Venerdì, 26 Luglio 2024


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Ordine del giorno degli On. Mantovano, Pagano e altri avente ad oggetto problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e ruolo dell’Arbitro Bancario Finanziario.

 

 

A.C. 5178

La Camera, premesso che: 


il comma 1- quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, dispone quanto segue: «Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione»; 

la crisi economica e finanziaria ha tra le ricadute sul territorio l'accresciuta difficoltà nell'accesso al credito bancario da parte degli operatori economici e delle famiglie, non soltanto a causa di quanto sui mercati internazionali e nazionale ha determinato la restrizione della disponibilità di denaro, ma talora anche a causa di rigidità non strettamente legate a un vero e proprio rischio bancario; 

tale rigidità, pur dovuta alle obiettive difficoltà del sistema bancario, mal si concilia con la liquidità garantita al medesimo dalla Banca centrale europea con i tre maxiprestiti di luglio e dicembre 2011 e di febbraio 2012, per oltre 200 miliardi di euro al tasso annuo dell'1 per cento;    

si è diffuso in modo preoccupante fra imprenditori, artigiani e commercianti, ma anche tra persone che hanno perso il lavoro, un sentimento di sfiducia, se non di vera e propria disperazione, che esige l'affiancamento del singolo cui il credito viene negato o revocato;    

è per questo necessario che la disposizione normativa prima riportata trovi puntuale ed estesa applicazione, superando strozzature negli iter amministrativi e burocratici, e in questa direzione si sollecita una circolare o una direttiva del Ministro dell'Interno ai Prefetti in sede, perché:     a) ricevuta l'istanza dell'operatore economico, il Prefetto (a meno che l'istanza non sia palesemente infondata, ovvero che il soggetto istante non sia soggetto notoriamente insolvente, o comunque non meritevole di accesso al credito) non si limiti a una formalistica comunicazione per iscritto all'istituto di credito, cui corrisponda una altrettanto formalistica, e magari apodittica risposta; b) a tal fine ogni Prefetto formi un apposito ufficio, all'interno di ciascuna Prefettura, che affronti tali questioni, anche per evitare, attraverso la rotazione dei funzionari, che non vi sia una attenzione dedicata; c) nel pieno rispetto dell'autonomia delle scelte della singola banca, lo stesso Prefetto attivi un confronto effettivo con quest'ultima sui problemi segnalati dal cliente, teso ad attenuare rigorismi che non trovano fondamento nella realtà di fatto prospettata; d) nella fase intermedia fra la ricezione dell'istanza e la (eventuale) trasmissione della segnalazione, il Prefetto in definitiva eserciti una sorta di moral suasion, senza travalicare le proprie competenze, finalizzata al superamento del problema concreto, che eviterebbe la segnalazione all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario. Se poi la spendita di autorevolezza del Prefetto medesimo non riesca, aver approfondito il caso con l'istituto di credito permette alla segnalazione di essere ancora più puntualmente motivata, e quindi meritevole di attenzione da parte dell'Abf; 

è altresì necessario che l'Abf esamini la segnalazione e decida nei trenta giorni previsti dalla norma: è vero che si tratta di un termine ordinatorio, ma il suo rispetto è essenziale per permettere all'operatore economico di superare il momento difficile determinato dal rifiuto o dal non mantenimento del credito bancario;    

infine, è opportuno che, attraverso l'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio, il Governo attivi una campagna informativa pubblica, coinvolgendo le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, riguardante il funzionamento di quanto previsto dalla nuova disposizione in favore dei clienti delle banche;    

impegna il Governo

a inviare ai Prefetti in sede una circolare o una direttiva per dare piena attuazione al disposto del comma 1- quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che espliciti le linee indicate nella parte motiva; 

a segnalare all'Abf-Arbitro Bancario Finanziario la necessità che quest'ultimo esamini la segnalazione e decida effettivamente nei trenta giorni previsti dalla norma, pur trattandosi di un termine ordinatorio;   

 ad avviare una campagna informativa pubblica, con le associazioni di categoria e con le associazioni dei consumatori, sulle opportunità offerte ai clienti delle banche dalla disposizioni di cui sopra.   

9/5178/1  Mantovano, Saltamartini, Pagano, Polidori, Migliori, Gregorio Fontana, Beccalossi, Baccini, Garagnani, Marinello, Gioacchino Alfano, Ascierto, Sbai, Bellotti, Bertolini, De Angelis, Pelino, Scandroglio, Picchi, Paglia, Garofalo, Ciccioli, Gianni.

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