Giovedì, 28 Marzo 2024


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Rapporto tra agente immobiliare e mediatore creditizio. L’On. Pagano presenta una risoluzione in Commissione Finanze.

 

 

La VI Commisione,

premesso che: il 31 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di mediazione creditizia;


l'articolo 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, qualifica come mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata, nonché attività ad essa connesse o strumentali;

il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010 ha anche abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, recante il regolamento circa l'attività di mediazione creditizia, il quale, all'articolo 2, comma 3, stabiliva che: «Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di: a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi»;

il combinato disposto delle citate modifiche ha comportato la conseguenza che il mediatore creditizio svolgere solo l'attività specifica indicata dall'articolo 128-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia, escludendo dunque tutte quelle attività che non siano ad essa connesse strumentali, e che gli agenti immobiliari non possono più, nell'ambito della loro attività e strumentalmente ad essa, effettuare anche attività di raccolta di richieste di finanziamento, come invece era loro consentito fino al 31 ottobre 2012;

in tal modo è stata dunque introdotta una chiara ed inequivoca riserva di attività, (quella di mediazione creditizia) a favore di quei soggetti che, in possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa, si iscrivano nell'apposito elenco tenuto dall'organismo (OAM) all'uopo costituito;

è interesse del mercato e delle parti regolamentare entro i limiti della disciplina vigente il rapporto di collaborazione tra gli agenti immobiliari ed i mediatori creditizi con riguardo alla segnalazione, dai primi ai secondi, dell'interesse dei potenziali acquirenti di un immobile ad avvalersi dei servizi di un soggetto professionale che li assista nella ricerca di un finanziamento;

detta attività di segnalazione dell'interesse del proprio cliente per l'ottenimento di un finanziamento, che l'agente immobiliare prima effettuava attraverso convenzioni all'uopo stipulate con istituti di credito, è, come sopra ricordato, ora esclusa dalla normativa recentemente modificata;

tuttavia, non si possono riscontrare ostacoli normativi, né di altro genere, rispetto alla possibilità, per l'agente immobiliare, di indicare al proprio cliente il mero nominativo di un mediatore creditizio;

rispetto a tale segnalazione appare evidente che l'attività dell'agente immobiliare dovrebbe limitarsi ad indicare al proprio cliente il nominativo del mediatore creditizio, senza illustrare, presentare o consegnare al cliente alcuna informativa sui prodotti finanziari gestiti dallo stesso mediatore creditizio;

da più parti viene sollecitata, nella filiera del credito, l'esigenza di un rapporto stretto e proficuo tra agente immobiliare e mediatore creditizio, proprio per agevolare il reperimento di un finanziamento al cliente del primo e consentirgli quindi di perfezionare le compravendite di immobili,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di competenza per consentire la conclusione di rapporti inquadrabili nell'istituto della cosiddetta «mediazione unilaterale», tra agente immobiliare e mediatore creditizio, posto che la messa in contatto operata dall'agente immobiliare tra il proprio cliente ed il mediatore creditizio è diretta alla conclusione del contratto di mediazione creditizia tra tali due soggetti, ovvero del contratto che il cliente stipulerà con il mediatore creditizio segnalato dall'agente immobiliare, qualora il cliente ritenesse di avvalersi dei servizi prestati da quest'ultimo;

a porre a tal fine in essere le opportune iniziative affinché tale tipologia contrattuale, formatasi nell'ambito di un rapporto tra agente immobiliare e mediatore creditizio e finalizzato alla conclusione dell'«affare» relativo alla stipula di un contratto di mediazione creditizia, sia riconosciuta come lecita e non in contrasto con la normativa degli intermediari finanziari e creditizi, in quanto l'agente immobiliare non/compirebbe nessun atto, né eserciterebbe alcuna consulenza in materia finanziaria e creditizia, ma si limiterebbe unicamente a creare un'opportunità di contatto tra due diversi soggetti, il proprio cliente ed il mediatore creditizio, considerato che in tal modo si limiterebbe la possibilità di segnalazione unicamente ai soggetti professionali, quali sono gli agenti immobiliari regolarmente iscritti presso le camere di commercio, e si eviterebbe di estendere indistintamente detta possibilità a quanti non appartengono alla filiera delle compravendite immobiliari, e quindi non hanno alcun interesse diretto o indiretto, relativamente ai propri clienti, alla conclusione di un contratto di mediazione creditizia.

Risoluzione in Commissione Finanze n. 7-01078 

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