Martedì, 16 Aprile 2024


-



.

 

 

 

Seguimi su Facebook e Twitter

Emendamento n. 3.2 d'iniziativa dell'On. Alessandro Pagano al DL n.40 del 25 marzo 2010 convertito in L. n.73 del 22 maggio 2010 in G.U. n.120 del 25 maggio 2010.




All'articolo 3 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione,


le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera b) restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

3. 2. Pagano.

Cerca nel sito

Appuntamenti

Mese precedente Aprile 2024 Prossimo mese
L M M G V S D
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30
Nessun evento

Social Network

diventa Amico di Alessandro Pagano su Facebook diventa supporter di Alessandro Pagano su Facebook Alessandro Pagano su You Tube Alessandro Pagano su Flickr Alessandro Pagano su Twitter