circa 350 miliardi di lire per l'area di Gela e 523 miliardi di lire per l'area di Ragusa - la maggior parte era a carico delle imprese e di taluni soggetti privati e le altre, quelle pubbliche dovevano far capo ai bilanci della Regione Siciliana, con ulteriore riduzione degli investimenti dedicati allo sviluppo e al recupero dell'economia dell'isola.
Appare doveroso, quindi, un intervento solidale del Parlamento che, trasformando in legge la presente proposta, darà concretezza al principio di solidarietà fra regioni ricche e povere, sancito, fra l'altro, negli accordi di Maastricht, introducendo incentivi all'economia dell'isola e, quindi, creando i presupposti per la riduzione della disoccupazione soprattutto giovanile.
È a tutti noto che i governi succedutisi nel passato sono intervenuti con vari piani economici per risolvere la strutturale crisi economica isolana.
Bisogna dire, però, che tali scelte, non hanno avuto l'esito sperato in quanto non hanno mirato a dare incremento e sviluppo alle potenzialità economiche della Sicilia, ma hanno imposto in essa delle strutture industriali scarsamente affermatesi perché avulse dal contesto culturale locale, di cui invece si sarebbe dovuto tenere gran conto per un concreto decollo economico.
L'avere permesso, poi, alle forze della NATO di installare in Sicilia dei potenti e micidiali missili, rende questa terra più vulnerabile nella malaugurata ipotesi di un conflitto; il trasformare amene colline e silenti boschi in zone di servitù militari, certamente non contribuisce sia allo sviluppo economico dell'isola e sia a rafforzare i legami spirituali tra il popolo siciliano e la comunità italiana.
La presente proposta di legge mira ad incidere sullo sviluppo economico dell'isola in modo ampio e diffuso. La scelta di intervenire con un drastico abbattimento dei costi energetici è dettata dalla necessità di agire su tutti i settori economici, senza dover ricorrere ai tradizionali e complessi piani di intervento pubblico che - come tanti anni di politica meridionalistica hanno insegnato - fanno il più delle volte soltanto la felicità delle burocrazie politiche ed amministrative, nazionali e locali. Abbattendo i costi energetici delle famiglie e delle imprese si rendono immediatamente disponibili risorse per gli investimenti sia diretti, sia indotti. Inoltre, il rifiuto di ricorrere alla tradizione dirigistica degli interventi programmati dall'alto è funzionale ad una economia che è già di per se stessa vitale, ma che langue per la scarsezza di capitali. Per rivitalizzare l'economia siciliana non c'è bisogno di fare programmi di nuove e grandi opere pubbliche. In questo campo, almeno per il prossimo triennio, basterebbe realizzare con rapidità ed efficacia le opere già previste sia dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali, sia dalla stessa Regione Siciliana. Né si può pensare di ripercorrere la strada dell'industrializzazione forzata, sul modello di quella che, con gravissime conseguenze economiche e sociali, è già fallita in Calabria, in Sardegna ed in Puglia. Peraltro, rivolgendosi direttamente alla libera iniziativa delle persone e dei capitali, l'abbattimento dei costi energetici costituirà un fortissimo incentivo ad investire nell'isola e indurrà immediatamente un significativo incremento della domanda turistica, sia perché il beneficio si estende ai consumi per autotrazione dei turisti, sia perché le aziende siciliane potranno contenere i loro prezzi alla stregua della diminuzione dei costi.
Con l'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera c), della presente proposta di legge si dispone che sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana ed impiegati come carburanti di veicoli circolanti nel medesimo territorio le accise - lettera a) - e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) - lettera c) - gravano nella misura del 20 per cento dell'ammontare della pari imposta vigente per la parte restante del territorio nazionale. Si tratta in sostanza di un abbattimento dell'80 per cento del complesso delle imposte che gravano attualmente su ciascun litro di carburante. Con una disposizione analoga nella struttura si dispone l'abbattimento al 20 per cento delle imposte che gravano sul consumo dei prodotti petroliferi utilizzati come combustibili da riscaldamento. In tal senso le lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 1, fanno rispettivamente riferimento alle accise e all'IVA.
Per i prodotti petroliferi utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed artigiane si dispone invece l'esenzione totale da ogni imposta erariale (sia dalle accise, sia dall'IVA). La formulazione adottata intende essere la più ampia possibile, in modo da non precludere impieghi e soluzioni connesse ai processi produttivi e organizzativi di particolari aziende, purché i prodotti petroliferi in questione siano un fattore di produzione e non siano invece utilizzati dalle aziende come consumo diretto, ad esempio, per il trasporto dei propri prodotti. Con riferimento ad un tessuto produttivo costituito in gran parte da piccole imprese e da aziende a conduzione familiare, viene specificato che essi devono essere utilizzati «comunque in luoghi diversi dalle abitazioni».
Con il comma 2 si affida al Ministro dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di disciplinare l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e consumo dei prodotti petroliferi impiegati come carburante per i veicoli circolanti nell'isola ed al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il compito di regolamentare l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi impiegati come combustibili da riscaldamento. Una disciplina di carattere regolamentare deve essere prevista per adattare alle disposizioni della legge le procedure di accertamento e riscossione dei due tributi.
Infine il comma 3 quantifica il minor gettito previsto per l'erario ed indica i mezzi di copertura.

Onorevoli colleghi, confido nella approvazione di questa proposta di legge consapevole che essa richiede - in un momento di grandi difficoltà per la finanza pubblica - un ulteriore sacrificio alla collettività nazionale. Sono certo, tuttavia, che alla Sicilia questa collettività deve anzitutto un giusto risarcimento per le condizioni in cui l'hanno tenuta l'economia nazionale e le politiche industriali sinora perseguite. Si tratta di un provvedimento di giustizia e di risarcimento, prima ancora che di solidarietà. E la situazione è talmente grave che la Nazione non può aspettare i futuri equilibri di bilancio, lasciando degradare ulteriormente l'economia e il tessuto sociale della Sicilia. Non dopo il tanto parlare che si fa della criminalità organizzata. Nessuno può più pensare che essa possa essere combattuta soltanto con provvedimenti di polizia o con altri invii dell'esercito, lasciando degradare ulteriormente il tessuto economico che sostiene la vita dei siciliani. Del resto il bilancio dello Stato interviene fattivamente in molte parti del territorio nazionale per risollevare settori e intere regioni attraverso le politiche più diverse: finanziamenti, detassazioni, opere pubbliche, eccetera. Tra le tante politiche vi è anche quella delle esenzioni fiscali dei prodotti petroliferi, come avviene per la Valle d'Aosta ed il Friuli-Venezia Giulia. Le ragioni ed i criteri di intervento sono giusti per quelle situazioni e per quelle terre, come lo sono per quella che si avanza con questa proposta. E non vi è dubbio che quella siciliana sia, tra le economie delle regioni italiane, quella che mostra le maggiori difficoltà.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di bilanciare parzialmente, anche attraverso l'incentivazione del turismo e dell'attività industriale, agricola e artigianale, lo squilibrio economico in cui la Regione siciliana si trova rispetto alla restante parte del territorio dello Stato, e al fine di risarcire la Regione siciliana dei maggiori costi derivanti dal degrado dell'ambiente a causa delle attività di estrazione e raffinazione dei prodotti petroliferi e delle produzioni derivate, le imposte gravanti sui prodotti petroliferi immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana sono applicate nelle seguenti misure:

a) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono immessi al consumo nel territorio della Regione siciliana ed impiegati come carburanti nel medesimo territorio;

b) le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ridotte al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale alla data in cui essi sono destinati ad impiego come combustibili da riscaldamento consumati nel territorio della Regione siciliana;

c) l'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e importazioni dei prodotti energetici di cui alle lettere a) e b) è parimenti ridotta al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta vigente per la generalità del territorio nazionale;

d) i prodotti petroliferi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, posti in vendita nel territorio della Regione siciliana e utilizzati per gli impieghi delle imprese industriali, agricole ed artigiane negli stabilimenti e sedi situate nel territorio della Regione siciliana, e comunque in luoghi diversi dalle abitazioni, sono esenti da ogni imposta erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle attività produttive, disciplina l'organizzazione e le verifiche relative alla erogazione e al consumo dei prodotti petroliferi di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Al minore gettito fiscale derivante dalle riduzioni ed esenzioni dall'imposta di cui al comma 1, determinato in lire 1.050 milioni di euro per l'anno 2006, in lire 1.077 milioni di euro e in 1.114 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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