Sabato, 27 Luglio 2024


-



.

 

 

 

Seguimi su Facebook e Twitter

Intervento dell'On. Alessandro Pagano al Convegno promosso dall'Associazione Nazionale Professionisti di impresa.

 



LA STRETTA DEL CREDITO BANCARIO ALLE IMPRESE E LE CONSEGUENZE SUGLI INVESTIMENTI E L'OCCUPAZIONE.
PROPOSTE PER UN EFFICACE PROGRAMMA DI SVILUPPO.


Sebbene nel titolo del convegno non compaiano  termini quali  fisco e imposte, tuttavia tra i temi del dibattito  elencati nel programma, troviamo, dopo “le negative conseguenze di Basilea 3” e l'auspicio di un “proficuo dialogo tra banche imprese”,  “un fisco riformato quale fattore di progresso per le imprese”.
Un simile fisco riformato, auspicabile fattore di progresso per le imprese viene anche considerato, sempre nel sottotitolo,  come un possibile nuovo inizio dello statuto dei diritti del contribuente, evidenziando così come alle riforme normative debbano accompagnarsi comportamenti assolutamente coerenti con lo Statuto, non ancora attuato, e, in definitiva, con la legge 241 del 1990.
La menzione del fisco nell'ambito di un convegno nazionale sul tema del credito bancario alle imprese, potrebbe forse a qualcuno apparire una forzatura, poiché non è così evidente  un diretto collegamento tra la pressione fiscale e la stretta creditizia.
Se però ci si sofferma anche solo momentaneamente su un paio di casi concreti e si ha la pazienza di calarsi un pochino sul piano tecnico, il collegamento tra fiscalità e stretta creditizia, tra problemi tributari e carenza di liquidità delle imprese apparirà subito evidente a tutti.
Chi ha con le problematiche delle imprese frequentazione abituale noterà subito che i casi che vi sottoporrò sono  molto diffusi.
Il primo caso che vi descrivo mostra chiaramente come la stretta creditizia e l’erogazione di rimborsi iva possano essere tra loro collegati.
Come è noto, è assolutamente normale che un imprenditore, esportatore abituale, maturi crediti iva e che possa richiederne il rimborso. A tal fine deve garantire l’erario con una fideiussione, bancaria o assicurativa,  a garanzia delle somma rimborsata, per il caso in cui, a seguito di un successivo controllo, dovessero risultare insussistenti le circostanze che dovevano legittimare il rimborso stesso.
Fin qui tutto è semplice e lineare; tuttavia sono sempre più frequenti i casi di imprenditori che, pur essendo titolari di tali crediti iva, si trovino a tal punto già esposti finanziariamente che hanno grandi difficoltà a trovare banche o società di assicurazione disponibili al rilascio di fideiussioni.
In tali casi l'imprenditore si rivolge ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
L'estensione ai CONFIDI della facoltà di concedere garanzia in favore dell'amministrazione finanziaria, se risponde all'esigenza di consentire al contribuente di reperire con maggiore facilità e minore aggravio di spese un soggetto garante non deve - avvisa una nota dell'agenzia delle entrate - pregiudicare l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi.
Pertanto l’Agenzia delle entrate, in assenza di specifiche disposizioni normative dirette alla verifica della solvibilità dei CONFIDI, ha disposto che gli uffici possano accettare esclusivamente le fideiussioni prestate dai consorzi di garanzia che risultino iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 intitolato TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA.
Con note successive si è ancora raccomandato un preventivo controllo relativo alla corretta esecuzione degli adempimenti tributari da parte del garante, segnalando che tale verifica appare di primaria importanza con riguardo ai soggetti iscritti all'elenco di cui l'articolo 106, i quali, a differenza dei garanti inseriti nell'elenco speciale di cui l'articolo 107, non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale continuativa sull'attività e sull'assetto patrimoniale da parte della Banca d'Italia.
Questa ulteriore distinzione, contenuta in una nota del 2009, ha di fatto reso possibile una disparità di trattamento nel senso che risultano esserci oggi uffici dell'agenzia delle entrate che pretendono l’ iscrizione dei consorzi negli elenchi di cui era agli articoli 106 e 107, e uffici per i quali è sufficiente l’iscrizione nel solo  l'elenco di cui all'articolo 106, lasciando salvi altri ulteriori controlli.
Sembra, quindi, da informazioni assunte, che il trattamento dei contribuenti in questi casi sia diversificato quasi  a macchia di leopardo con oneri finanziari anche significativamente differenti a fronte di rischi sostanzialmente eguali, poiché dalla mancata accettazione di una garanzia e dalla non erogazione di un credito IVA possono derivare conseguenze irrimediabili per l’impresa.
Mi scuso con i presenti, in particolare con i  non addetti ai lavori, per essere entrato così nel dettaglio tecnico, ma il caso dell’accettazione delle fideiussioni dei CONDIFI, con particolare riferimento ai rimborsi IVA, mostra in modo molto chiaro come le difficoltà finanziarie delle imprese vengano esasperate da un atteggiamento restrittivo delle banche e delle assicurazioni al quale si aggiunge un’incertezza di normativa e di prassi,   in ordine alle formalità necessarie per accettare le fideiussioni dei consorzi di garanzia, che, come ho già detto, bloccando i crediti iva possono produrre danni gravi e irreversibili.
Un secondo esempio di sommatoria tra difficoltà finanziarie, stretta creditizia e gestione dei tributi è offerto dalla direttiva dell’Agenzia delle entrate del 30 novembre 2009, che ha disposto linee guida volte a contrastare il fenomeno degli  omessi o insufficienti versamenti d'imposta. In attuazione di tale direttiva sono stati successivamente disposti specifici controlli diretti ad intercettare le violazioni commesse in materia di corretto adempimento degli obblighi versamento. Di conseguenza gli uffici dell'agenzia delle entrate sono tenuti ad eseguire un numero sempre maggiore di controlli su dichiarazioni senza attendere la liquidazione automatizzata.
La disposizione, in sé astrattamente considerata, appare come un lodevole esempio di efficienza. La circostanza però che sia stata posta in essere in un momento di recessione economica quanto mai grave la rende quantomeno criticabile.
Va infatti tenuto presente che non di rado, imprenditori onesti, che non rincorrono all'evasione, pur dichiarando correttamente l'utile dell'esercizio ed il reddito di impresa, anche per via dell’ovvio disallineamento tra i risultati della competenza e quelli della cassa, versino in situazioni di grave carenza di liquidità.
Questi imprenditori, dovendo rispettare i limiti di indebitamento posti dalle banche e pagare dipendenti, enti previdenziali, fornitori e fisco, scelgono, o meglio sono obbligati, a lasciare indietro i versamenti delle imposte, non perché intendano evadere, altrimenti ricorrerebbero ad una dichiarazione infedele, ma semplicemente perché non possono versare.
Si limitano pertanto a rimandare il  versamento dei tributi, sperando di  poter disporre, nell'arco di 12-18 mesi della somma di denaro sufficiente per il pagamento delle imposte, degli  interessi e delle sanzioni.
E’ evidente come l'accelerazione del controllo dei versamenti di cui alla nota citata non potrà che aggravare le difficoltà delle imprese già provate dalla crisi economica dalla stretta creditizia.
Questi due esempi, sono molto probabilmente solo la punta di un iceberg, moltissimi altri potrebbero aggiungersene e, sono convinto che per la maggior parte rivelerebbero che  il fisco italiano più che di grandi riforme legislative, abbisogna di riforme comportamentali, di profonde revisioni nella gestione dei tributi, nell’interpretazione data alle norme dalla dottrina e dalla prassi amministrativa.
La gestione del tributo, il comportamento nei confronti del contribuente, le modalità con cui si effettua il controllo, in particolare la rilevanza che Ministero dell’economia e vertici dell'agenzia delle entrate assegnano gli obiettivi monetari, sono tutti fattori che possono, di fatto, aumentare o alleviare la pressione fiscale, esasperare o attenuare la stretta creditizia, indipendentemente dal contenuto normativo.
Per quanto riguarda il dato normativo, prima di grandi riforme, auspichiamo che si lavori alle piccole; tra queste:  la possibilità di computare l’IRAP corrisposta tra i componenti negativi di reddito, e, soprattutto, la revisione di una serie di norme che in una pretesa chiave antielusiva non consentono la deduzione di costi ed oneri reali quali ad esempio, per restare in tema,  gli interessi passivi.
Tra i commenti che accompagnarono, dieci anni addietro, l'emanazione della legge 212, nota come lo statuto dei diritti del contribuente, alcuni, riletti oggi, appaiono profetici quanto, almeno in parte, inascoltati.
Ad esempio, il comunicato stampa del 1° agosto 2000  del Ministro delle Finanze Ottaviano Del Turco, in cui si dichiarava: “Adesso occorre lavorare affinché la riforma del Ministero possa rendere concretamente praticabili le norme dello statuto, è infatti necessario adeguare linguaggio, tempi, modi e comportamenti alle regole dettate dalla legge”.
D’altro lato, come scrisse allora  Giuseppe Falcone, magistrato e docente di Diritto Tributario, la legge 212 non è una legge qualsiasi, ma richiede a ogni operatore uno sforzo culturale inteso a rispettare e a far rispettare giorno per giorno le nuove regole e a pretendere che anche gli altri facciano la stessa cosa. “Ogni legge — prosegue Falcone — vale non tanto per quello che contiene sul piano formale, ma per quanto si radica nella coscienza dei consociati, per come viene attuata dai destinatari, che in base ad essa hanno degli obblighi”.
A distanza di dieci anni dall’emanazione di quella legge ancora molta strada va percorsa sul piano culturale e comportamentale sia da parte dei contribuenti che da parte dell’amministrazione finanziaria a tutti i livelli, non esclusi i più elevati, come sembra legittimo desumere dai due esempi che ho riportato.

Cerca nel sito

Appuntamenti

Mese precedente Luglio 2024 Prossimo mese
L M M G V S D
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
Nessun evento

Social Network

diventa Amico di Alessandro Pagano su Facebook diventa supporter di Alessandro Pagano su Facebook Alessandro Pagano su You Tube Alessandro Pagano su Flickr Alessandro Pagano su Twitter