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Disposizioni per l' immissione in ruolo del personale degli enti locali comandato presso gli uffici dei giudici di pace

Proposta di legge n. 2508

d’iniziativa dell’On. Alessandro Pagano

Disposizioni per l' immissione in ruolo del personale degli enti locali comandato presso gli uffici dei giudici di pace

Onorevoli Colleghi! – Sin dalla sua istituzione l’Ufficio del Giudice di pace ha dovuto fare i conti con ripetuti e protratti blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione e quindi con una grave carenza di organico.

Si è fatto fronte a questa esigenza attingendo provvisoriamente il personale necessario dagli organici degli enti locali.

Una scelta che avrebbe dovuto essere provvisoria e che invece si è protratta negli anni. Con la legge 24 novembre 1999, n. 468 si è previsto (art. 26 comma 4) che: "il personale comunale che opera o che ha operato presso gli Uffici di Conciliazione per almeno due anni, continua a prestare servizio nella medesima posizione, presso l'Ufficio del Giudice di Pace esistente nel circondario".

Successivamente il Ministero della Giustizia ha dato attuazione alla normativa, disciplinando l'accesso del suddetto personale, nonché la corretta utilizzazione ed inquadramento dello stesso nell'Ufficio Giudiziario.

Il formarsi di posizioni, competenze ed esigenze ormai consolidate, rende opportuno e ormai ineludibile il definitivo passaggio nei ruoli del Ministero della Giustizia del personale comandato, che peraltro, per la gran parte, ha espresso la propria volontà di transitarvi definitivamente.

Peraltro ciò è già avvenuto per i messi di conciliazione non dipendenti comunali di cui ai primi tre commi dell' art. 26 della Legge 468/99.

L'Ufficio Giudiziario verrebbe dotato definitivamente di personale qualificato ed ormai ben integrato, il quale troverebbe serenità sia per quanto concerne l'assetto giuridico della propria posizione ed anche in molti casi per quello familiare. I comandati infatti vivono una situazione di disagio trovandosi in uno status giuridico inerte, fra l'altro impossibilitati a partecipare alle procedure selettive di riqualificazione professionale del Ministero,con pregiudizio e danno per la propria carriera.

Sarebbe auspicabile, infine, che, ove non sussista il posto in organico presso l'Ufficio giudiziario in cui il dipendente opera, di realizzare l'inclusione nei ruoli anche in posizione di soprannumero, cosi come è stato previsto per l'Istituto del comando. Ciò al fine di non privare l'Ufficio del Giudice di Pace di figure professionali ormai ben integrate.

Va conclusivamente ricordato che il carico di lavoro dell'Ufficio del Giudice di Pace, già importante in materia civile, è divenuto man mano ben più consistente, con l'attribuzione della materia penale di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, di talune competenze del Tribunale Ordinario è passato in toto all 'Ufficio del Giudice di Pace), nonché della competenza nella convalida dei Provvedimenti emessi nei confronti degli immigrati clandestini

La proposta di legge è costituita da un unico articolo, con il quale, al personale dipendente dei comuni comandato presso gli Uffici del giudice di pace, si conferisce la possibilità di essere immesso, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni sulla programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previste dalla legge 22 dicembre 2008, n.203, nonché dalle analoghe vigenti disposizioni di finanza pubblica, il personale dipendente da amministrazioni comunali comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data di entrata in vigore della presente legge vi presta servizio, è immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della giustizia presso i medesimi uffici del giudice di pace di appartenenza, nella stessa posizione economica ricoperta alla medesima data ed anche in posizione di soprannumero rispetto alla pianta organica vigente del personale. In sede di redazione del bilancio previsionale per l’anno 2010 il Ministro della giustizia segnala al Ministro dell’economia la consistenza del personale trasferito ai fini dell’incremento degli stanziamen6ti destinati alle spese degli Uffici del giudice di pace e della corrispondente riduzione dei trasferimenti agli enti locali interessati.

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