Domenica, 12 Maggio 2024


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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori - Parere del relatore On. Alessandro Pagano approvato dalla commissione




La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del testo unico bancario con altre disposizioni in materia di trasparenza e revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 225)


rilevato come la Commissione Finanze abbia recentemente concluso un’ampia indagine conoscitiva sul credito al consumo, approvando all’unanimità un documento conclusivo nel quale si evidenziano una serie di elementi di criticità che affliggono il settore, e si avanzano una serie di articolate e puntuali proposte, volte soprattutto a migliorare il livello di tutela dei diritti dei consumatori;  evidenziato come il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE favorisca una maggiore tutela dei risparmiatori e dei consumatori, ampliando gli strumenti di tutela dei diritti di questi ultimi, incrementando il livello di trasparenza contrattuale e precontrattuale e l’informazione del contraente debole circa i costi effettivi del finanziamento, nonché orientando maggiormente i poteri attribuiti alle autorità creditizie verso gli obiettivi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clientela;
rilevato altresì come lo schema di decreto operi una opportuna revisione della disciplina sugli intermediari creditizi, colmando le lacune regolamentari e di vigilanza che sono in molti casi alla base delle distorsioni negli assetti di mercato evidenziate nel documento conclusivo dell’indagine svolta dalla Commissione;
considerata l’esigenza di tenere adeguatamente conto, nel quadro del recepimento della direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni della predetta indagine conoscitiva, ribadite anche dalla risoluzione n. 7-00340 Pagano, approvata dalla Commissione Finanze nella seduta del 3 giugno 2010, in particolare per quanto riguarda le esigenze di: 

- fare in modo che tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo siano prioritariamente orientati a rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo;

 - introdurre norme specifiche relative all’operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare prevedendo che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all’accesso al credito da parte sua, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest’ultimo di avanzare, entro un determinato termine, eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l’inserimento nei sistemi di informazione creditizia;

 - fare in modo che la necessaria revisione del quadro normativo e di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli attuali articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), sia condotta in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l’accesso al credito legale, scongiurando il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, e mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio; 

- fare in modo che la revisione delle modalità di vigilanza sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria introduca più effettive forme di controllo su tali soggetti, anche esercitate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale;

 - introdurre una disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche del microcredito, coniugando la necessità di favorire la nascita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso;            evidenziato come il Governo non abbia attuato i principi e criteri direttivi di cui alle lettere da d-bis) a d-quinquies) del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, inserite dall’articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall’articolo 13 della legge n. 96 del 2010 – Legge comunitaria 2009, la quale contempla il ruolo dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, promuovendo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

b) valuti il Governo l’opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalla lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotta dall’articolo 13 della Legge comunitaria 2009, la quale impone di istituire, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d’identità, anche alla luce delle indicazioni in materia contenute nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione;

c) valuti il Governo l’opportunità di esercitare anche i profili di delega recati dalle lettere d-quater) e d-quinquies) del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 88 del 2009, introdotte dall’articolo 13 della Legge comunitaria 2009, le quali prevedono, rispettivamente, l’obbligo, per i soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di erogazione di credito ai consumatori, di motivare il provvedimento di diniego del finanziamento, senza mero rinvio all’esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia, ed attribuiscono al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento il diritto di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione, anche alla luce delle indicazioni, recate nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze, che sottolineano l’esigenza di rafforzare la capacità degli operatori del credito di effettuare un’autonoma valutazione del merito di credito dei soggetti che richiedono il finanziamento, nei limiti in cui ciò è possibile con riferimento al settore del credito al consumo 

d) si segnala come lo schema di decreto legislativo non affronti esplicitamente la questione, evidenziata nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo approvato dalla Commissione Finanze, relativa alle prassi anomale riscontrate nella catena distributiva nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, in particolare per quanto riguarda comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utente consumatore, a carico del quale sono frequentemente posti oneri per attività di mediazione che fanno crescere i costi a suo carico: valuti pertanto il Governo l’opportunità di chiarire che la disciplina in materia di credito al consumo introdotta dal provvedimento si estende anche a tale tipologia di finanziamento, nonché di rivedere la disciplina degli intermediari operanti in tale settore;

e) con riferimento al comma 2 dell’articolo 121 del TUB, sostituito dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale stabilisce che nel costo totale del credito sono compresi i premi assicurativi, valuti il Governo l’opportunità di tenere conto, in tale contesto, della normativa emanata dall’ISVAP relativa ai conflitti di interesse in capo agli intermediari creditizi che collochino polizze assicurative connesse al contratto di credito; 

f) con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 122 del TUB, sostituito dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale esclude dall’ambito di applicazione della disciplina, recata dallo stesso TUB, sul credito ai consumatori, i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere solo commissioni di importo non significativo, valuti il Governo l’opportunità di specificare maggiormente la previsione, la quale non indica in che misura l’importo stesso debba ritenersi non significativo; 

g) con riferimento alla lettera n) del comma 1 del predetto articolo 122 del TUB, la quale esclude dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di credito ai consumatori le iniziative di microcredito e gli altri contratti di credito che non prevedono pagamento di interessi, ovvero tassi inferiori a quelli di mercato ovvero altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato, valuti il Governo l’opportunità di precisare maggiormente il senso della disposizione, che si presta alle interpretazioni più varie, ed appare pertanto suscettibile di determinare notevoli incertezze applicative;

h) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 123 del TUB, sostituito dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede l’obbligo di evidenziare il TAEG negli annunci pubblicitari, valuti il Governo l’opportunità di specificare che il valore del TAEG indicato deve riguardare la categoria di finanziamento pubblicizzata e che deve essere contestualmente indicato il TAEG minimo e massimo applicato a tale categoria di operazioni;

i) con riferimento alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 123 del TUB, la quale prevede che negli annunci pubblicitari siano fornite informazioni relative ai servizi accessori necessari per ottenere il credito, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG, in quanto non determinabili in anticipo, valuti il Governo, se la possibilità di escludere il costo di taluni servizi dal calcolo del TAEG, il quale deve essere effettuato in conformità alla disciplina comunitaria in materia, non costituisca un indebolimento delle tutele informative che devono essere assicurate ai consumatori, consentendo la commercializzazione di servizi accessori al credito il cui costo risulti inizialmente indeterminato per il consumatore e, pertanto, non conoscibile preventivamente da quest’ultimo;

l) con riferimento al comma 6 dell’articolo 124 del TUB, sostituito dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale esenta i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito dagli obblighi di informativa contrattuale, valuti il Governo se tale previsione, formulata in termini così generali, non rischi di costituire una preoccupante riduzione delle garanzie informative riconosciute al consumatore; 

m) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 124-bis del TUB, introdotto dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale prescrive l’obbligo, per il finanziatore, di aggiornare le informazioni finanziarie e di valutare il merito di credito del consumatore in caso di aumento significativo dell’importo totale del credito reso disponibile, valuti il Governo l’opportunità di specificare cosa si intende per “aumento significativo” di tale importo totale, eventualmente indicando una misura percentuale, oltrepassata la quale l’aumento stesso deve considerarsi significativo;

n) in merito all’articolo 125 del TUB, sostituito dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce alcune previsioni di rango legislativo relative alla gestione delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, valuti il Governo l’opportunità di recepire l’indicazione, recata dal documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul credito al consumo, secondo la quale l’inserimento nelle banche dati creditizie di informazioni negative per il consumatore deve essere subordinato allo spirare di un termine, decorrente dalla comunicazione al consumatore stesso prevista dal comma 3 del predetto articolo 125, entro il quale quest’ultimo può formulare eccezioni rispetto a tali elementi informativi;

o) sempre con riferimento all’articolo 125 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di estendere le previsioni in esso contenute anche alla centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia;

p) ancora con riferimento all’articolo 125 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di rinforzare l’apparato sanzionatorio previsto per la violazione delle norme in esso contenute, atteso che il comma 3-bis dell’articolo 144 del TUB, come sostituito dall’articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inosservanza delle previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 125 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, solo nel caso in cui tali violazioni rivestano carattere rilevante;

q) con riferimento al primo periodo del comma 4 del nuovo articolo 125-bis del TUB, introdotto dall’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di inserire, dopo le parole: “contratti di credito di durata” la parola: “e”;

r) con riferimento al comma 6 dell’articolo 117 del TUB, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al comma 6 con quello al comma 5 del medesimo articolo 117;

s) con riferimento al comma 4 dell’articolo 119 del TUB, come sostituito dall’articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, il quale prevede che i clienti possano ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente ad operazioni bancarie effettuate negli ultimi dieci anni, valuti il Governo l’opportunità di introdurre meccanismi atti ad evitare che le banche addebitino costi eccessivi ai richiedenti, in particolare nel caso in cui la predetta documentazione sia richiesta a fronte di avvisi di accertamento inviati dall’Agenzia delle entrate relativi alla movimentazione dei conti bancari;

t) ancora con riferimento al comma 3-bis dell’articolo 144 del TUB, il quale prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di una serie di norme del TUB, solo nel caso in cui le predette violazioni rivestano carattere rilevante, valuti il Governo l’opportunità di specificare meglio la portata della previsione, non essendo chiarito in che termini debba essere valutata la rilevanza della violazione;

u) con riferimento all’articolo 106 del TUB, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai soli intermediari finanziari autorizzati, valuti il Governo l’opportunità di dettagliare maggiormente la disposizione, nel senso di non considerare come esercitate nei confronti del pubblico le attività di finanziamento svolte all’interno di un gruppo, l’attività di rilascio di garanzie quando il garante e l’obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo, gli atti di natura occasionale, nonché le forme di finanziamento poste in essere da imprese industriali o di distribuzione che risultino meramente strumentali o accessorie a quelle svolte in via principale;

v) con riferimento al comma 3 dell’articolo 106 del TUB, il quale demanda al Ministro dell’economia e delle finanze la specificazione delle circostanze nelle quali ricorre l’esercizio al pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l’opportunità di indicare con quale tipo di atto normativo il Ministro dell’economia debba esercitare tale potere;

z) con riferimento al comma 2 dell’articolo 109 del TUB, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale definisce l’ambito di esercizio della vigilanza su base consolidata degli intermediari finanziari da parte della Banca d’Italia, comprendendovi anche, alla lettera c), ogni società che controlli intermediari finanziari, valuti il Governo l’opportunità di escludere dalla nozione di gruppo finanziario, ai fini della predetta vigilanza, le società controllanti che non svolgano attività finanziaria, bancaria o strumentale, prevedendo comunque che la Banca d’Italia possa richiedere a queste ultime di fornire le informazioni utili per l’esercizio della vigilanza consolidata;

aa) con riferimento al nuovo articolo 111 del TUB, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il quale disciplina l’esercizio dell’attività di microcredito, in deroga al regime autorizzatorio previsto dagli articoli 106 e 107 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di verificare se il limite di 25.000 euro, relativo all’ammontare massimo dei finanziamenti per attività di lavoro autonomo o di microimpresa che possono essere erogati dagli operatori del microcredito, risulti o meno congruo;

bb) con riferimento al comma 1 dell’articolo 111 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di inserire, tra i soggetti ai quali possono essere concessi finanziamenti di ammontare non superiore a 25.000 euro, le società cooperative, anche se costituite in forma di società di capitali;

cc) con riferimento al comma 3 dell’articolo 111 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di eliminare l’obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 111, di erogare finanziamenti anche a favore di persone fisiche solo in via non prevalente;

dd) con riferimento al comma 4 del predetto articolo 111 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di estendere anche alle cooperative sociali, alle cooperative di finanza mutualistica e solidale ed alle società di mutuo soccorso la possibilità di concedere finanziamenti, eliminando inoltre la previsione che consente l’erogazione del credito solo nei confronti degli associati;

ee) con riferimento all’articolo 112 del TUB, come sostituito dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determini le modalità di applicazione ai consorzi di garanzia collettiva fidi della disciplina generale e di controllo sugli intermediari finanziari, al fine di tenere conto della specificità dei confidi stessi; valuti altresì il Governo l’opportunità di modificare la rubrica dell’articolo, esplicitando il riferimento ai confidi;

ff) ancora con riferimento all’articolo 112 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di consentire ai confidi di avvalersi delle associazioni di categoria o delle società di servizi da essi promosse, anche in deroga alle disposizioni di cui al Titolo VI-bis del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto;

gg) con riferimento agli articoli 112-bis, 113 e 128-novies del TUB, come introdotti o sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1, e 11, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di precisare a chi spettino i poteri sanzionatori previsti dalle predette disposizioni, nonché di esplicitare il relativo regime di impugnazione;

hh) con riferimento al nuovo articolo 113–ter del TUB, come introdotto dall’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, relativo alle ipotesi di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, valuti il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione del comma 1, lettera a), il quale subordina l’applicazione della predetta sanzione ai soli casi di gravissime irregolarità nell’amministrazione ovvero di gravissime violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, anche in considerazione del fatto che la valutazione circa il livello di gravità delle violazioni è lasciata alla discrezionalità dell’Autorità di vigilanza;

ii) con riferimento all’articolo 8, comma 2, dello schema di decreto, il quale sostituisce l’articolo 132 del TUB, relativo all’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, valuti il Governo l’opportunità di rafforzare le sanzioni penali ed amministrative previste per tale fattispecie, le quali risulterebbero meno gravi di quelle attualmente previste, nonché di contemplare, tra le fattispecie sanzionate, anche quella relativa all’uso abusivo di denominazione finanziaria;

ll) con riferimento al comma 6 dell’articolo 9 dello schema di decreto, il quale modifica il comma 3 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alla rateizzazione  delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziaria intervenuta nell’ambito di un processo tributario, valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione della disposizione con le modifiche apportate, da ultimo, al predetto comma 3 dall’articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010;

mm) con riferimento al secondo periodo del comma 4 del nuovo articolo 128-quater del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce eccezioni al generale obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, consentendo l’assunzione di più mandati, ciascuno relativo ad una sola tipologia di prodotti o servizi, nel caso in cui gli intermediari che li conferiscono non offrano l’intera gamma di servizi promossi dall’agente, valuti il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione del predetto periodo, la cui complessità potrebbe determinare difficoltà applicative, chiarendo che l’obbligo di monomandato consiste nel divieto di offrire il medesimo prodotto o servizio su mandato di più intermediari, mentre è invece consentito all’agente offrire l’intera gamma di prodotti o servizi che possono essere promossi o conclusi da tale categoria professionale, anche se ciascuno di tali prodotti o servizi sia oggetto di mandato conferito da un diverso intermediario; valuti in ogni caso il Governo l’opportunità di apportare, ove necessario, ulteriori correzioni ed integrazioni a tale disciplina, alla luce della prima esperienza applicativa, avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009;

nn) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-quinquies2, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, in materia di requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare l’obbligo, a tali i fini, per coloro che svolgono funzioni di direzione e amministrazione della società, di possedere requisiti di professionalità tra cui, alla pari di quanto previsto per gli agenti in attività finanziaria, il superamento di un’apposita prova valutativa; per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, valuti il Governo l’opportunità di introdurre una disciplina che tenga conto della specificità dell’operato di mediatori e agenti, invece di riproporre i requisiti previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari regolamentati;

oo) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 128-sexies del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale obbliga gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone ad avvalersi, per i contatti con il pubblico, esclusivamente di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l’opportunità di verificare se tale previsione non risulti eccessivamente onerosa per i predetti agenti, circoscrivendo eventualmente tale obbligo alle sole attività svolte fuori sede o alle attività di front office; valuti altresì il Governo l’opportunità di chiarire, comunque, che l’elenco cui fa riferimento la norma è quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo 128-quater;

pp) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 128-octies del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale disciplina le modalità di composizione dell’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l’opportunità di precisare che in tale Organismo devono essere presenti anche esponenti di tali categorie professionali;

qq) con riferimento al nuovo articolo 128-undecies2 del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale riserva l’attività di consulenza e gestione dei crediti, a fini di ristrutturazione e di recupero degli stessi, ai soli agenti in attività finanziaria, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che tale riserva si applichi solo nel caso in cui l’attività si esplichi attraverso la stipula di nuovi contratti o la novazione di contratti in essere, disponendo comunque che l’esercizio di tale attività sia subordinata all’iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’Organismo di cui al nuovo articolo 128-octies del TUB, prevedendo inoltre, in tale prospettiva, un rafforzamento dei requisiti di qualificazione dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero, anche attraverso un sistema di formazione professionale permanente;

rr) sempre con riferimento al nuovo articolo 128-undecies2 del TUB, valuti il Governo l’opportunità di prevedere una disciplina specifica per i soggetti che, in forma individuale o collettiva, svolgono in via esclusiva attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nella gestione dei crediti, a fini di recupero dei medesimi, nell’interesse o per conto di banche o di intermediari finanziari, prevedendo che tale attività sia subordinata all’iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’Organismo di cui al nuovo articolo 128-octies del TUB, assicurando la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità;

ss) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 128-duodecies del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale demanda ad un successivo decreto legislativo l’attuazione delle disposizioni recate con il nuovo titolo VI-bis del TUB stesso, introdotto dall’articolo 11 dello schema di decreto, si osserva come risulti irrituale che sia il decreto delegato a rinviare, per l’attuazione delle disposizioni da esso introdotte, ad un ulteriore e distinto decreto legislativo;

tt) con riferimento all’articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di integrare il comma 2, il quale vieta ai dipendenti, agli agenti ed ai collaboratori di banche ed intermediari finanziari di svolgere attività di mediazione creditizia, nel senso di comprendere nell’ambito di applicazione del predetto divieto anche la fattispecie in cui tali soggetti svolgano, anche in maniera informale, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività, stabilendo inoltre un rigoroso regime sanzionatorio per le violazioni del predetto comma 2;

uu) con riferimento al comma 4 dell’articolo 17 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di eliminare la previsione che consente alle banche ed agli intermediari finanziari di detenere nelle imprese o società di mediazione “partecipazioni che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o che attribuiscono almeno il 10 per cento dei diritti di voto”, anche al fine di assicurare coerenza con il dettato del comma 4 del nuovo articolo 128-quinquies del TUB, introdotto dall’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto, il quale stabilisce che il mediatore creditizio non deve essere legato con alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza; valuti comunque il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, la quale non risulta chiara;

vv) con riferimento all’articolo 22, comma 2 dello schema di decreto, il quale prevede che la domanda di iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi si intende accolta se entro novanta giorni non sia stato adottato un provvedimento di rigetto della domanda stessa, valuti il Governo la congruità del ricorso, in tal caso, all’istituto del silenzio assenso;

zz) con riferimento all’articolo 25, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di dettagliare maggiormente il regime transitorio ivi previsto, al fine di assicurare un ordinato passaggio alla nuova disciplina recata dallo schema.

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