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Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo.

 

 

Camera dei Deputati VI Commissione. Seduta di  martedì 15 febbraio 2011

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, ON. ALESSANDRO PAGANO

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,


esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (Atto n. 321); 

sottolineato positivamente come lo schema di decreto legislativo costituisca un ulteriore tassello delle iniziative legislative assunte per incrementare il livello di protezione dei consumatori nel settore del credito al consumo, anche alla luce delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nello scorso anno, evidenziate nel documento conclusivo della predetta indagine, nonché delle indicazioni in materia contenute nella risoluzione n. 7-00340 Pagano, anch'essa approvata dalla Commissione Finanze;

rilevato, in particolare, come lo schema di decreto dia esecuzione al principio di delega contenuto nell'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008),introdotto dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), a seguito di un emendamento approvato dalla Commissione Finanze;

rilevata l'opportunità di colmare le lacune normative ancora sussistenti nel settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al fine di eliminare le anomalie e distorsioni che costituiscono, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti, intervenendo in materia con un ulteriore decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010;

sottolineata l'esigenza di favorire il più ampio utilizzo del sistema di prevenzione istituito dallo schema di decreto legislativo, sistema da parte dei soggetti di maggiori dimensioni, i quali già dispongono di strumenti di controllo interni, laddove sarebbe invece necessario incentivare il più possibile l'utilizzo del sistema stesso, in particolare da parte degli intermediari finanziari e creditizi di maggiori dimensioni, attraverso i quali passa la maggior parte dei finanziamenti, al fine di assicurare l'efficacia del sistema stesso rispetto agli obiettivi di prevenzioni delle frodi e di tutela dei consumatori;

preso atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio sullo schema di decreto legislativo, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda, in linea generale, il Governo a rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del

 

credito al consumo, in particolare verificando l'opportunità di prevedere che, successivamente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo, l'intermediario creditizio che stipula il contratto abbia l'obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta, presso l'indirizzo risultante dai registri anagrafici, entro un termine breve, l'avvenuta stipula del contratto, al fine di precostituire un ulteriore meccanismo che consenta al singolo consumatore di riscontrare eventuali fenomeni di furto d'identità a suo danno;

2) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 30-octies, il quale integra l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserendo anche il Ministero dell'economia tra le amministrazioni che possono derogare alle disposizioni in materia di pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, relativamente alle opere, servizi e forniture destinate ad attività della stessa amministrazione, provveda il Governo a sopprimere tale previsione, la quale risulta estranea ai limiti definiti dalla norma di delega;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale identifica, attraverso un elenco chiuso, le fattispecie di furto di identità, valuti il Governo se tali definizioni esauriscano il novero degli illeciti ipotizzabili in materia, verificando in particolare se la definizione di impersonificazione parziale, contenuta nella lettera b) comprenda tutti i casi nei quali si può verificare tale fattispecie;

b) con riferimento al comma 5 del nuovo articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale indica i soggetti che possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, a seguito dell'individuazione, operata dalla predetta previsione, delle categorie di soggetti abilitati a partecipare al sistema, l'adesione al medesimo non ha carattere meramente facoltativo;

c) con riferimento specifico alla lettera a) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle frodi, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale «di cui all'articolo 106 e 107» del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si segnala l'esigenza di correggere il riferimento al TUB, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che attualmente l'articolo 106 del predetto testo unico contempla l'Albo degli intermediari finanziari, mentre l'articolo 107 disciplina l'autorizzazione che la Banca d'Italia rilascia agli intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività;

d) ancora con riferimento alla lettera c) del comma 5 del nuovo articolo 30-ter, la quale annovera, tra i soggetti aderenti al sistema di prevenzione, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il riferimento, ivi contenuto, all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, atteso che la predetta lettera h) reca la definizione di «responsabilità editoriale»;

e) con riferimento al comma 6 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono individuati altri aderenti al sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il decreto ministeriale individua non già i soggetti eventualmente aderenti al sistema, bensì le categorie di soggetti cui è consentita la partecipazione;

f) con riferimento al primo periodo del comma 7 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che le richieste di verifica riguardano i dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ovvero un servizio differito, valuti il Governo l'opportunità di coordinare tale previsione con quella del comma 1 del nuovo articolo 30-ter, la quale stabilisce che il sistema di prevenzione riguarda le frodi nel settore del credito al consumo, settore dal quale sono escluse, secondo la definizione recata dall'articolo 121 del TUB, le persone giuridiche, nonché con quella di cui al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, la quale fa anch'essa riferimento alle informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, in modo da chiarire meglio l'ambito di operatività del predetto sistema;

g) con riferimento al secondo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il gruppo di lavoro istituito nell'ambito del sistema di prevenzione, è composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati da una serie di amministrazioni ed istituti, valuti il Governo l'opportunità di specificare che i rappresentanti, chiamati a far parte del gruppo di lavoro sono designati, in numero di due, rispettivamente da ciascuna delle autorità indicate;

h) con riferimento al quinto periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro dura in carica tre anni, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il gruppo di lavoro ha carattere permanente, specificando in tal caso che il termine di tre anni, ivi indicato, si riferisce alla durata in carica dei componenti del gruppo di lavoro, e non al gruppo stesso;

i) con riferimento al settimo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale stabilisce che il predetto gruppo di lavoro è presieduto «dal titolare dell'archivio», valuti il Governo l'opportunità di chiarire che esso è presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia;

l) con riferimento all'ottavo periodo del comma 9 del nuovo articolo 30-ter, il quale prevede che il «titolare dell'archivio» possa invitare a partecipare ai lavori del gruppo di lavoro, in ragione dei temi trattati, rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali. nonché esperti delle Forze di polizia, designati da Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'invito a partecipare al gruppo di lavoro debba essere formulato dal rappresentante del Ministero dell'economia componente e presidente del gruppo, ovvero da altro esponente del Ministero stesso;

m) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 30-quater del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che i risultati di specifico interesse rivenienti dall'archivio informatico disciplinato dal medesimo articolo 30-quater sono comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia «per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 121 del 1981», valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere i riferimenti alla legge n. 121 del 1981, all'articolo 6, primo comma, lettera a), la quale attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza, il compito di classificare, analizzare e valutare le informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ed all'articolo 7, il quale disciplina l'acquisizione dei predetti dati;

n) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies del decreto legislativo n. 141 del 2010, anch'esso introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale individua idati che possono essere riscontrati da parte del sistema di prevenzione con le informazioni delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, valuti il Governo l'opportunità di riformulare in termini più chiari e semplici l'alinea del comma, nel senso di prevedere che sono assoggettabili a riscontro con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati, relativi a persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c);

o) con riferimento specifico alla lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 30-quinquies, valuti il Governo la necessità di sostituire le parole: «alla presente legge» con quelle: «al presente decreto legislativo»;

p) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 30-sexies del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotto dall'articolo 1 dello schema, il quale prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporta, da parte dell'aderente al sistema, il pagamento di un contributo, fissato in misura tale da garantire almeno il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, valuti il Governo se la previsione in base alla quale ciascuna richiesta di verifica comporta il versamento di un contributo, non possa in qualche modo disincentivare l'utilizzo del sistema di prevenzione da parte degli aderenti, non solo sotto il profilo dei costi, ma anche per quanto riguarda gli oneri burocratici connessi col versamento del contributo stesso: in tale prospettiva si segnala l'esigenza di prevedere modalità di versamento il più possibile semplificate, eventualmente prevedendo che il pagamento del contributo non sia legato alla presentazione della richiesta di verifica, ma all'adesione al sistema;

q) sempre per quanto riguarda il meccanismo di copertura degli oneri derivanti dal nuovo sistema di prevenzione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il contributo previsto a carico degli aderenti al sistema sia fissato in misura tale da coprire, oltre che il costo pieno del servizio svolto dal gestore dell'archivio di cui al nuovo articolo 30-quater, anche le spese di progettazione e realizzazione dell'archivio stesso;

r) con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 30-octies del decreto legislativo n. 141 del 2010, la quale prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono definiti termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione deve specificare, tra l'altro, le «singole voci da comunicare» ai sensi dell'articolo 30-quinquies, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale dizione, specificando se la previsione si riferisca ai dati che gli organismi pubblici e privati devono rendere disponibili ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-quinquies;

s) sempre con riferimento alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 30-octies, laddove si prevede che il predetto decreto ministeriale indichi i termini relativi alle convenzioni, stipulate tra i gestori di sistemi di informazioni creditizie e ed il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera e), valuti il Governo l'esigenza di correggere tale riferimento con quello all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d);

t) valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizioni di strutture e di competenze tra il sistema di prevenzione dei furti d'identità previsto dallo schema di decreto legislativo ed il sistema di prevenzione sul piano amministrativo delle frodi sulle carte di pagamento istituito dalla legge n. 166 del 2005 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui ambito è istituito un archivio informatizzato di cui è titolare l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP), operante presso il MEF, eventualmente introducendo a tal fine disposizioni di coordinamento tra i due sistemi;

u) valuti il Governo l'opportunità di chiarire, cogliendo l'occasione fornita dallo schema di decreto legislativo in esame, ovvero con un intervento legislativo da realizzare mediante un successivo decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 141 del 2010, che la disposizione di cui all'articolo 40-bis del TUB, inserita dal medesimo decreto legislativo n. 141, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista in materia dall'articolo 13, commi da 8-sexies a 8-undecies, del decreto-legge n. 7 del 2007.

 

On. Alessandro Pagano

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