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PROPOSTA DI LEGGE: Introduzione dell'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di diritto alla compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

 

 

 

D'iniziativa del deputato PAGANO Del 16 aprile 2013, n.° 722


 

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge si applica ai crediti maturati dalle imprese verso qualunque ente od organismo pubblico, sia appartenente allo Stato che alle altre autonomie territoriali e funzionali, e prevede l'introduzione di un diritto alla compensazione universale dei crediti verso le pubbliche amministrazioni. Questo principio è introdotto nell'ordinamento mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

      La proposta di legge si affianca all'iniziativa del Governo contenuta nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sul pagamento di una tranche biennale di 40 miliardi di euro dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, introducendo un criterio generale che consente alle imprese che operano con la pubblica amministrazione un maggiore equilibrio finanziario e di cassa.

      Nel corso delle discussioni preliminari alla presentazione del decreto-legge n. 35 del 2013 la Banca d'Italia ha fatto presente che gli attuali sistemi contabili delle nostre pubbliche amministrazioni non permettono una rilevazione sistematica ed esaustiva dei debiti commerciali. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) lo scorso ottobre, ha fornito all'Eurostat una valutazione dei soli debiti correnti pari a 67 miliardi di euro per il 2011. L'ISTAT è stato poi in grado di fornire il dato sui debiti in conto capitale.

      La Banca d'Italia ha quindi compiuto e offerto alla Commissione parlamentare incaricata di esaminare i testi del Governo una valutazione dell'ammontare complessivo del debito, sulla base dei dati forniti dalle imprese creditrici, dagli intermediari finanziari, dalle segnalazioni di vigilanza e da indagini campionarie condotte su imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e delle costruzioni. La Banca d'Italia ha inoltre precisato che le indagini non hanno rilevato i debiti verso le imprese con meno di 20 addetti e verso le imprese operanti nei settori dei servizi sociali e sanitari, che pure intrattengono scambi intensi con la pubblica amministrazione.

      Il risultato è stato che il debito della pubblica amministrazione verso le imprese, a fine 2011, sarebbe stato pari a 90 miliardi di euro – cioè il 5,8 per cento del prodotto interno lordo (PIL) – ben lontano dai 70 miliardi di euro individuati dal Governo. La somma reale, inoltre, si deve stimare in significativo rialzo, se si considera che metà del debito è attribuibile alle regioni e alle aziende sanitarie locali, per la gran parte relativo ai servizi sanitari e sociali, che sono stati esclusi dalla valutazione della Banca d'Italia. Altre valutazioni di questi giorni (CGIA di Mestre) fanno slittare il debito della pubblica amministrazione a 120-130 miliardi di euro.

      Questa situazione debitoria incide fortemente sul sistema produttivo nazionale, in particolare in un momento, come quello attuale, nel quale gli indicatori economici sono tutti fortemente negativi. L'anticipazione del Documento di economia e finanza contiene dati preoccupanti:

          un ulteriore calo del PIL dell'1,3 per cento nel 2012, con analoga previsione per il 2013; dal 2008 al 2012 la riduzione complessiva del PIL è stata dell'8 per cento (fonte ISTAT);

           un rapporto tra debito e PIL in Italia al 127,3 per cento, 7,4 punti in poco più di un anno con il Governo Monti. In termini reali significa un aumento del debito di oltre 103 miliardi di euro e una spesa per interessi pari a 86 miliardi di euro per il 2012;

           una pressione fiscale già accertata per il 2013, sulla base dei meccanismi automatici impostati dalle manovre del Governo Monti, pari al 44,4 per cento, un livello di 1,8 punti superiore al dato del 42,6 per cento registrato nel 2011;

           una riduzione dei consumi delle famiglie di circa 6 punti nel corso del Governo Monti; la quota di persone prossime alla povertà è cresciuta in un anno dal 16 al 22 per cento; i poveri sono passati dal 7 sull'11,1 per cento;

           una crescita della disoccupazione anche all'inizio del 2013; l'ultima rilevazione parla del 10,8 per cento maschile e del 12,8 per cento femminile, previsti in crescita nel 2013 e di un tasso di disoccupazione giovanile del 38,7 per cento; contestualmente l'ISTAT rileva che tra il 2007 e il 2012 le ore lavorate sono diminuite del 6 per cento.

       La presente proposta di legge, a fianco del citato decreto-legge n. 35 del 2013, deve ritenersi una misura volta a sostenere finanziariamente le imprese e a rilanciarle in termini di mercato. Si tratta di una disposizione a regime, finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario agli attori del sistema produttivo.

      Si prevede quindi la possibilità (sia per i crediti maturati prima del 31 dicembre 2012, sia per quelli maturati dopo il 1 gennaio 2013) di compensare i crediti non formalmente contestati con debiti di qualunque genere verso qualunque ente d'organismo pubblico (tributari, fiscali, contributivi, sanzionatori).

      La proposta di legge si applica a crediti maturati verso la pubblica amministrazione decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine contrattualmente convenuto (prima del 31 dicembre 2012) o come

 previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2012 (dal 1 gennaio 2013), ovvero decorsi comunque sessanta giorni, nel caso di un termine contrattualmente non definito secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2012, che ha attuato la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

      L'impresa che fa valere la compensazione universale rinuncia agli interessi maturati per il ritardo. Per i crediti commerciali maturati dopo il 1 gennaio 2013 e soggetti, quindi, al regime di interessi ex lege di cui alla citata direttiva 2011/7/CE, deve essere chiarito che, ancorché questi maturano e sono esigibili automaticamente indipendentemente dalla richiesta del creditore, questi sono al contempo volontariamente rinunciabili. La rinuncia non può essere oggetto di volontà negoziale delle parti e quindi per accordo con le amministrazioni debitrici, poiché sarebbe nulla, ma deve essere prevista da una legge che, in cambio del vantaggio del ricorso alla compensazione, preveda la rinuncia del creditore agli interessi. Una previsione simile è stata adottata in Spagna. Nel corso del 2012 il Governo spagnolo ha ridotto di 27 miliardi di euro il suo stock del debito verso i fornitori. Il pagamento è avvenuto direttamente dallo Stato alle imprese creditrici.

      L'impresa creditrice richiede alla pubblica Amministrazione presso la quale ha un debito la certificazione dello stesso, secondo le modalità già in uso. Ottenuta questa, l'impresa procede a compensare automaticamente, in tutto o in parte, i propri debiti (di qualunque genere) verso pubblica amministrazione con gli importi vantati a titolo di credito commerciale, detraendoli, in tutto o in parte, dal totale dell'importo dovuto. La compensazione è esercitata attraverso il modello F24 e altri modelli di dichiarazione e pagamento similari, individuando, nell'ambito di questi, gli specifici codici tributo.

      La pubblica amministrazione debitrice trasmette la certificazione del debito al Ministero dell'economia e delle finanze, che si rivale su trasferimenti spettanti all'amministrazione medesima.

      Il sistema dell'intervento sussidiario dello Stato, anche nei confronti degli altri enti pubblici territoriali, deriva dall'esigenza di politica economica di far fronte ai debiti contratti dalla pubblica amministrazione, non soltanto in termini di sostegno alla circolazione della liquidità nel mercato, ma anche e soprattutto dall'esigenza di garantire, anche nei confronti dei mercati finanziari esteri, l'affidabilità e la credibilità necessarie del Paese.

      Con il sistema individuato, peraltro, le partite creditorie e debitorie generate tra pubbliche amministrazioni diverse a fronte dell'esercizio del diritto alla compensazione da parte delle imprese sono regolate direttamente dalla pubblica amministrazione al suo interno e non si genererà nessun onere organizzativo o finanziario aggiuntivo a carico dell'impresa.

      La normativa presentata non contiene un dispositivo finanziario, in quanto si limita a introdurre un principio generale di equità e di buon senso. Quota delle risorse necessarie è comunque rinvenibile negli accantonamenti e nei fondi rotativi già stabiliti negli scorsi anni sia nel bilancio dello Stato sia presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

      Tuttavia la normativa proposta si configura, una volta posta a regime, come un risparmio di spesa sia per le pubbliche amministrazioni (che non pagano interessi per ritardato pagamento), sia per le imprese che vedono ridursi i propri adempimenti burocratici. E giova anche considerare che l'equilibrio economico-finanziario è di per sé generatore di efficienza e, di conseguenza, di minori costi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al capo I del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

 «Art. 48-ter.

(Compensazione dei crediti dei soggetti privati nei riguardi delle pubbliche amministrazioni).

      1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono al pagamento dei debiti derivanti da forniture di beni, da prestazioni di servizi e dall'utilizzo di beni di terzi entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

      2. Decorsi sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento i soggetti titolati del credito possono utilizzarlo a compensazione di imposte, tasse, compresi i tributi locali, oneri previdenziali e contributivi, anche iscritti a ruolo, nonché di eventuali oneri a questi connessi derivanti da sanzioni, interessi o more.

      3. Ai fini del comma 2 del presente articolo, il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute. L'estinzione del debito è condizionata alla verifica che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la certificazione sia valida. Gli enti debitori provvedono al rilascio della certificazione entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza.

      4. L'utilizzo della compensazione comporta la rinuncia espressa agli interessi di

 mora per ritardato pagamento, individuati e definiti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La rinuncia è inoltrata insieme all'istanza di certificazione.

      5. Ottenuta la certificazione, il creditore esercita la compensazione nell'ambito delle normali scadenze di dichiarazione e di versamento. A tale fine i modelli di dichiarazione e di versamento individuano specifici codici tributo.

      6. L'amministrazione debitrice trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la documentazione acquisita e la certificazione rilasciata. Il Ministero scomputa le minori entrate dai trasferimenti spettanti alle amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, accedono ai fondi rotativi, alle anticipazioni e ai piani di restituzione stabiliti dalla legge.

      7. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

      2. La compensazione prevista dall'articolo 48-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è soggetta alle condizioni e ai limiti previsti dall'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, e successive modificazioni, dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

      3. Il regolamento di cui all'articolo 48-ter, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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