Venerdì, 29 Marzo 2024


-



.

 

 

 

Seguimi su Facebook e Twitter

Interpellanza 2-00054, testo di Mercoledì 29 maggio 2013, seduta n. 25

 

 

Interpellanza 2-00054 presentato da Zanetti, Pagano, Gitti, Sanga

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:


con decreto ministeriale 14 luglio 2012 il Ministero della giustizia stabilì per il giorno 15 ottobre 2012 le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il periodo 2013-2016, fissando altresì nella data del 15 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione delle liste;

entro tale termine venivano presentate quattro liste, due per l'elezione della componente dottori e due per l'elezione della componente ragionieri del Consiglia nazionale (il Consiglio nazionale è composto da 21 membri di cui 14 dottori commercialisti e 7 ragionieri; per questa tornata elettorale è previsto l'apparentamento tra una lista dottori e una lista ragionieri, l'apparentamento comporta che, ai fini del risultato elettorale, si sommino i voti ricevuti dalle liste apparentate);

139 del 2005 prevede che, ai fini della il decreto legislativo n. validità delle liste, per quanto concerne quelle della «componente dottori», è necessario che la distribuzione geografica dei candidati sia tale da assicurare la presenza in lista di candidati iscritti da almeno dieci anni ad ordini ubicati in almeno quattro regioni diverse per ciascuna macroarea Nord-Centro-Sud;

la lista dei dottori commercialisti contraddistinta dal motto «Insieme per la professione: la forza dell'identità», con candidato presidente Gerardo Longobardi, veniva presentata sulla base di una documentazione dalla quale emergeva ictu oculi la carenza del requisito territoriale con riguardo alla macroarea Nord, risultando compresi candidati iscritti ad ordini di soltanto tre regioni di detta macroarea (Veneto, Lombardia e Piemonte);

nei giorni successivi al termine perentorio di presentazione delle liste, emergeva che nonostante il candidato Giorgio Sganga figurasse in detta lista come iscritto all'albo professionale dell'ordine di Paola (Cosenza), si era trasferito da tale ordine a quello di Aosta, dal giorno 6 agosto 2012;

nonostante l'emersione di questo trasferimento (sulla cui fittizietà, per altro, ebbe poi modo di pronunciarsi la procura di Aosta) fosse comunque inidonea a sanare la mancanza del requisito territoriale che, 139 del 2005, deve ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. essere decennale, il Ministero della giustizia respingeva i ricorsi presentati dai componenti delle liste avversarie regolarmente presentatesi e ammise alla competizione elettorale la lista «Insieme per la professione: la forza dell'identità», con candidato presidente Gerardo Longobardi;

le elezioni si svolgevano regolarmente nella data prevista del 15 ottobre 2012 e il computo dei voti esercitati vide prevalere di sei le liste apparentate con candidato presidente Claudio Siciliotti su quelle con candidato presidente Gerardo Longobardi;

i componenti delle liste con candidato presidente Gerardo Longobardi presentavano ricorso per contestare la validità di sedici voti tra quelli espressi a favore delle liste con candidato presidente Claudio Siciliotti;

il Ministero della giustizia decideva di sospendere i lavori della commissione elettorale che avrebbe dovuto procedere alla proclamazione delle liste vincitrici della competizione elettorale e, successivamente, con un provvedimento in cui pur riconosceva, sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria per conto della procura di Aosta, la natura fittizia del trasferimento del candidato Giorgio Sganga da Paola ad Aosta e la conseguente irregolarità della lista della «componente dottori» con candidato presidente Gerardo Longobardi, disponeva ciò non di meno la ripetizione delle elezioni, in ragione della presenza di contenziosi incrociati e della opportunità di sottrarre la categoria professionale dei commercialisti al clamore mediatico e al danno di immagine;

successivamente alla reindizione delle elezioni, il Ministero della giustizia chiedeva ed otteneva dal commissario straordinario nel mentre insediatosi di esplicitare nelle linee guida per le elezioni che il requisito territoriale era da intendersi comunque decennale, con ciò rendendo palese, per sua stessa ammissione, l'errore di valutazione in precedenza commesso ammettendo la lista della «componente dottori» con candidato presidente Gerardo Longobardi, anche a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla effettività o fittizietà del trasferimento del candidato Giorgio Sganga da Paola ad Aosta il 6 agosto 2012;

le nuove elezioni calendarizzate per il 20 febbraio 2013, con nuove liste presentate, non si svolgevano perché nel mentre sopravveniva pronuncia sospensiva del Consiglio di Stato che riteneva «non infondati» i ricorsi presentati da alcuni componenti delle liste che esprimevano come candidato presidente Claudio Siciliotti in occasione delle elezioni –: «annullate» del 15 ottobre 2013

la perdurante assenza di un Consiglio nazionale a giudizio degli interpellanti alimenta clamore mediatico e costituisce un danno di immagine per la categoria dei commercialisti ben superiore a quello che si sarebbe determinato e si determinerebbe se il Ministero della giustizia procedesse alla proclamazione del vincitore di elezioni regolarmente tenutesi, lasciando poi alle aule giudiziarie il compito di pronunciarsi sui ricorsi che, quale che fosse stata o sarà la decisione assunta, si determinerebbero comunque, nel pieno diritto di ciascuno di difendere in sede giudiziaria le proprie legittime ragioni;

se non ritenga opportuno annullare in autotutela il provvedimento che ha disposto la ripetizione delle elezioni regolarmente tenutesi il 15 ottobre 2012 e procedere alla proclamazione delle liste apparentate vincitrici, tenendo conto, prima ancora delle valutazioni da assumere in merito ai voti contestati, di quanto chiarito dagli stessi funzionari del Ministero, seppur con quello che agli interpellanti appare un improvvido ritardo, in merito alla necessità della sussistenza del requisito decennale di iscrizione nell'ordine locale, con conseguente invalidità di una delle liste presentate;

se non ritenga debba essere oggetto di attenta valutazione la condotta di quei funzionari che, con una interpretazione palesemente contraria a quanto affermato dal dettato normativo, hanno ammesso alla competizione elettorale del 15 ottobre 2013 una lista palesemente carente di un requisito poi confermato come necessario da altri funzionari del Ministero stesso, ad avviso degli interpellanti determinando essi sì per davvero i presupposti per una vicenda idonea a generare clamore mediatico e danno di immagine alla categoria dei commercialisti.

(2-00054) «Zanetti, Pagano, Gitti, Sanga».

 

Cerca nel sito

Appuntamenti

Mese precedente Marzo 2024 Prossimo mese
L M M G V S D
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31
Nessun evento

Social Network

diventa Amico di Alessandro Pagano su Facebook diventa supporter di Alessandro Pagano su Facebook Alessandro Pagano su You Tube Alessandro Pagano su Flickr Alessandro Pagano su Twitter