Mercoledì, 09 Ottobre 2024


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Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente


 CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE n. 2757

d'iniziativa dei deputati

LA LOGGIA, PAGANO ed altri

Modifica dell'articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

Onorevoli Colleghi! - La lotta contro l'abuso di alcool, soprattutto da parte dei giovani, è un tema che coinvolge tutti provocando morti e procurando danni irreversibili a tutta la collettività; la recente ordinanza del comune di Milano di sanzionare la detenzione, il consumo e la cessione di bevande alcooliche da parte di minori di sedici anni ha riacceso i riflettori sulla necessità di interventi mirati su tutto il territorio nazionale, nonché di azioni organiche e coerenti di prevenzione e di educazione.

In Italia il consumo alcoolico sta cambiando, si affermano, infatti, modalità estranee alle abitudini mediterranee e si abbassa l'età dei giovani consumatori che iniziano a bere già alle scuole secondarie di primo grado, pensando che l'alcool sia meno pericoloso del tabacco. Anche il modo in cui vengono assunte le bevande è cambiato: mentre risulta diminuita la quota di consumo giornaliero è aumentata quella delle bevande alcooliche consumate fuori dai pasti, soprattutto tra i giovani. Il bicchiere bevuto fuori dai pasti riguarda 13,5 milioni di persone e il trend è crescente tra i minorenni, in particolar modo tra le ragazze: tra il 1998 e il 2008 la quota è passata dal 12,6 per cento al 18,7 per cento.

Il cambiamento delle abitudini registra il radicarsi di un comportamento a rischio come il «binge drinking», un modello tipico dei Paesi anglosassoni e del nord Europa. Già nella fascia di età tra i sedici e i diciassette anni, il «binge drinking» raggiunge medie simili a quelle del resto della popolazione: questo comportamento a rischio diffuso tra i minorenni si riscontra nel consumo di bevande alcooliche bevute la sera: 4,5 per i ragazzi, addirittura 6 per le ragazze (valore doppio rispetto alle fasce fino ai 25 anni di età). Di solito si tratta di policonsumatori, di persone cioè che in una sola serata ingurgitano differenti bevande ad alta gradazione alcoolica. Quelle più consumate sono aperitivi alcoolici e breezer. La novità è rappresentata dal vino, bevanda scelta soprattutto dalle ragazze sotto i diciotto anni di età in costante abbinamento con altre bevande alcooliche, secondo mode importate da altri Paesi (come il botellon spagnolo) e che hanno trovato seguaci soprattutto nelle regioni del nord.

Tra le ragioni di questa impennata nei consumi si punta il dito sulla disponibilità e sull'accessibilità delle bevande alcooliche, fortemente aumentata in Italia negli ultimi dieci anni. L'impatto simultaneo della pubblicità, delle strategie di marketing e dell'allargamento del mercato di vendita spinge i giovanissimi ad acquistare prodotti meno cari ma accattivanti, da loro visti come beni di consumo ordinario. I meccanismi che promuovono il consumo di alcool, o gli «happy hour» chiudono il cerchio. Solo attraverso questo mix di fattori si spiegano le quote di consumo degli «under 18», bevitori poco selettivi e interessati prevalentemente all'alcool come «sostanza» e non come esperienza degustativa. In queste fasce di popolazione si consolidano così comportamenti che normalizzano l'abuso di alcool e il consumo di droghe, moltiplicando le possibili conseguenze dannose. Per questo studiosi e specialisti delle dipendenze sottolineano che l'alcool si sconfigge soprattutto attraverso azioni organiche e coerenti di prevenzione e di educazione.

La proposta di legge in esame, pertanto, mira a preservare i giovani dall'alcoolismo e ad evitare il pendolarismo dell'alcool, ovvero a evitare che i minori di sedici anni si spostino da un comune meno permissivo a un altro dove invece si possono comprare e consumare bevande alcooliche.

La proposta di legge riformula l'articolo 689 del codice penale prevedendo l'arresto da uno a tre anni e un'ammenda da 500 a 1.000 euro per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona inferma di mente. La condanna comporta la chiusura dell'esercizio commerciale e la revoca per il titolare della licenza alla vendita di bevande alcooliche che reiteri i comportamenti vietati. Inoltre introduce una sanzione amministrativa di 600 euro a carico di chi solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a far uso di bevande alcooliche.

È previsto, altresì, il divieto di vendita di bevande alcooliche e superalcooliche tramite distributori automatici o apparecchi similari quale deterrente per l'acquisto da parte di minori di anni sedici.

L'articolo 2 prevede il versamento dei proventi delle sanzioni amministrative all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la loro destinazione all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcool.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 689. - (Vendita o somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. Consumo, vendita e cessione di bevande alcooliche da parte di un minore). - L'esercente di un'osteria o di altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, ovvero a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 500 a 1.000 euro. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e aumentata.

La condanna importa la chiusura dell'esercizio nonché la revoca dell'abilitazione o della licenza alla vendita di bevande alcooliche in caso di recidiva.

È altresì punito con la sanzione amministrativa di euro 600 chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a far uso di bevande alcooliche.

È vietata la vendita di bevande alcooliche attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi similari».

Art. 2

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 689 del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinati all'informazione e all'educazione sanitarie nonché a studi e a ricerche finalizzati alla prevenzione dell'alcoolismo e delle patologie correlate al consumo di alcool

 

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