Mercoledì, 09 Ottobre 2024


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Proposta di parere del relatore, On. Alessandro Pagano sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010 (attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori...

 

 

 

...nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi)


 

 La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 486);

                rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del 2010 assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione della disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina era precedentemente caratterizzata da gravi carenze;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esame recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema di decreto legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n. 218, correttivo del decreto legislativo n. 141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l’esclusione dall’esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria;

richiamata, in tale contesto, l’indagine conoscitiva sul credito al consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, la quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra le quali, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l’adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – , nonché di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati;

sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazione instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gli interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norme comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle caratteristiche e alle specificità del sistema finanziario italiano e che appare all’avanguardia a livello europeo;

rilevato quindi come l’intervento legislativo recato dallo schema di decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e più improntato a canoni etici;

sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi, che hanno consentito di effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori del settore;

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PARERE FAVOREVOLE

 con le seguenti osservazioni: 

a) con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la lettera d), la quale introduce nell’articolo 125-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l’obbligo di indicare nei contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG);

 

b) ancora con riferimento all’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di integrare l’articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall’ambito di applicazione della disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del Titolo VI del medesimo TUB i finanziamenti concessi dalle cooperative finanziarie tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, fatte salve le norme recate dal predetto capo II recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-bis (Contratti e comunicazioni), 125-ter (Recesso del consumatore), 125-quinquies (Inadempimento del fornitore), 125-sexies (Rimborso anticipato);

c) con riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema di decreto, il quale inserisce nel corpo dell’articolo 111 del TUB un nuovo comma 3-bis, relativamente alla prestazione congiunta delle attività di microcredito, valuti il Governo l’opportunità di riformulare il nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizio dell’attività di cui al comma 3, questa e l’attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente;

d) con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 5), dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l’obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell’articolo 128-quater del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotori finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgano solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l’obbligo di iscriversi anche nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, circoscrivendo invece tale obbligo ai soli mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgano anche attività di conclusione dei contratti di credito; valuti inoltre il Governo, con riferimento all’articolo 13 dello schema di decreto, l’opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione del contributo richiesto per l’iscrizione dei promotori, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, operando a tal fine una modifica dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010; valuti altresì il Governo l’opportunità di favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché il coordinamento e la creazione di sinergie tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti in attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari; 

e) in connessione con l’osservazione di cui alla lettera c), valuti il Governo, con riferimento all’articolo 10 dello schema di decreto, l’opportunità di integrare l’articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l’attività di conclusione dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agente assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ove sussistente, l’obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi; 

f) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall’osservazione di cui alla lettera c), di escludere dall’obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria i promotori finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall’esame per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi che debbano iscriversi nel predetto elenco in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito e che abbiano svolto attività di agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio;

g) ancora con riferimento all’articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di consentire, attraverso una modifica dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e ai consulenti finanziari che debbano iscriversi nell’elenco degli agenti in attività finanziaria in quanto svolgono attività di conclusione dei contratti di credito, di essere esonerati dall’esame per l’iscrizione nel predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione nel predetto elenco; 

h) con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema di decreto, il quale sostituisce l’articolo 128-decies del TUB, in materia di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e sui mediatori creditizi, valuti il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che sono attribuiti alla Banca d’Italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda il controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari la Banca d’Italia può avvalersi della Guardia di finanza, nonché di stabilire l’obbligatorietà dell’istituzione del punto di contatto centrale di cui all’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007;

i) sempre con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera e), dello schema, valuti il Governo l’opportunità di verificare la formulazione del secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-decies del TUB, in quanto la previsione della possibilità di trasferire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d’Italia all’Organismo competente per la gestione dell’elenco dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undecies del TUB, nonché di indicare le modalità di esplicazione del controllo, i relativi e i poteri sanzionatori, suscita alcuni dubbi circa la legittimità, per un atto di normativa secondaria quale il decreto ministeriale, ad effettuare un siffatto trasferimento di funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile di determinare contenzioso in materia;

l) con riferimento all’articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di modificare il comma 4 dell’articolo 128-quater del TUB, nel senso di circoscrivere l’obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attività finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo; 

m) con riferimento all’articolo 17, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorità competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme del Titolo VI-bis del TUB, nonché del Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, valuti il Governo l’opportunità di spostare il predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012; 

n) valuti il Governo l’opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’articolo 136 del TUB, al fine di evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell’aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza prudenziale emanato in materia dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data; 

o) con riferimento all’articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di riformulare il comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso di chiarire che, ferma restando la previsione dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia gli accordi di distribuzione stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane per la promozione del collocamento di contratti relativi a finanziamenti in qualsiasi forma, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono avvalersi dei predetti accordi anche ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, con esclusione dell’attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono il finanziamento; 

p) sempre con riferimento alle tematiche della cessione del quinto affrontate dall’articolo 29 dello schema di decreto, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’obbligo di cui all’articolo 43 del già citato DPR n. 180 del 1950, in forza del quale l’INPS, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo status di lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, si applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall’INPS, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell’efficacia della cessione, determinando in tal modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendenti privati a fronte del finanziamento; 

q) valuti il Governo l’opportunità di inserire anche le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cui all’articolo 30–ter del decreto legislativo n. 141 del 2010; 

r) ancora con riferimento all’articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l’opportunità di modificare il comma 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, per il Ministero dell’economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestione dell’archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarità dell’archivio informatizzato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Seduta Commissione Finanze, 01 agosto 2012

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