Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali in favore delle famiglie.
Lunedì 02 Agosto 2010 01:00
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ANTONIO PEPE, LA RUSSA, PATARINO, ASCIERTO, BELLOTTI, CERONI, CONTE, COSENZA, FRASSINETTI, LAMORTE, LEO, LEONE, LO PRESTI, MAZZOCCHI, MOFFA, ANGELA NAPOLI, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAVETTO, SILIQUINI, PAGANO, ZORZATO
Presentata il 5 maggio 2008
Onorevoli Colleghi! - La famiglia svolge, nella nostra società, un'importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla Costituzione.
Ciononostante, occorre ammettere che, in Italia, la funzione storica e sociale della famiglia non sempre ha ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore. A fronte delle affermazioni pressoché unanimi, almeno in linea di principio, circa la centralità della famiglia, intesa come istituzione su cui si fonda la società e attraverso la quale è assicurata la trasmissione dei valori, si deve registrare una perdurante incapacità nel trasformare in norme questi princìpi. Si ritiene, invece, che la famiglia debba ricevere il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico.
È alla famiglia, infatti, prima ancora che alle altre formazioni sociali, che sono demandati i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona; è nella famiglia che vengono definiti modelli di comportamento e stili di vita; infine, è nella famiglia che si realizzano i più stretti rapporti affettivi e i più importanti processi di solidarietà tra generazioni. Inoltre, la famiglia costituisce un'unità produttiva di servizi primari indispensabili per coloro che la compongono.
Da un'attenta valutazione della normativa vigente, si deve tuttavia rilevare che, nel nostro Paese, manca una seria politica a sostegno della famiglia. Infatti, nei vari provvedimenti legislativi adottati nel corso degli anni si è privilegiato il singolo individuo, l'individuo isolato. D'altra parte, le politiche sociali hanno operato offrendo protezione a singole categorie «deboli» senza mai considerare come elemento qualificante l'appartenenza alla famiglia; in altri termini, sino ad ora è stata trascurata la funzione propria della famiglia, al di là delle esigenze specifiche dei singoli componenti. Occorre, invece, considerare che, come scriveva Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica in occasione dell'anno della famiglia, «i diritti della famiglia non sono semplicemente la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della somma dei suoi membri presi singolarmente. Essa è comunità di genitori e figli; a volte comunità di diverse generazioni: per questo la sua soggettività (...) fonda ed esige diritti propri e specifici».
Se cominciamo a intendere la famiglia come un soggetto destinatario di autonomi e specifici diritti, dobbiamo anche verificare se il trattamento che il fisco riserva ad essa sia adeguato al ruolo che la famiglia concretamente svolge nella società. Sotto questo profilo, anche da un'analisi superficiale, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario sia strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo. La presenza di detrazioni per i carichi familiari, al di là della loro esiguità, cerca solo di correggere questa impostazione che rimane però incontestata. Il problema non è quello di rivendicare generiche agevolazioni, ma quello di adeguare l'ordinamento tributario alla concreta configurazione del sistema nel quale la famiglia svolge il ruolo di cellula fondamentale dei processi economici e sociali.
Il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva non può prescindere da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale, oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce, altresì, violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della medesima Carta. È, infatti, evidente che la capacità economica di un soggetto che guadagna 15.000 euro e che non ha figli o, comunque, familiari da mantenere, è di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa. A fronte di questa oggettiva differenza, nessuna persona ragionevole giustificherebbe l'applicazione dello stesso trattamento fiscale: ciò apparirebbe, infatti, assolutamente ingiusto. Eppure, di fatto, questo è quello che avviene attualmente, in quanto l'ordinamento tributario non apprezza in maniera adeguata le condizioni specifiche delle famiglie numerose, soprattutto se monoreddito.
Un padre di famiglia unico percettore di reddito, il quale abbia a carico figli che non riescono a trovare lavoro, è penalizzato due volte: in primo luogo, in quanto condivide la condizione di disagio dei propri figli costretti alla disoccupazione, e, in secondo luogo, perché finisce per sopportare un maggiore carico fiscale, in considerazione della tassazione indiretta che grava sui consumi effettuati dai vari componenti la famiglia. In sostanza, non appare azzardato affermare che la legislazione vigente ha penalizzato la famiglia e ha contribuito con lo strumento fiscale a perseguire una politica demografica che disincentiva la crescita delle dimensioni dei nuclei familiari che, in media, attualmente non superano le tre unità.
Non si può, inoltre, trascurare il fatto che, in Italia, vivono milioni di famiglie indigenti, che si trovano a tutti gli effetti sotto la soglia di povertà e che dispongono di un bassissimo reddito pro capite annuo. Queste famiglie, spesso estromesse dal sistema economico, sono ai margini del contesto sociale e costituiscono un terreno fertile in cui si sviluppano il malessere di vivere, la delinquenza e la criminalità.
È, in particolare, a queste famiglie che dobbiamo con forza dare un segnale, lanciare un'ancora di salvataggio. Pertanto, coerentemente con quanto avviene in altri Paesi dell'Europa, occorre definire una politica di incentivazioni fiscali, prevedendo la facoltà di detrarre le spese per l'istruzione dei figli e per l'assistenza dei disabili.
Attualmente, il sistema fiscale italiano non risulta neutrale ed è certamente ingiusto verso la famiglia, specie, come già sottolineato, nei confronti di quelle monoreddito e numerose.
Nelle famiglie monoreddito, in particolare, l'unico soggetto lavoratore trasferisce parte del proprio reddito, in denaro o in natura, con il mantenimento, agli altri componenti della famiglia. Questi trasferimenti intrafamiliari, grazie ai quali si sostiene la capacità economica di una parte considerevole della popolazione, non godono di alcun riconoscimento sul piano del trattamento fiscale. Lo Stato non riconosce la funzione sociale di tali trasferimenti intrafamiliari, nel senso che sembra non considerare l'obbligo legale, che grava sul percettore di reddito, di mantenere quanti sono a suo carico; un obbligo che è penalmente sanzionato in caso di inadempimento, ma al cui adempimento non si accompagna alcun riconoscimento sotto il profilo tributario. Le distorsioni provocate dal sistema fiscale ai danni della famiglia sono state affrontate dagli altri ordinamenti civili, almeno nella maggior parte dei casi, con misure di riequilibrio tra le quali si possono includere sia l'istituto del cosiddetto «quoziente familiare», sia il sistema definito «basic income», secondo il quale il reddito imponibile si calcola sottraendo dal reddito percepito il reddito minimo necessario al mantenimento dei componenti il nucleo familiare. L'Italia, con il sistema delle detrazioni, stante la misura assai ridotta delle stesse, fra i Paesi europei è quello che concede l'esenzione minore, di fatto irrilevante.
L'esigenza di porre rimedio alla situazione testé descritta rappresenta la giustificazione fondamentale della presente proposta di legge, che si prefigge l'obiettivo di rafforzare la famiglia e di difendere il suo ruolo nella società, in considerazione del fatto che essa rappresenta un imprescindibile elemento di stabilità, di equilibrio e di solidarietà. Compito della politica deve essere quello di riconoscere una nuova centralità alla famiglia, quale depositaria di importanti compiti per la formazione, la cura e la tutela della persona, di definirla come un'istituzione basilare per garantire la convivenza nella nostra società. In questa ottica assume particolare importanza l'adozione di misure legislative dirette a favorire la famiglia dal punto di vista del trattamento fiscale.
È opportuno, al riguardo, ricordare che già in passato il legislatore aveva prospettato un primo intervento in questa direzione mediante l'approvazione della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Infatti, l'articolo 19 di tale legge delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia. Le linee portanti della delega erano rappresentate sia dall'introduzione, sulla base dell'esperienza francese e di altri Paesi, dell'istituto del quoziente familiare (cosiddetto «splitting»), che avrebbe dovuto consentire rilevanti vantaggi fiscali per le famiglie monoreddito, sia dal riconoscimento del nucleo familiare come soggetto di imposta. Uno schema di decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, predisposto ai sensi del citato articolo 19 della legge n. 408 del 1990, fu, quindi, presentato dal Governo alla Commissione parlamentare competente per il parere sui testi unici concernenti la riforma tributaria (cosiddetta «Commissione dei trenta») nel settembre del 1992. Tuttavia, la Commissione non ha espresso il previsto parere sullo schema e il Governo non ha successivamente provveduto all'emanazione del relativo decreto; il termine per l'esercizio della delega è pertanto infruttuosamente decorso.
Da allora, non vi sono più stati significativi interventi in materia, se non alcune parziali modificazioni alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relative alle detrazioni per carichi di famiglia, previste dall'articolo 12 del medesimo testo unico. Tali modificazioni sono state apportate già dalla legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) e dalle successive leggi finanziarie, fino ad arrivare alla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), ma, pur risultando significative, sono ancora insufficienti in termini quantitativi.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge prevede un'incisiva riforma dell'attuale regime di tassazione dei nuclei familiari, nonché una radicale modifica delle disposizioni vigenti in materia di detrazioni per carichi di famiglia.
In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge detta disposizioni volte a consentire al Governo di adottare, sulla base di una specifica delega, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'opzione in favore di un regime di determinazione del reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati attraverso l'istituto del quoziente familiare, parzialmente corretto rispetto al sistema adottato in molte legislazioni europee, ma comunque volto a configurare un sistema tributario che favorisce i coniugi.
Segnatamente, il reddito complessivo di ciascun coniuge viene sommato e, quindi, diviso per due, consentendo l'applicazione di un'aliquota fiscale più favorevole, soprattutto nei casi in cui i singoli redditi di ciascun coniuge sono differenti per ammontare. In caso di famiglie con figli, anch'essi concorrono, fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età, sia al calcolo complessivo del reddito familiare, sia alla ripartizione della base imponibile familiare.
Rispetto a un sistema fiscale fondato sulla tassazione individuale, la disposizione introduce facoltativamente il principio della tassazione congiunta, sancendo la rilevanza fiscale dell'istituto familiare in quanto soggetto passivo di imposta.
Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si reca una modifica al sistema delle detrazioni per oneri, previste dall'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, prevedendo norme per la detrazione delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione secondaria e universitaria.
L'articolo 3 della presente proposta di legge introduce, altresì, una norma innovativa volta ad agevolare il passaggio economicamente più difficile della costituzione del nucleo familiare, la quale prevede che per i primi tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, ovvero al reddito familiare determinato ai sensi dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, le aliquote per scaglioni attualmente vigenti, ridotte rispettivamente di tre, due e un punto percentuale per il suddetto periodo.
Con l'articolo 4 della presente proposta di legge si conferisce al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a coordinare le disposizioni concernenti il regime fiscale dei nuclei familiari recate dalla legge con la normativa vigente in materia di dichiarazione dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in particolare, i decreti legislativi dovranno prevedere per i contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati la facoltà di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi. Al fine di ridurre la formazione di crediti d'imposta connessi al nuovo regime di determinazione del reddito familiare, si prevede, inoltre, per i lavoratori dipendenti la facoltà di chiedere al sostituto d'imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo d'imposta, l'applicazione delle ritenute di acconto sulla base dell'aliquota marginale applicata nella liquidazione dell'imposta dell'anno precedente.
In conclusione, è auspicabile che il Parlamento valuti positivamente i contenuti della presente proposta di legge, stante l'importanza della materia trattata e l'attenzione da tutti manifestata nei confronti delle problematiche relative alla tutela della famiglia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Regime fiscale della famiglia.
Quoziente familiare).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non effettivamente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
3) l'imposta lorda è determinata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico delle imposte nei redditi», nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;
c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4) del presente comma, le detrazioni previste nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi d'imposta per i quali sia stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.
2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, si provvede altresì al coordinamento fra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefìci in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro;
b) definizione di una clausola di salvaguardia, diretta a evitare che l'applicazione del nuovo regime fiscale determini, nei confronti di singoli contribuenti, un aggravio di imposta.
Art. 2.
(Detrazioni per carichi di famiglia e per spese scolastiche).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, concernenti le detrazioni per carichi di famiglia:
1) alla lettera c), secondo periodo, le parole: «220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 euro»;
2) alla lettera d), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è aumentata di un importo pari a 250 euro, qualora la persona sia affetta da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
b) all'articolo 15, comma 1, concernente le detrazioni per oneri, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, anche presso istituti privati, in misura non superiore a 5.165 euro».
Art. 3.
(Agevolazioni per i primi anni di matrimonio).
1. Per l'anno in corso alla data di celebrazione del matrimonio e per i due anni successivi, l'imposta lorda dei coniugi è determinata applicando al reddito complessivo di ciascun coniuge, ovvero al reddito familiare determinato ai sensi dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, le aliquote per scaglioni di reddito previste dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi ridotte nelle seguenti misure:
a) per il primo anno: -3 per cento;
b) per il secondo anno: -2 per cento;
c) per il terzo anno: -1 per cento.
2. L'agevolazione prevista dal comma 1 spetta a condizione che nessuno dei coniugi abbia superato i trentacinque anni di età e abbia già usufruito della medesima agevolazione.
Art. 4.
(Delega per il coordinamento normativo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti a coordinare le disposizioni concernenti il regime fiscale dei nuclei familiari previste dalla presente legge con la normativa vigente in materia di dichiarazione dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) facoltà per i contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi;
b) facoltà per i contribuenti di chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'effettuazione delle ritenute di acconto sulla base dell'aliquota marginale applicata in sede di liquidazione dell'imposta dell'anno precedente. Tale facoltà non è riconosciuta nel caso in cui il contribuente non abbia presentato dichiarazione dei redditi nell'anno precedente.
Art. 5.
(Disposizioni attuative e finanziarie).
1. I decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe recate dalla presente legge prevedono l'applicazione del nuovo regime fiscale della famiglia a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante integrale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso degli anni 2008 e successivi.
Relazione dell’On. Pepe – relatore in Commissione IV – sulle abbinate proposte di legge recanti “Disposizioni per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare” (seduta del 29 luglio 2010).
Antonio PEPE (PdL), relatore, evidenzia innanzitutto come le proposte di legge in esame intendano apportare una radicale innovazione nel sistema tributario italiano, introducendo uno specifico regime di tassazione a fini IRPEF dei nuclei familiari.
Si tratta, a suo giudizio, di un'innovazione di portata potenzialmente storica, nella misura in cui per la prima volta viene dato un rilevo significativo, in ambito tributario, all'istituzione familiare, in ottemperanza al principio costituzionale, sancito dall'articolo 29 della Carta fondamentale, ai sensi del quale la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, alla quale spettano primariamente i compiti dell'educazione, della tutela e della cura della persona, la definizione dei modelli di comportamento e degli stili di vita, nonché la realizzazione dei rapporti affettivi più stretti e dei più importanti processi di solidarietà tra generazioni.
Ritiene dunque che le iniziative legislative all'esame contribuiscano a colmare una lacuna del Legislatore, che non ha mai saputo, finora, trasformare in norme tali principi, dando alla famiglia il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti.
Le politiche sociali hanno infatti finora operato offrendo protezione a singole categorie deboli, senza tuttavia attribuire rilievo qualificante all'appartenenza familiare, al di là delle esigenze specifiche dei singoli componenti. Occorre invece considerare, come scriveva Giovanni Paolo II nella sua lettera apostolica in occasione dell'anno della famiglia, che «i diritti della famiglia non sono semplicemente la somma matematica di quelli della persona, essendo la famiglia qualcosa di più della somma dei suoi membri presi singolarmente. Essa è comunità di genitori e figli; a volte comunità di diverse generazioni: per questo la sua soggettività (...) fonda ed esige diritti propri e specifici».
Passando quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dei provvedimenti, rileva come tutte le proposte, ad eccezione della proposta di legge C. 383, prevedano l'introduzione di un nuovo regime tributario basato sul metodo del quoziente familiare, applicabile ai redditi realizzati dalle persone fisiche.
La principale novità della nuova disciplina fiscale basata sul predetto metodo è quella di individuare nella famiglia, in luogo dell'individuo, il soggetto passivo d'imposta.
In linea generale, l'applicazione del quoziente familiare consiste nel: a) sommare i redditi dei componenti il nucleo; b) dividere tale importo per un numero risultante dalla somma dei coefficienti attribuiti per legge a ciascun componente; c) applicare al quoziente ottenuto le aliquote per la determinazione dell'imposta dovuta; d) moltiplicare tale debito d'imposta per il numero delle parti ottenuto sommando i coefficienti.
Per quanto concerne l'impostazione generale dei provvedimenti, le proposte di legge C. 134, C. 735 e C. 1077 conferiscono una delega al Governo per l'introduzione della disciplina in commento, mentre la proposta di legge C. 729 reca la previsione dell'introduzione del quoziente familiare senza dettare una specifica disciplina, limitandosi a stabilire alcuni criteri generali, e la proposta di legge C. 2880 prevede la diretta introduzione della medesima disciplina attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 13-bis nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Alcune proposte di legge recano una limitazione dell'ambito di applicazione del nuovo regime tributario.
In particolare, la proposta di legge C. 134 esclude, all'articolo 4, l'applicazione del nuovo metodo qualora il reddito familiare superi determinate soglie (reddito medio complessivo dei lavoratori dipendenti ovvero dei lavoratori autonomi) e le proposte C. 134 e C. 1077 stabiliscono, rispettivamente agli articoli 6 e 5, che, per i primi cinque anni di applicazione, la legge finanziaria dovrà stabilire il livello massimo di reddito familiare per il quale è applicabile il quoziente familiare.
La proposta C. 735, oltre ad indicare tra i criteri di delega la facoltà di esercizio dell'opzione da parte del contribuente, stabilisce che nei decreti legislativi di attuazione della delega dovrà essere espressamente prevista una clausola di salvaguardia diretta ad evitare che l'applicazione del nuovo regime determini un aggravio di imposta per il contribuente.
La proposta di legge C. 2880 disciplina la facoltà di applicare il quoziente familiare in alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del TUIR, il quale stabilisce la sola misura della detrazione d'imposta spettante ai soggetti che realizzano redditi di lavoro dipendente. Sarebbe, pertanto, opportuna una riformulazione della norma al fine di chiarire le modalità di coordinamento tra la disciplina vigente e il nuovo regime tributario che si intende introdurre.
Le proposte individuano i soggetti interessati dal regime tributario del quoziente familiare nei componenti del nucleo familiare.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della proposta di legge C. 134 e dell'articolo 2 della proposta di legge C. 1077, appartengono al reddito del nucleo familiare i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro, ovvero di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, nonché dalle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito; le due richiamate proposte di legge prevedono inoltre, tra i criteri di delega, il coordinamento con la normativa vigente anche per quanto riguarda la disciplina degli oneri deducibili.
La proposta di legge C. 729 prevede l'applicazione del quoziente familiare con riferimento al «totale del reddito del nucleo familiare», senza peraltro fornire una specifica definizione del nucleo familiare medesimo.
L'articolo 1 della proposta di legge C. 735 stabilisce che la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli di età inferiore a 26 anni, ovvero di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità, al netto degli oneri deducibili.
La proposta di legge C. 2880 determina la base imponibile come somma dei redditi al netto degli oneri deducibili del contribuente, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro.
In generale, la base imponibile è determinata dal rapporto tra la somma dei redditi prodotti dai soggetti appartenenti al nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili riconosciuti, e la somma dei coefficienti stabiliti da ciascuna proposta di legge.
L'imposta lorda complessiva si determina applicando gli scaglioni e le aliquote vigenti alla base imponibile e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.
Sotto quest'ultimo profilo le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono le medesime misure dei coefficienti (per il primo percettore di reddito: 1; per il coniuge: 0,65; per il primo figlio: 0,5; per il secondo e terzo figlio: 1; per i figli seguenti e le altre persone a carico: 0,5), mentre nelle proposte C. 729 e C. 735 il coefficiente coincide con il numero dei componenti il nucleo familiare.
La proposta di legge C. 2880, diversamente dalle altre, che individuano coefficienti per ciascun componente, stabilisce invece dei coefficienti attribuiti a ciascuna tipologia di nucleo familiare (a titolo esemplificativo: contribuente senza figli a carico: 1 ovvero 2 qualora sia coniugato; contribuente con un figlio a carico: 1,5 ovvero 2,5 qualora sia coniugato; contribuente con due figli a carico: 2 ovvero 3 se coniugato; i predetti coefficienti sono incrementati in presenza di soggetti con handicap).
Le proposte di legge che conferiscono una delega legislativa al Governo prevedono, con diverse modalità, il coordinamento della nuova disciplina tributaria con quella vigente in materia di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, e prevedono inoltre l'introduzione di nuove tipologie di detrazioni per oneri, quali le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici, per la frequenza ad asili nido, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, per servizi domestici di assistenza e cura di figli minori.
L'articolo 11 della proposta di legge C. 134 stabilisce che, nel caso in cui le detrazioni spettanti risultino superiori all'imposta lorda, venga riconosciuto ai nuclei familiari numerosi con basso reddito un credito di importo non superiore all'ammontare dei crediti per carichi familiari «e degli altri eventuali crediti spettanti».
La proposta di legge C. 729 prevede, all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), la deducibilità, ai fini IRPEF, delle spese di istruzione sostenute per i figli nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (tasse, contribuzioni e rette), nonché delle spese per assistenza e cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi a carico, anche in misura parziale, del nucleo familiare.
La proposta di legge C. 735 prevede, all'articolo 3, l'introduzione di un'ulteriore agevolazione fiscale, sotto forma di riduzione di aliquota d'imposta, in favore delle nuove famiglie ed in particolare nei primi tre anni di matrimonio. Inoltre, all'articolo 1, comma 2, si individua tra i criteri direttivi di delega la revisione delle misure delle detrazioni per carichi di famiglia con particolare riferimenti ai nuclei con reddito complessivo inferiore a 80.000 euro.
La proposta di legge C. 1077 interviene anche sulla materia previdenziale, con particolare riferimento alle pensioni di reversibilità. In particolare, si prevede sia un'agevolazione fiscale, attraverso l'introduzione di un'imposta sostitutiva fissata in misura pari al 20 per cento da applicare ai predetti redditi, sia il riconoscimento della piena cumulabilità tra le pensioni di reversibilità e i redditi propri del beneficiario, applicabile ai trattamenti corrisposti a decorrere dall'anno 2008.
Oltre alle misure appena illustrate, alcune delle proposte di legge in esame recano ulteriori agevolazioni in favore della famiglia. In particolare, le proposte di legge C. 134 e C. 1077 prevedono che il reddito familiare in oggetto assuma rilevanza ai fini della determinazione delle tariffe dei servizi delle amministrazioni pubbliche, fatta salva la facoltà di considerare, oltre al predetto reddito, anche il patrimonio della famiglia. La proposta di legge C. 729 prevede invece l'introduzione dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale.
La proposta di legge C. 383 prevede l'introduzione di un regime tributario da applicare ai redditi dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati. Diversamente dalle proposte di legge precedentemente illustrate, il testo della proposta disciplina il regime fiscale applicabile ai redditi dei coniugi senza ricorrere al metodo del quoziente familiare.
Ai sensi dell'articolo 1 la base imponibile è ottenuta dividendo per due la somma dei redditi - al netto degli oneri deducibili - dei due coniugi, ciascuno dei quali determina separatamente l'imposta dovuta, secondo il metodo del cosiddetto «splitting». Tale procedura si applica anche nei casi in cui uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro: è, pertanto, prevista la soppressione della detrazione IRPEF per coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del TUIR.
Per i contribuenti vedovi o legalmente ed effettivamente separati con figli conviventi, è prevista l'applicazione di una detrazione pari al 50 per cento o al 75 per cento del reddito imponibile IRPEF. In particolare, il beneficio spetta in misura pari al 50 per cento in presenza di figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o al tirocinio gratuito e in misura pari al 75 per cento qualora nel nucleo familiare siano presenti figli permanentemente inabili al lavoro. Il predetto beneficio risulta incompatibile con la deduzione per ciascun figlio disciplinata dall'articolo 2, comma 1, letterab), del provvedimento.
La norma prevede l'applicazione del beneficio della riduzione del 50 per cento ai figli, subordinatamente al requisito della convivenza, e dell'età. Non viene invece richiesto né il requisito dell'appartenenza al nucleo familiare né il requisito reddituale necessario per qualificare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
L'incremento del beneficio in misura pari al 75 per cento viene previsto in favore dei figli permanentemente inabili al lavoro, prevedendo pertanto un requisito più restrittivo rispetto alla normativa vigente, la quale dispone un incremento della misura della detrazione per figli a carico qualora questi ultimi siano portatori dihandicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
L'articolo 2 prevede agevolazioni IRPEF in favore dei contribuenti con familiari a carico.
Ai sensi del comma 1 le misure agevolative previste, consistenti in una deduzione dal reddito, possono essere fruite in alternativa alle detrazioni fiscali disposte dal vigente articolo 12 del TUIR. L'ammontare della deduzione è determinata applicando le seguenti percentuali al reddito di ciascun coniuge al netto degli oneri deducibili: 5 per cento per ciascun figlio minorenne, anche in affidamento, ovvero di età fino a 26 anni se studente o esercitante tirocinio gratuito. La percentuale è elevata al 7 per cento per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro (lettera b);
2 per cento se i familiari a carico sono ascendenti o collaterali fino al terzo grado (lettera a);
1 per cento per le persone indicate dall'articolo 433 del codice civile diverse da quelle individuate nei punti precedenti (lettera c), qualora i soggetti siano conviventi con il contribuente ovvero percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia diretta a garantire che la riduzione del carico fiscale ottenuto dall'applicazione delle misure indicate nel comma 1 non può, in ogni caso, essere inferiore al beneficio spettante in applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR. Inoltre, viene previsto che le deduzioni di cui al comma 1 devono consentire una riduzione d'imposta non superiore a 2.582,28 euro.
Ai sensi del comma 3 sono considerati a carico i soggetti sopra indicati che realizzano redditi inferiori a 4.131,65 euro e che attestino con apposita dichiarazione di non possedere redditi superiori al limite indicato.
L'articolo 3 disciplina le modalità applicative delle nuove misure agevolative per i lavoratori dipendenti i quali possono chiedere al proprio datore di lavoro di operare la ritenuta fiscale sulla base dei benefici spettanti ai sensi dell'articolo 2. È previsto, tuttavia, che, quando il beneficio annuo raggiunge l'importo di 1.032,91 euro, il sostituto deve sospendere l'attribuzione delle riduzioni d'imposta fino al momento del calcolo del conguaglio annuale d'imposta.
L'articolo 4 modifica la disciplina delle detrazioni per oneri disposta dall'articolo 15 del TUIR.
In primo luogo, viene previsto l'incremento dal 19 al 25 per cento della percentuale da applicare alle spese sostenute per la determinazione della misura della detrazione spettante.
In secondo luogo si interviene sulle tipologie di spese che danno diritto alla detrazione prevedendo, per quanto concerne le spese scolastiche, l'estensione del beneficio anche al costo sostenuto per l'acquisto di testi scolastici e la fissazione del limite massimo in 5.164,56 euro. Inoltre, il limite massimo dell'ammontare delle spese per assicurazione sulla vita che danno diritto alla detrazione viene elevato da 1.291,14 a 2.582,28 euro. Si propone, altresì, l'inclusione, tra le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF, di quelle sostenute per il matrimonio, entro un limite di 10.329,14 euro; rientrano in tali tipologie di spese quelle relative all'organizzazione e alla predisposizione della cerimonia nuziale nonché quelle relative all'arredamento dell'abitazione dei nubendi.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevedendo la possibilità di presentare in un unico modello la dichiarazione dei coniugi. Tale modalità consente di sommare, dopo averle determinate separatamente, le imposte nette dovute da ciascun coniuge e quindi fruire della possibilità di compensare i crediti dell'uno con i debiti dell'altro coniuge. Viene precisato che, in caso di presentazione di un'unica dichiarazione, i versamenti effettuati, ovvero le compensazioni operate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, devono riferirsi esclusivamente alle imposte dirette.
Propone quindi di procedere ad alcune audizioni per approfondire i temi affrontati dai provvedimenti, prospettando fin d'ora l'opportunità di giungere alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge.