Giovedì, 18 Aprile 2024


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Intervento dell'On. Pagano nella qualità di Relatore della Comm.ne Finanze sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007 relativa ai mercati degli strumenti finanziari

 Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
Atto n. 75.

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico della finanza ed al decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Atto n. 75).

Il provvedimento in esame, che si compone di due soli articoli, è stato predisposto in forza di distinte disposizioni di delega. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dello schema di decreto sono emanate nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 12, comma 2, della legge n. 262 del 2005, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo n. 51 del 2007, di attuazione della Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
Le rimanenti disposizioni contenute nello schema di decreto in esame sono invece emanate in esercizio della delega recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 la quale ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive delle norme contenute nel decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della Direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta Direttiva MiFID, acronimo di Market in Financial Instruments Directive).
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso interviene a modificare il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per quanto concerne la disciplina dei consulenti finanziari così come previsto dall'articolo 18-bis dello stesso TUF, apportando correzioni anche alla disciplina relativa ai promotori finanziari; modifica alcuni aspetti della disciplina del prospetto informativo; infine, esso interviene in ordine all'estensione delle regole di controllo e del sistema delle sanzioni per abusi di mercato anche alle negoziazioni di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio non regolamentati, oltre che, come attualmente previsto, sui mercati regolamentati.
L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche al TUF.
In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 18-bis del TUF, a sua volta introdotto nel TUF dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, che disciplina l'attività dei consulenti finanziari persone fisiche, fornendone una disciplina molto più dettagliata e articolata.
A differenza della versione vigente, vengono introdotti, tra l'altro: la possibilità di avvalersi dei meccanismi di riscossione coattiva per l'esazione dei contributi dovuti all'organismo; il principio del contraddittorio nei confronti dell'interessato nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori; l'estensione delle tipologie di provvedimenti sanzionatori che possono essere applicati dall'organismo di gestione dell'Albo, comprendendosi ora anche il richiamo scritto e sanzioni pecuniarie; la previsione che il termine per la proposizione del ricorso dell'interessato contro il provvedimento che commina la sanzione decorre dalla comunicazione allo stesso interessato di tale provvedimento; la possibilità, per la Consob, di proporre al Ministro dell'economia anche il commissariamento dell'organismo, nel caso di inerzia o malfunzionamento di quest'ultimo.
Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 18-bis riprende sostanzialmente il testo vigente, sancendo la possibilità, per le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, iscritte nell'apposito albo, di prestare consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Nella nuova formulazione si aggiunge, inoltre, che i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati in base a rigorosi criteri di valutazione, che tengano conto dell'esperienze professionali, ovvero sulla base di prove valutative.
Il comma 2 prevede l'istituzione di un albo delle persone fisiche che esercitano l'attività di consulenti finanziari, tenuto da un organismo i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia.
Rispetto alla formulazione vigente si specifica che l'organismo è composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti, che li designano secondo le modalità fissate dallo statuto; si indica inoltre che i membri sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, politiche ed economiche.
Il comma 3 stabilisce, analogamente a quanto previsto nella formulazione vigente, che l'organismo ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
Il comma 4, integralmente nuovo, prevede che lo statuto, redatto dallo stesso organismo, contiene le regole per il funzionamento e l'assetto organizzativo nel rispetto dei principi e dei criteri determinati dalla Consob e dal Ministro dell'economia con propri regolamenti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia e la Consob, ed è successivamente oggetto di pubblicazione.
Il comma 5 disciplina la determinazione e riscossione dei contributi e delle altre somme dovute all'organismo, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività.
Rispetto alla formulazione vigente si prevede che tali versamenti siano effettuati, oltre che dagli iscritti e dai soggetti richiedenti l'iscrizione nell'albo, anche dai candidati alle prove valutative per l'accertamento dei requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nell'albo. La nuova formulazione specifica che il provvedimento ingiuntivo assunto dall'organismo per il pagamento dei contributi ha efficacia di titolo esecutivo e che l'esazione coattiva delle somme dovute, una volta decorso il termine fissato per il pagamento, avviene attraverso i meccanismi della riscossione mediante ruolo, che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.; si stabilisce inoltre che il mancato versamento dei contributi dovuti comporta la cancellazione dall'albo.
Il comma 6 stabilisce i compiti dell'organismo, che consistono:
nell'iscrizione nell'albo delle persone in possesso dei requisiti richiesti, e nella loro cancellazione, nel caso del venir meno degli stessi;
nell'esercizio della vigilanza, relativamente all'esistenza di cause di incompatibilità, alle violazioni delle regole di condotta, alla tenuta della documentazione sull'attività degli iscritti, e all'aggiornamento professionale degli stessi; nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni alle regole di condotte commesse dagli iscritti, graduate in richiamo scritto, pagamento di una somma compresa da 500 a 25.000 euro, sospensione dall'albo da 1 a 4 mesi e radiazione dal medesimo;
nella tenuta dell'albo;
nella richiesta agli iscritti di dati, notizie, atti e documenti;
nell'effettuazione di ispezioni nei confronti degli iscritti, ai quali possono essere richiesti l'esibizione di documenti per il compimento di atti, nonché di audizioni personali degli iscritti stessi.

Il comma 7, che riprende sostanzialmente il contenuto del comma 5 dell'articolo 18-bis, nel testo attualmente vigente, demanda ad un regolamento della Consob la determinazione dei principi e criteri relativi: alla formazione ed alla pubblicità dell'albo; all'iscrizione dell'albo stesso, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione degli stessi, nonché alle misure applicabili nei confronti degli stessi; alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nei confronti dei clienti; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività degli iscritti; all'attività dell'organismo; all'aggiornamento professionale degli iscritti.
Il comma 8 prevede che avverso le sanzioni disciplinari irrogate dall'organismo sia possibile presentare ricorso alla Consob, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le procedure relative alla presentazione ed alla decisione del ricorso sono determinate con regolamento della Consob. Ai sensi del comma 9 le decisioni della Consob sui predetti ricorsi sono opponibili dinnanzi alla Corte d'appello.
I commi 10 e 11 disciplinano, analogamente ai commi 7 e 8 dell'articolo 18-bis attualmente vigente, la vigilanza della Consob sull'organismo, prevedendo che essa possa richiedere dati, notizie, atti e documenti, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti per il compimento di atti. In caso di inerzia e malfunzionamento, la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia i provvedimenti che ritenga più opportuno, tra i quali, nei casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo stesso, o il suo commissariamento. Rispetto alla formulazione attuale si introduce la possibilità, per la Consob, di proporre l'adozione dei provvedimenti più opportuni, nonché la nomina di un commissario; un'ulteriore modifica riguarda il fatto che tutte le proposte della Consob in materia devono essere motivate.
La modifica della disciplina in materia di consulenti finanziari recata dal comma 1 dello schema di decreti legislativo ha indotto poi il legislatore delegato a modificare, per garantirne la necessaria coerenza, anche la disciplina prevista in materia di Albo dei promotori finanziari.
A tal fine il comma 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 31, comma 4, del TUF.
In particolare, rispetto alla versione vigente di tale disposizione, si prevede che l'organismo possa richiedere prestazioni patrimoniali, oltre che agli iscritti e a coloro che chiedono l'iscrizione, anche a coloro che intendono sostenere la relativa prova valutativa. In tale contesto la nuova versione del comma 4 specifica che il provvedimento con il quale l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi ha efficacia esecutiva e che l'organismo stesso può avvalersi del sistema di riscossione coattiva tramite ruolo delle contribuzioni dovute dagli iscritti che, secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, è attualmente affidato ad Equitalia S.p.A.. Inoltre si precisano le funzioni dell'organismo, stabilendo che esso, oltre a provvedere all'iscrizione nell'Albo, procede anche alla cancellazione degli iscritti nell'Albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con regolamento.
Il comma 3 modifica la disciplina del prospetto informativo di cui l'articolo 94-bis del TUF, incidendo sulla formulazione del comma 1, il quale, nella versione vigente, dispone che, ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. Al fine di rendere coerente la disposizione con la Direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto, la norma viene modificata stabilendo che la Consob verifichi la completezza del prospetto, ivi incluse la coerenza dell'informazione fornita e la sua comprensibilità.
Il comma 4 modifica l'articolo 97, comma 4, del TUF che, nella versione vigente, facultizza la Consob a chiedere informazioni nei confronti di coloro per i quali ci sia un fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni di legge. La norma viene modificata nel senso che la Consob possa chiedere informazioni anche nei confronti di coloro per i quali vi sia fondato sospetto che abbiano svolto le operazioni in questione, estendendo pertanto il potere di richiesta anche alle offerte al pubblico già concluse.
Il comma 5 modifica l'articolo 100-bis del TUF in tema di circolazione dei prodotti finanziari, introducendo un nuovo comma 4-bis, che demanda alla Consob la definizione delle relative disposizioni di attuazione.
I commi 6, 7, 8, 9 e 10 riguardano l'estensione della tutela attualmente offerta dal TUF e dalle autorità di vigilanza per quanto concerne la negoziazione di strumenti finanziari su mercati regolamentati anche alla negoziazione di strumenti finanziari sui sistemi multilaterali di scambio, con particolare riguardo alla protezione dai cosiddetti abusi di mercato. Tali modifiche sono conseguenti al superamento, operato dall'ordinamento comunitario, della nozione di quotazione in un singolo mercato regolamentato nazionale, ed estendono una serie di previsioni del TUF prima riferite agli emittenti quotati in tali mercati anche agli emittenti che operano sui sistemi multinazionali di scambio e che hanno l'Italia come Stato d'origine.
Secondo la relazione illustrativa, infatti, «l'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione in possesso di determinate caratteristiche è volto a garantire adeguati livelli di tutela (al pari di quanto già avviene negli ordinamenti degli altri Stati, tra cui il Regno Unito) per gli investitori che si rivolgono a tali mercati, consentendo per tale via una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su questi mercati».
In particolare, il comma 6 integra il comma 6 dell'articolo 114 del TUF, il quale disciplina l'ipotesi in cui i soggetti quotati ai quali la Consob richiede la comunicazione al pubblico di notizie e documenti, possono presentare reclamo avverso tale richiesta di informazioni in ragione del danno che la comunicazione di tali informazioni può provocare loro, prevedendo in tal caso la sospensione di tali obblighi e la valutazione della Consob in merito al reclamo. In tale contesto la modifica è volta a stabilire che il reclamo possa essere avanzato, oltre che dagli emittenti quotati e dai soggetti che li controllano, anche dagli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato d'origine.
Il comma 7 inserisce nell'articolo 116 del TUF un nuovo comma 2-bis, che rende applicabili le disposizioni recate dagli articoli 114 e 115, relative alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF e al potere di richiedere informazioni da parte della Consob, anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione aventi le caratteristiche stabilite dalla Consob.
In connessione con la modifica apportata dal comma 7, il comma 8 modifica il comma 2 dell'articolo 118 del TUF, il quale esclude l'applicazione dell'articolo 116 per gli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni e dagli strumenti che consentono di sottoscrivere azioni.
Ricorda che l'articolo 116 prevede che gli emittenti strumenti finanziari diffusi in maniera rilevante presso il pubblico, anche se non quotati, debbano applicare le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115 del TUF, in materia di informazione al mercato sull'attribuzione ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori di strumenti finanziari e di comunicazioni alla Consob, e devono sottoporre il proprio bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato a revisione.
In tale contesto la modifica è volta a precisare che la predetta esenzione si riferisce ai commi 1 e 2 dell'articolo 116, e non anche al comma 2-bis di tale articolo, introdotto dal comma 7.
Il comma 9 integra il comma 1 dell'articolo 118-bis del TUF, il quale attribuisce alla Consob il compito di stabilire con regolamento le modalità per il controllo sulle informazioni al pubblico effettuate dagli emittenti quotati ai sensi di legge.
In tale contesto la modifica è volta a precisare che il controllo riguarda anche le comunicazioni effettuate dagli emittenti quotati che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.
Il comma 10 modifica l'articolo 180 del TUF, al fine di ricomprendere nella nozione di «strumenti finanziari» rilevante anche gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'emittente, rendendo in tal modo applicabili a tali fattispecie le disposizioni successive.
I commi 11, 12 e 13 modificano gli articoli 182 e 183 del TUF estendendo la tutela sanzionatoria in materia di abusi di mercato.
In particolare, il comma 12 aggiunge nell'articolo 182 un nuovo comma 2-bis, che prevede l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 184 (che prevede il reato di abuso di informazioni privilegiate), 185 (che prevede il reato di manipolazione del mercato), 187-bis (che prevede sanzioni amministrative per l'abuso di informazioni privilegiate) e 187-ter (che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per manipolazione del mercato) alla negoziazione anche in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, oltre che in un mercato regolamentato italiano.
Il comma 13 modifica l'articolo 183 del TUF, estendendo agli emittenti strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli da 180 a 187-quaterdecies del TUF, già prevista in relazione alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, nonché alle negoziazioni di azioni proprie, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento.
Le modifiche apportate agli articoli 184 e 185 del TUF dai commi 14 e 15 provvedono a rimodulare la misura della sanzione penale nel caso in cui i reati ivi puniti abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Il comma 16 modifica l'articolo 187-septies del TUF, che disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal TUF nel caso di abuso di informazioni privilegiate, prevedendo che la contestazione degli addebiti agli interessati debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento, ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
In parallelo con la modifica recata dal comma 16, il comma 23 modifica l'articolo 196, comma 2, del TUF, prevedendo che la contestazione degli addebiti nei confronti dei promotori finanziari che abbiano violato le previsioni del TUF debba effettuarsi entro 180 giorni dall'accertamento ovvero entro 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
Il comma 17 modifica l'articolo 187-octies, comma 4, del TUF, aggiungendo una nuova lettera e-bis), secondo la quale la Consob può accedere all'archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, che costituisce una sezione dell'anagrafe tributaria, nel quale le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione tra quelle sopra menzionate, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.
I commi 18, 19, 20 e 21 modificano l'articolo 190 del TUF, che provvede a comminare sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati.
Nel dettaglio, il comma 18 inserisce nell'elenco delle disposizioni del TUF la cui violazione comporta l'irrogazione delle sanzioni, l'articolo 79-bis del TUF, che disciplina il regime di trasparenza post-negoziazione delle operazioni effettuate dai soggetti abilitati al di fuori dei mercati regolamentati. Il comma 19 stabilisce che costituisce illecito amministrativo l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria in assenza dell'iscrizione nel rispettivo albo. Il comma 20 stabilisce che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano agli organizzatori ed operatori di sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, anche per l'inosservanza delle disposizioni del capo II-bis del titolo I della parte III del TUF, relative ai requisiti di trasparenza delle operazioni su strumenti finanziati effettuate in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici, ed al consolidamento delle informazioni relative ai prezzi sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.
Il comma 21 stabilisce altresì che le sanzioni indicate dal comma 1 dell'articolo 190 si applicano ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis del TUF, nonché ai membri dell'organismo dei promotori finanziari, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 del TUF e di quelle di attuazione, tra le quali rilevano quelle stabilite con regolamento della Consob.
Il comma 22 modifica l'articolo 195, comma 4, del TUF, il quale attualmente prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni relative ai promotori finanziari è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio dell'autore della violazione, ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Viene ora invece previsto che la corte di appello competente sia quella del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione, non rilevando più il domicilio della persona fisica.
L'articolo 2 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, inserendovi un nuovo comma 14-bis, il quale, in connessione con le modifiche all'articolo 18-bis del TUF, prevede che, in sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia nomini, con proprio decreto, sentiti la Consob e la Banca d'Italia, i componenti dell'organismo per la tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari istituito dal comma 2 del citato articolo 18-bis, stabilendone la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Passando quindi ad una questione specifica, connessa alle tematiche affrontate dallo schema di decreto, segnala come le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'articolo 113-ter del TUF, relativo alla diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, siano connotate da un'impostazione troppo radicale, in quanto prevedono che tale diffusione debba essere effettuata esclusivamente in via telematica, eliminando la possibilità di ricorrere alla pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale.
Pur considerando utile avvalersi dello strumento telematico, non considera infatti opportuno imporre l'uso esclusivo di tale modalità di diffusione, in quanto essa non risulta a suo avviso ancora idonea a garantire un acceso rapido e non discriminatorio a tali informazioni da parte del pubblico.
Nel preannunciare fin d'ora la valutazione favorevole sullo schema di decreto, si riserva quindi di inserire nella propria proposta di parere un'osservazione volta a richiedere un'integrazione del predetto articolo 113-ter del TUF, nel senso di prevedere che le informazioni regolamentate siano diffuse al pubblico anche attraverso la pubblicazione in almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

On. Alessandro Pagano

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