Sabato, 27 Luglio 2024


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Interrogazione dell’On. Pagano relativa alla situazione dei docenti di sostegno sovrannumerari.

 

 

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Per sapere, premesso che:


 

nell'anno scolastico 2011-2012, in seguito alla riforma «Gelmini», sono stati calcolati, in tutta Italia, 10.443 docenti in esubero nelle scuole di ogni ordine e grado;   

in base al decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012, firmato dal direttore generale dottor Luciano Chiappetta, tutti i docenti sovrannumerari e/o in esubero nella propria classe di concorso dovrebbero essere indirizzati verso altre funzioni attraverso la partecipazione ad un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

per effetto del suddetto decreto 10.000 insegnanti di sostegno precari verrebbero scavalcati dal personale «riconvertito»;   

nel citato decreto direttoriale lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da una parte si preoccupa di precisare che la diffusione della cultura e della pratica dell'integrazione degli alunni diversamente abili richiede un numero crescente di docenti che acquisiscano la specializzazione per il sostegno, giustificando la necessità di tale provvedimento con la necessità di sopperire alle carenze degli organici di sostegno, dall'altra non spiega perché abbia deciso di non utilizzare, come già ha fatto in questi anni, dei docenti già specializzati;   

l'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale (riguardante la struttura dei corsi) recita: «I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati alla realizzazione del Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno»; nella circolare n.2935 del 17 aprile 2012, che accompagna il decreto direttoriale, viene precisato che tali docenti in esubero «a seguito della frequenza di un corso di perfezionamento annuale acquisiranno competenze di integrazione, pur senza conseguire la specializzazione per il sostegno». Tale formulazione lascerebbe dunque intendere che i docenti in esubero che parteciperanno ai corsi non conseguiranno la specializzazione nel sostegno e potranno insegnare pur senza averne il titolo; 

a ciò si aggiunga che la struttura del corso così come prospettata nel decreto direttoriale non è conforme all'acquisizione del titolo di specializzazione alle attività di sostegno così come previsto dall'articolo 325 del 297 del 1994, il quale, riferendosi al personale docente di sostegno, prescrive che: «deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui programmi sono approvati con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; al corso sono ammessi solo coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione;

inoltre, l'articolo 5, comma 1, del succitato decreto direttoriale, afferma: «In prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l'acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle procedure di utilizzazione, in subordine ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, preferibilmente presso l'istituzione scolastica di ultima titolarità». Ciò appare agli interroganti in contrasto con il decreto ministeriale n. 249 del 2010 che, all'articolo 13, ha previsto espressamente il conseguimento di un minimo di 60 crediti formativi e l'obbligo di almeno 300 ore di tirocinio che non potrebbe essere rispettato in caso di accesso al sostegno con i soli livelli base e/o intermedio;

a parere dell'interrogante risulterebbe dunque ingiusto che gli insegnanti di sostegno precari con titolo di specializzazione di sostegno biennale già acquisito, possano venire sostituiti già dal 1° settembre 2012 da personale in esubero scarsamente qualificato perché in possesso del solo livello base di formazione (pari a 20 crediti formativi). Al contrario, i docenti di sostegno precari si sono formati attraverso corsi biennali di 1.280 ore, corsi Siss postspecializzazione (pagando a proprie spese la loro formazione senza dunque gravare sulle casse dello Stato), e hanno sviluppato professionalità attraverso la frequentazione di master e corsi di perfezionamento e un'esperienza lavorativa pluriennale sul campo;

si consideri poi che il citato decreto direttoriale negherebbe agli alunni con disabilità il diritto alla qualità dell'insegnamento, privandoli della professionalità ampiamente consolidata di docenti specializzati nel sostegno e della continuità didattica. Tutto ciò appare in contrasto con gli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992 in materia di diritto all'educazione e integrazione scolastica dell'alunno disabile, nonché con gli articoli 2, 34, 38 della Costituzione relativi al diritto allo studio dei disabili;

a ciò si aggiunga che i docenti di sostegno precari sono da decenni inseriti in una graduatoria ad esaurimento che dovrebbe determinare negli anni una progressione della propria posizione lavorativa. Tale avanzamento, per effetto del decreto direttoriale citato, potrebbe essere così bloccato, con nocumento per il diritto e le aspettative di questa categoria di lavoratori;  

quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato in ordine agli effetti, a giudizio degli interroganti, devastanti che il decreto direttoriale di cui in premessa arrecherebbe agli alunni con disabilità, privati dei loro insegnanti attuali  

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative volte:   

    a) a ritirare il decreto ministeriale n. 7 del 19 aprile 2012 denominato «Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero», dal momento che non fornisce un'adeguata collocazione del personale docente in esubero e che crea una disparità di trattamento tra docenti attualmente specializzati nel sostegno e nuovi specializzandi più privilegiati; 

    b) ad utilizzare il personale docente soprannumerario come dotazione organica aggiuntiva nell'istituto in cui è titolare, per svolgere attività di supporto alla didattica, impiegando le sue specifiche competenze e per le quali si è formato, come i corsi di recupero e di potenziamento, ampliando così l'offerta formativa di ogni istituzione scolastica, nonché negli incarichi di supplenza a copertura del personale improvvisamente assente, con conseguente risparmi di costi;

    c) ad ammettere che, qualora dovessero esserci docenti con cattedre incomplete, le ore mancanti siano utilizzate da personale docente soprannumerario con supplenze nelle stesse scuole dove sono titolari;

    d) a provvedere, a richiesta, a ripristinare le attività di laboratorio, fondamentali per l'insegnamento di mestieri pratici negli istituti professionali e tecnici e a collocare, a richiesta, il personale soprannumerario nelle pubbliche amministrazioni o nelle stesse segreterie della scuola dove sono titolari, con mansioni di assistente tecnico (così come stabilito nella legge n. 183 del 2011, comma 81), conservando però la posizione giuridica ed economica e solo in attesa che si rideterminino altre cattedre con i pensionamenti;

    e) ad impiegare i docenti sovrannumerari nelle biblioteche scolastiche spesso chiuse per l'assenza di personale o nelle funzioni strumentali, quali orientamento, dispersione scolastica ed eventuali progetti europei, nazionali o regionali;

    f) a rideterminare gli organici in base alle reali esigenze delle scuole, attenendosi al numero massimo degli alunni per classe previsto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici.

Pagano, Centemero, Frassinetti, Giammanco, Biasotti, Garagnani, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Marinello,Gioacchino Alfano, Garofalo.

4-16681, presentata il 20 giugno 2012

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