Venerdì, 29 Marzo 2024


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Intervento in Aula dell'On. Pagano sulle pregiudiziali d'incostituzionalità della legge sull'omofobia e transfobia

 

 

 

 

ALESSANDRO PAGANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non vi sia in quest'Aula alcun collega che condivida o addirittura pratichi la discriminazione per ragioni di sesso, al di là dell'analisi e della definizione che ciascuno di noi può dare dell'omosessualità.


La cultura della nostra nazione ci porta naturalmente a volere il rispetto della dignità di ciascuna persona, di tutte le persone. Se proprio si ritenesse inadeguata la legislazione in vigore – ciò che io non penso che sia – si sarebbe al più potuto immaginare, come da tempo ha suggerito il nostro presidente del gruppo onorevole Renato Brunetta, una aggravante specifica dei reati contro la persona. Si è voluto invece proporre all'esame dell'Aula un testo fortemente divisivo nella società prima ancora che nel Parlamento e che non concorre in conseguenza a creare quel clima condiviso che più di ogni altra cosa potrebbe consentire l'isolamento, la condanna, la prevenzione dei comportamenti discriminatori. Si è preferito il piano inclinato e sdrucciolevole del reato di opinione a quello ben più solido e accettato dei reati contro la persona. E a questo punto, non solo per la fase di esame in cui ci troviamo, diventa davvero preliminare il profilo di costituzionalità, perché la proposta al nostro esame investe profili di libertà che ogni persona di buon senso – a maggior ragione per coloro che fondano il proprio pensiero su quello liberale – dovrebbe con immediatezza individuare. Ed ogni volta che ciò è stato sottovalutato, come nel caso della «legge Severino», il danno conseguente alla norma limitativa della libertà si è manifestato con immediatezza. D'altronde il presupposto di questa proposta di legge, nei termini così formulati, è tutto ideologico e si collega ad un movimento internazionale che vuole creare una sorta di «uomo nuovo»; una nuova e artificiale antropologia di Stato attraverso una rottura, graduale ma coerente, dello spirito e del contenuto della nostra Carta costituzionale fondata sulla società naturale e sul diritto naturale, così come vollero i grandi partiti costituenti. E per raggiungere questo scopo oggi gli ambienti politici e sociali che al senso comune del popolo preferiscono l'ideologia di alcune borghesie cosmopolite ritengono di dover inserire nell'ordinamento un reato che inibisca l'iniziativa sociale a difesa della società naturale, dell'unicità del matrimonio tra uomo e donna quale istituto pubblicamente rilevante, della prevalenza dei diritti dei minori sui desideri degli adulti, della connessione tra la procreazione e gli elementi naturali di una relazione affettiva eterosessuale. Mi si dirà che non necessariamente tali opinioni costituiranno reato in base alla nuova tipizzazione, ma è questo un profilo davvero basico della contestazione di incostituzionalità che mi accingo a leggere.

L'assenza di una definizione   certa e consolidata dell'omofobia e della transfobia rimetterà all'apprezzamento di un magistrato questa decisione, e credo di poter spendere parole giuste quando affermo che le anomalie che si sono verificate negli ultimi tempi nel sistema giudiziario e l'abuso di potere ricorrente, alimentato da certi presupposti ideologici, da aspirazioni mediatiche e da obiettivi rivoluzionari, devono, per forza di cose, far riflettere questo Parlamento.

Dico in più   che la genericità e la differente interpretabilità di alcuni termini produce arbitrio e decisioni contrastanti, e quindi, alla fine, contrarie al principio di eguaglianza nelle applicazioni giudiziarie. Il testo unificato dei relatori inserisce fra le discriminazioni della legge Mancino quelle fondate sull'omofobia e transfobia. In tale modo, viene estesa la reclusione fino ad un anno e sei mesi a chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, come noto, ma da oggi, qualora dovesse essere approvato questo provvedimento, anche ad atti fondati sull'omofobia e transfobia.

Il testo in esame prevede anche la reclusione fino a quattro anni di chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere violenza o atti fondati sull'omofobia e transfobia. Il testo unificato vieta anche ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali e etnici o fondati, appunto, sull'omofobia e transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto di parteciparvi, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Questa proposta di legge, nei termini esposti, contiene almeno sette elementi di incostituzionalità.

È utile ribadire che i termini «omofobia» e «transfobia» hanno un'accezione incerta, e comunque non prevista dal nostro ordinamento giuridico, il cui contenuto sarà determinato, più che interpretato, dall'applicazione giurisprudenziale, con evidenti rischi di pronunce radicalmente difformi, a causa del significato discrezionale.

Ma entriamo nel vivo dell'incostituzionalità: la prima   questione riguarda l'articolo 25 della Costituzione. Viene, infatti, abbandonato un sistema penale fondato, per senso di realtà e per garanzia, su dati oggettivi, e diventano penalmente rilevanti, con conseguenze pesanti, viste le sanzioni previste, categorie non definite, per l'appunto omofobia e transfobia, la cui area di applicazione è ad alto rischio di arbitrarietà. Il reato penale risponde al requisito della tassatività quando è caratterizzato da contorni ben precisi. Il fatto stesso che questo delitto venga fatto rientrare in una legge speciale quale la Mancino e tra i delitti definiti di «odio», lo dico tra virgolette, rischia di sovvertire il diritto penale del fatto che contraddistingue la nostra civiltà giuridica.

Alla luce di queste essenziali precisazioni, è rischiosa per la libertà dei cittadini la previsione del delitto di odio, perché ciò implica uno scandaglio dei moventi intimi. Molti delitti sono mossi da odio contro la persona – l'omicidio è l'esempio classico – eppure tale movente non è previsto come aggravante. Se passassero queste fattispecie, si passerebbe nel nostro diritto e nella nostra legislazione dal diritto penale del fatto ad un diritto penale dell'atteggiamento interiore.

La Commissione affari costituzionali, nel parere reso a maggioranza, si è soffermata analiticamente su questo profilo critico: se non condividete le ragioni della pregiudiziale da noi presentata, almeno rileggete le sagge considerazioni contenute nell'atto chiamato, in questo Parlamento, a valutare la conformità alla Costituzione delle norme che si stanno per approvare.

È meglio farlo ora, a differenza di quanto è accaduto con la legge Severino, che domandarsi domani come riparare ai danni che certamente verranno dalla violazione di non poche disposizioni costituzionali come quelle indicate. Ancora, una seconda questione di incostituzionalità riguarda la libertà di pensiero, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Potrebbe essere incriminato da un giudice, in maniera discrezionale, secondo questa proposta di legge, anche chi manifestasse l'opinione dell'esistenza in natura di maschio e femmina e della necessità che il diritto positivo sia fondato sul diritto naturale, e ciò anche se tale opinione fosse esplicitata nell'assoluto rispetto di tutti, senza tradursi in alcuna condotta denigratoria o comunque illecita.

Una terza questione riguarda l'articolo 19 della Costituzione, la libertà   di culto, in particolare per le confessioni religiose (cioè tutte) le cui basi sono la distinzione fra i sessi, e che pertanto rischierebbero. Il testo in esame non impedisce in alcun modo all'interno di un corso di preparazione al matrimonio canonico, per esempio, l'affermazione – coerente con quella prevista tra l'altro dalla nostra Costituzione – secondo cui la famiglia è quella fondata sull'unione permanente fra un uomo e una donna. Bene ! Per questa proposta di legge tale comportamento rischia di tradursi in una «propaganda», e quindi sanzionata dalla «Mancino».

Ancora, l'articolo 18 della Costituzione consente ai cittadini di associarsi liberamente. Il progetto di legge prevede misure (sequestro, confisca, scioglimento) nei confronti di quelle associazioni i cui componenti siano condannati nella nuova normativa.

Una quinta   questione riguarda l'articolo 33 della Costituzione che garantisce la libertà di ricerca scientifica. Una sesta questione riguarda gli articoli 13 e 3 (la libertà personale è inviolabile). Una settima questione riguarda la violazione degli articoli 10 e 11 sull'ordinamento giuridico italiano, che deve essere conforme alle norme del diritto internazionale. Ma nel caso specifico la Convenzione di New York, dove si innesta questa proposta di legge, mira ad eliminare la discriminazione razziale, ma questo è un tema ben diverso dalla discriminazione sull'omofobia e sulla transfobia.

Lo ripeto: questi temi   sono stati tutti affrontati dalla I Commissione Affari Costituzionali che il 2 68, ha rilevato che questa legge viola agosto ultimo scorso, nella seduta n. almeno quattro articoli della Costituzione.

Il testo che quella   Commissione approvò diceva testualmente: «Ricomprende – con riferimento al testo di legge – situazioni ampie ed indeterminate e si fonda su situazioni e scelte soggettive, anziché su posizioni oggettive». Continuo con il virgolettato: «Tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela (perché a questo punto non si tutelano i disabili ? o gli obesi ? o le donne ? o le vittime del bullismo ?) – concludo, Presidente – in cui si commettono delitti contro le persone e viene violato il principio di uguaglianza e di giurisprudenza».

E allora da qui, oltre alle violazioni   dell'articolo 21, evidenziate dalla Commissione affari costituzionali, mi avvio alla conclusione, citando esattamente quello che ha detto la Commissione affari costituzionali, penso, Presidente, che sia utile a tutti: «I moventi interiori, il cui accertamento obbiettivo non è univoco, possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità e così invertire l'onere della prova (ad esempio, si litiga con un soggetto che poi si scopre essere omosessuale) e la Commissione conclude chiedendo “il rispetto del principio della determinatezza e della tassatività delle norme incriminatrici” e  risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurre dall'opinione dichiarata».

Da qui il parere contrario della Commissione e da qui la mia richiesta che ovviamente va inquadrata all'interno di una incostituzionalità di questa norma.

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