Regime tributario dei premi del comparto ippico. Interrogazione a risposta immediata in Commissione VI al Ministro dell'economia e delle finanze.
Giovedì 28 Luglio 2011 15:52
Per sapere - premesso che:
si sono recentemente verificati casi in cui la Guardia di finanza ha contestato il regime tributario applicabile ai cosiddetti "premi al traguardo" erogati agli allevatori dei cavalli classificatisi tra i primi tre nelle corse ippiche;
in particolare la Guardia di finanza ha eccepito che tali premi dovrebbero essere indicati dagli allevatori nella dichiarazione dei redditi ed assoggettati alle imposte sui redditi secondo il regime di tassazione ordinaria;
tale orientamento della Guardia di finanza, il quale appare all'interrogante del tutto infondato sotto il profilo della normativa tributaria, sta provocando notevole preoccupazione e sconcerto nel settore, in considerazione dei maggiori oneri, amministrativi ed economici che esso determinerebbe;
in questo contesto occorre infatti tener conto delle particolari caratteristiche dei premi, della specifiche norme tributarie vigenti in materia, nonché delle caratteristiche degli allevatori, i quali, in molti casi, presentano, sotto il profilo tributario, le caratteristiche di imprenditore agricolo;
a tale proposito occorre in primo luogo ricordare come il Regolamento delle corse stabilisca, all'articolo 98, che la percentuale dei premi delle singole corse
riconosciuta agli allevatori italiani di cavalli nati in Italia o considerati come tali ha carattere di provvidenza;
inoltre, l'articolo 5 del decreto-legge n. 417 del 1991 dispone che l'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e la Federazione italiana sport equestri (FISE) devono operare, all'atto del pagamento dei premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, una ritenuta del 4 per cento ai fini dell'IRPEF o dell'IRES; tale ritenuta è effettuata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre è effettuata a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti;
dal momento che gli allevatori di cavalli sono, nella maggior parte dei casi, qualificati fiscalmente come imprenditori agricoli e non rientrano dunque nel novero delle imprese commerciali di cui al predetto articolo 55 del TUIR, è di tutta evidenza come la ritenuta del 4 per cento sui premi corrisposti in occasione delle competizioni sportive ippiche debba essere effettuata nei loro confronti a titolo di imposta, con conseguente insussistenza dell'obbligo a sottoporre a tassazione ordinaria l'ammontare dei predetti premi;
questa interpretazione, assolutamente rispettosa del dettato e della resto della normativa tributaria, è del resto corroborata dalla giurisprudenza ormai consolidata degli organi della giustizia tributaria, i quali hanno più volte ribadito come l'attività di allevamento di cavalli da corsa rientri certamente nel novero delle attività agricole e sia dunque sottoposta al regime di tassazione secondo il meccanismo catastale, nonché da alcune espressioni ufficiali della stessa Amministrazione finanziaria;
in particolare, merita di essere citata la risoluzione n. 8/317 del 1981, nella quale si afferma, tra l'altro, che le «provvidenze agli allevatori, ai quali spetta una percentuale (omissis) sull'ammontare del premio delle singole corse (omissis), vale a dire dei premi vinti dai cavalli in corsa da essi stessi allevati (omissis), assumono autonoma rilevanza fiscale soltanto per quegli imprenditori agricoli tenuti alla determinazione del reddito secondo le regole dettate dal titolo V del Decreto del Presidente della Repubblica n.597 del 1973», vale a dire secondo le regole concernenti i redditi d'impresa, nonché la presa di posizione della direzione regionale delle entrate della Toscana, la quale, in una sua pubblicazione del marzo 2008, ha affermato, tra l'altro, che la predetta ritenuta del 4 per cento è operata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti che non esercitano attività commerciali;{omissis), assumono autonoma rilevanza fiscale soltanto per quegli imprenditori agricoli tenuti alla determinazione del reddito secondo le regole dettate dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n.597 del 1973, vale a dire secondo le regole concernenti i redditi d’impresa, nonché la presa di posizione della direzione regionale delle entrate della Toscana, la quale, in una sua pubblicazione del marzo 2008, ha affermato, tra l’altro, che la predetta ritenuta del 4 per cento operata a titolo di imposta nei confronti dei soggetti che non esercitano attività commerciali;}
da tale ricostruzione normativa emerge con chiarezza come l'orientamento assunto dalla Guardia di finanza risulti erroneo, e debba pertanto essere quanto prima corretto;
appare pertanto urgente l'emanazione di atti di indirizzo o di atti interpretativi che chiariscano in modo definitivo il regime tributario correttamente applicabile ai predetti premi, al fine di evitare ulteriori oneri per un settore, quello dell'allevamento ippico, già gravemente provato da una pesante crisi che si protrae ormai da anni, nonché comportamenti difformi tra le diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, nonché onde scongiurare l'insorgere di un notevole contenzioso in merito:
quali iniziative intenda assumere per chiarire, in via definitiva, che i premi corrisposti in occasione di competizioni sportive ippiche agli allevatori che presentino i requisiti per essere qualificati fiscalmente come imprenditori agricoli sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, e non assumono ulteriore rilievo tributario, salvo il caso in cui traggano origine da un'attività configurabile come commerciale, non comportando quindi alcun obbligo d'inserimento nella dichiarazione dei redditi, né di assoggettamento alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario.
PAGANO
n. 5-05180
Elementi di risposta
In merito al Question Time in esame, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato quanto segue.
In linea generale, i premi e le provvidenze finalizzate all’incremento e alla selezione della produzione ippica corrisposte agli allevatori di cavalli di razza si dividono in due categorie:
1) provvidenze erogate a favore degli allevatori quale incentivo alla loro attività di allevamento, con importo variabile in percentuale sull’ammontare dei premi vinti dai cavalli allevati nelle singole corse;
2) “premi al traguardo” spettanti agli allevatori – proprietari di cavalli in quanto esercenti attività agonistica.
In considerazione delle caratteristiche dei due tipi di trattamenti premiali, ancorché entrambi collegati all’esito di ogni corsa, si ritiene che gli stessi siano da assoggettare ad un differente trattamento tributario.
Le provvidenze di cui al punto 1) trovano disciplina fiscale nell’articolo 5 del decreto legge n.417 del 1991 il quale prevede, al comma 1, l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda che il percipiente eserciti o meno un’attività commerciale.
In altri termini, nell’ipotesi in cui l’attività di allevamento si qualifichi come agricola, le provvidenze sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta. Diversamente, qualora l’attività di allevamento si configuri come commerciale, le medesime provvidenze saranno assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto.
Si ricorda, al riguardo, che la qualificazione dell’attività di allevamento come agricola ovvero commerciale deve essere effettuata facendo riferimento alle ordinarie regole previste dal TUIR. In particolare, per la qualificazione dell’attività agricola occorre far riferimento alla disciplina dettata dall’articolo 32 del TUIR che prevede la tassazione del reddito agrario su base catastale.
In tale ipotesi, la percezione delle “provvidenze” in esame, non configurandosi come estranea all’attività agricola, non costituisce reddito autonomamente tassabile rispetto a quello catastale.
Con riferimento ai premi al traguardo di cui al punto 2), l’Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, invece, rilevano che la risoluzione del 13 aprile 1981, n.317, ha chiarito che tali premi spettanti agli allevatori – proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario.