Venerdì, 17 Maggio 2024


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Zona Franca per lo sviluppo e la legalità nei territori di Caltanissetta, Enna e Agrigento

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa dei deputati Pagano, Marinello, Capodicasa, Fontana, Grimaldi, Mannino, Ruvolo, Scalia 

Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e nei comuni ad essa limitrofi appartenenti alle province di Enna e di Agrigento 


Onorevoli colleghi! Recenti ricerche della stampa specializzata in materia di qualità della vita e di investimenti degli enti territoriali (comuni e province) hanno dato peso statistico alla percezione di crescente abbandono e di sfilacciamento del corpo sociale che affliggono i cittadini dell’entroterra siciliano e segnatamente della provincia di Caltanissetta e in parte anche delle province di Enna e Agrigento.

Nell’annuale focus sulla qualità della vita (Sole 24 ore 6 dicembre 2010) su 108 province,  Caltanissetta è al 106° posto, Agrigento al 98° ed Enna all’87°. Quanto infine agli investimenti locali/abitante Caltanissetta spende 64 euro, Enna 72, Agrigento 108. Si consideri che il capoluogo primo classificato, Ravenna, investe 824 euro l’anno per abitante.

 I dati provenienti dalla Banca d’Italia e da altri istituti di ricerca dimostrano come in particolare l’economia del territorio di Caltanissetta presenti un divario di circa cinquanta punti percentuali rispetto al dato nazionale in materia di produttività, per effetto di una forte presenza di attività sommerse e a causa di un tasso di disoccupazione tre volte più alto rispetto al contesto nazionale (Italia: 6,8; Caltanissetta: 16,6). Studiando l’incidenza del lavoro sommerso sull’occupazione totale, l’Istituto nazionale di statistica ha stimato che nella provincia di Caltanissetta la percentuale di unità di lavoro in nero sul totale oscilla tra il 14,7 e il 19,3 per cento (dati aggiornati al 2003). 

Tutto ciò da il senso di un profondo degrado e di abbandono delle aree interne della regione Sicilia, con i conseguenti problemi, da un lato di sviluppo della criminalità organizzata, dall’altro di spopolamento, in particolare per quel che riguarda la fuga dei giovani dalle proprie terre d’origine. Non dobbiamo sottovalutare, infine, la diminuzione degli indici demografici di natalità in forte regresso rispetto al passato seppur in lieve "vantaggio" rispetto alla media nazionale (TFT provincia di Caltanissetta: 1.4. TFT nazione italiana: 1.3). 

A tale stato di cose intende porre rimedio la presente proposta di legge che, partendo dall'incontrovertibile vantaggio competitivo di essere al centro della regione Sicilia  estende, ampliandola e modificandola, la disciplina delle Zone Franche Urbane (ZFU) alla provincia in oggetto e ai comuni limitrofi delle vicine province di Enna e Agrigento stabilendo altresì ulteriori interventi a tutela della legalità. 

La base normativa per quel che riguarda le ZFU si rinviene nel regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, materia doganale. In particolare, l’articolo 155 prevede che gli Stati membri possano destinare alcune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi. Nella direttiva è sviluppato il concetto di “coesione territoriale”, che non deve intendersi solo come fattore economico e sociale, ma deve essere indissolubilmente collegato ai problemi della sostenibilità, della sicurezza sociale e della qualità della vita. 

L'ordinamento italiano disciplina le Zone Franche Urbane con la legge 17 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, commi 340-343 e successive modifiche ed integrazioni. Lo scopo delle ZFU è quello di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in aree e città caratterizzate da degrado urbano e sociale.

 Le ZFU sono caratterizzate da alcuni benefìci, applicabili per una durata determinata in favore delle PMI produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. 

Nel testo proposto si riprende altresì e si amplia la sperimentazione del tutor antiracket, strumento concepito dal Viminale per incoraggiare la collaborazione tra lo Stato e le imprese che operano o intendono operare sul territorio e mirato a sostenere lo sviluppo delle imprese esposte a fenomeni di estorsione. Il ricorso a tale strumento, già applicato in via sperimentale nel territorio del comune di Gela, è pensato per rafforzare la presenza istituzionale e la sicurezza nel territorio interessato, condizione indispensabile per favorire l’incremento degli investimenti. 

In dettaglio, l’articolo 1 della presente proposta di legge prevede l’istituzione di un’area di sviluppo agevolata, modellata sulla normativa che riguarda le ZFU nella provincia di Caltanissetta con la possibilità che aderiscano ad essa i comuni limitrofi appartenenti alle Province di Enna ed Agrigento. L’individuazione delle aree in franchigia è effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle Amministrazioni Comunali e delle aggregazioni imprenditoriali interessate.

L’articolo 2 individua le agevolazioni di cui godranno le imprese che andranno ad insediarsi nelle aree individuate: l'esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, decrescente del 10 % l’anno per gli anni successivi; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d’imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i primi 5 anni; l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 5 anni e decrescente del 10% per gli anni successivi.

L’articolo 3 attribuisce la gestione della zona franca alle Amministrazioni comunali competenti per territorio e pone in capo alle stesse la facoltà di agire in associazione  tra loro o in convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Esso dispone altresì che le Amministrazioni Comunali collaborino con le Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’attuazione dell’apposito piano di tutela della legalità.

L'articolo 4 stabilisce l’avvio di un Piano strategico triennale di investimento, su proposta della Regione Siciliana, sentite le Amministrazioni Comunali e le aggregazioni imprenditoriali interessate, volto al potenziamento della portualità commerciale e turistica, della piattaforma logistica intermodale al servizio delle aree in franchigia, delle vie di comunicazione, delle telecomunicazioni tramite WI FI e banda larga.

L’articolo 5 attribuisce al Ministro dell’interno la predisposizione di un Piano per la tutela della legalità volto a debellare le infiltrazioni illegali all'interno della zona franca, a garantire la trasparenza  nel settore degli appalti, attraverso attività investigative e informative e a contrastare, tramite il contributo fondamentale della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, la criminalità organizzata, in particolar modo quella di stampo mafioso.

Gli articoli 6 e 7, infine, fissano la copertura finanziaria e la disciplina di coordinamento con la normativa comunitaria vigente. 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nei territori della provincia di Caltanissetta e nei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento)

1.Nella provincia di Caltanissetta é istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità. All’interno della zona franca le agevolazioni si applicano sino al 31 dicembre 2021, salvo proroga, da adottare con il medesimo procedimento previsto per la sua istituzione. I comuni  delle provincie di Enna e di Agrigento che confinano con il territorio della Provincia di Caltanissetta possono aderire alla zona franca.

2. Alla delimitazione delle aree interessate si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, previo parere delle Amministrazioni Comunali e delle aggregazioni imprenditoriali interessate, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica delle aree e delle norme regolatorie interne della zona franca è adottata, nei limiti della presente legge, con il procedimento indicato nel comma 2, su iniziativa di ciascuna delle parti coinvolte.

 

 

Art. 2.

(Agevolazioni)

1. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti:

   1) l'esenzione totale dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, decrescente del 10 % l’anno per gli anni successivi;

   2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d’imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

   3) l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per i primi 5 anni;

   4) l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi 5 anni decrescente del 10 % l’anno per gli anni successivi.

2. In materia di limiti all’ingresso per talune tipologie d’impresa si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Col decreto di cui al comma 2 dell’articolo 1 può essere favorito l’accesso alla zona franca delle imprese ad alta intensità di lavoro, di quelle operanti nel settore della tecnologia avanzata, con particolare riguardo al settore dell’energia, nonché delle imprese di trasformazione alimentare dei prodotti della Regione siciliana.

4. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti nazionali di lavoro vigenti.

 

 

 

Art. 3

(Gestione e sportello unico per le imprese)

1. Lo svolgimento delle funzioni di “sportello unico” per le imprese e la gestione della zona franca è demandato alle singole Amministrazioni comunali, competenti per territorio, le quali potranno eventualmente associarsi tra loro, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni o in convenzione con le Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. L’Amministrazione comunale ha, tra l’altro, il compito di monitorare l’attività delle imprese della zona franca e di formulare valutazioni costi e benefici sugli insediamenti produttivi. Collabora altresì con le Autorità di pubblica sicurezza per l’attuazione delle finalità previste dall’articolo 5. Alle maggiori spese necessarie per il funzionamento dello “sportello unico” per le imprese e la zona franca, a carico delle Amministrazioni comunali si provvederà mediante una quota pari a 0,5 milioni di euro nel 2011 e ad 0,2 milioni di euro a decorrere dal 2012, a valere sulle risorse individuate ai sensi dell’art. 6. Le Amministrazioni comunali, singole o associate, parteciperanno alla ripartizione della quota di maggiori spese sostenute in proporzione al numero di insediamenti produttivi effettivamente realizzate secondo i fini e le direttive della presente legge.

2. Le imprese che intendano insediarsi nell’area di franchigia presentano all’Amministrazione di cui al comma 1 la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.  In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto.

3. L’Amministrazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato. L’Amministrazione trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi. In caso di interventi edilizi che necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

4 Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere all’Amministrazione la convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’Amministrazione convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. L’Amministrazione trasmette senza indugio la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi. Il parere positivo della conferenza dei servizi costituisce titolo per la variante urbanistica.

5. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e non possono essere riproposti dal medesimo soggetto per i successivi due anni. La comunicazione di fine lavori o il certificato di collaudo positivo consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

 

 

Art.4

(Piano infrastrutturale)

1. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata sulla base di un accordo di programma quadro stipulato entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione Sicilia e i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e trasporti, è avviato un Piano strategico triennale di investimento riguardante i seguenti settori:

a)                        portualità commerciale e turistica;

b)                       piattaforma logistica intermodale al servizio delle aree in franchigia;

c)                        potenziamento delle vie di comunicazione compresa la creazione di uno scalo aereoportuale regionale;

d)                       potenziamento delle telecomunicazioni tramite WI FI e banda larga.

2. Il Piano è proposto dalla Regione Siciliana, sentite le amministrazioni di cui all’art. 3 e le aggregazioni imprenditoriali interessate.

3. Il Piano, in regime di cofinanziamento, è dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012-2014, quale quota di concorso statale. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 6.

 

Art. 5.

(Piano per la tutela della legalità nella zona franca)

1. Con propri provvedimenti e senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, il Ministro dell’interno:

A) adotta un Piano volto ad impedire infiltrazioni e condizionamenti da parte della criminalità organizzata all’interno della zona franca;

B) intensifica, nella medesima area, le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti;

C) coordina le attività di tutela e contrasto alla criminalità organizzata, poste in essere dalla  Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Caltanissetta. In caso di successive aggregazioni di comuni limitrofi delle provincie di Enna e Agrigento, tale compito verrà integrato dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province di Enna ed Agrigento.

D) nomina uno o più tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.

2. Per insediarsi nelle aree interessate dalla zona franca le imprese devono essere in regola con la certificazione antimafia, nonché disporre del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ulteriori requisiti possono essere individuati con il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 1. Le imprese sono tenute denunciare ogni forma di comportamento illecito cui sono state soggette o di cui siano venute a conoscenza.

 

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere complessivo derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro per l’anno  2012 e in 150 milioni di euro per l’anno 2013, 100 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 7.

(Norma di coordinamento).

L'applicazione delle disposizioni della presente legge decorre dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2012 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

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