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Emendamento aggiuntivo alla Manovra Finanziaria A.C. 3638 in materia di Minusvalenze





d'iniziativa dei deputati PAGANO, MARINELLO

 



Emendamento aggiuntivo all’A.C. 3638

1. All’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) “l’ultimo periodo del comma 3 è soppresso”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e differenze negative di cui al comma 3, si applica la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano per le violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché per quelle commesse prima di tale data anche se già contestate.

3. Le disposizioni del comma 1 trovano altresì applicazione allorquando siano violati gli obblighi di comunicazione previsti ai sensi del D.L. 209/2002 con riferimento alle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro.

Motivazione

L’attuale disposizione dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005 dispone l’obbligo di comunicare le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, è prevista l’indeducibilità di tali componenti negativi.

Trattasi di sanzione eccessiva e del tutto sproporzionata, tenuto conto che la mancata comunicazione, generalmente imputabile a mera dimenticanza, non reca danno erariale in quanto l’omissione riguarda componenti negativi di reddito effettivamente sostenuti.

L’emendamento proposto rimuove l’indeducibilità in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione e, stante l’analogia di tale adempimento con quello disposto dall’art. 110, comma 11, del TUIR che prevede la separata indicazione in dichiarazione delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati nei c.d. paesi black list, introduce le medesime sanzioni previste, a seguito delle modifiche recate dall’art. 1, commi 302 e 303, della legge n. 296 del 2006, ove dette spese non vengano separatamente indicate in dichiarazione.

Pertanto, la mancata comunicazione delle minusvalenze e differenze negative di cui all’art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 203 del 2005 non determina più l’indeducibilità delle stesse ma comporta unicamente l’irrogazione, a carico del contribuente inadempiente, delle sanzioni previste dal comma 3-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997, pari al 10 per cento delle minusvalenze e differenze negative non comunicate, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro).

Da ultimo, per evitare effetti discriminatori, l’emendamento estende alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto, anche se già contestate, le medesime sanzioni previste a regime. Conseguentemente, in caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele delle minusvalenze realizzate, in luogo dell’indeducibilità, trova applicazione la sanzione del 10 per cento con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

On. Alessandro Pagano

On. Giuseppe Marinello

 

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