Disposizioni per il contenimento della spesa sanitaria mediante la definizione di limiti di spesa relativi all'attività di prescrizione di farmaci ed esami clinici effettuata dai medici di medicina generale
Giovedì 30 Maggio 2013 17:17
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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati PAGANO e ROCCELLA del 30 Maggio 2013
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Onorevoli Colleghi!
 L'esigenza di garantire ai cittadini livelli essenziali e uniformi di assistenza viene soddisfatta dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso il sistema di finanziamento che è basato su una quota capitaria che non contempla più il ripiano a piè di lista. Tale novità – introdotta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il SSN – responsabilizza sotto il profilo economico, con modalità differenti ma a tutti i livelli, gli attori istituzionali e professionali che operano nel SSN stesso.
     La legislazione vigente, nonché i documenti ufficiali di programmazione sanitaria nazionale e regionale sono – pertanto – caratterizzati da un'attenzione particolare verso l'economicità , l'efficacia e l'efficienza del SSN, con riferimento specifico ai seguenti obiettivi essenziali: la definizione di politiche per l'individuazione dei budget distrettuali; il monitoraggio mensile degli andamenti, con particolare riferimento a quelli prescrittivi; il perseguimento dell'equilibrio economico dei sistemi sanitari regionali.
     Il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente correlato con le attività prescrittive dei medici di medicina generale (cosiddetti «medici di base» o «medici di famiglia»). Essi, infatti, occupano una posizione centrale nell'ambito del SSN poiché filtrano la domanda e l'offerta di assistenza e indirizzano i consumi sanitari in senso sia qualitativo che quantitativo. A loro spetta, in veste di gestori della salute degli assistibili e di parte rilevante delle risorse economiche del servizio sanitario regionale, conciliare gli obiettivi qualitativi fissati dal distretto sanitario relativamente al territorio con le risorse messe a disposizione.
     Sul medico di medicina generale convergono varie aspettative: offrire prestazioni sanitarie rispondendo alla domanda di salute dei propri assistiti; fungere da filtro tra domanda e offerta e, in virtù delle proprie specifiche competenze professionali, impedire che si manifesti una domanda impropria; contribuire al contenimento dei costi, alimentando virtuosamente il circuito dell'offerta e orientando adeguatamente la domanda.
     Nel sistema sanitario italiano, anche se in misura minore rispetto a quello anglosassone, il medico di medicina generale è – dunque – il primo gate di accesso alle prestazioni sanitarie attraverso la loro prescrizione. Il medico di medicina generale autorizza, infatti, l'accesso alle prestazioni sanitarie finanziate dal SSN: si pensi alle prescrizioni dei farmaci, alle richieste di visite specialistiche e, in alcuni casi, anche ai ricoveri. Come conseguenza di questo, al medico viene richiesto di svolgere una funzione di filtro, di gatekeeping, che abbia come riferimento il principio dell'appropriatezza rispetto alle domande rivolte dai pazienti.
     In questo quadro la presente proposta di legge reca la disciplina dei limiti di spesa relativi all'attività prescrittiva dei medici di medicina generale. In particolare, l'articolo 1 prevede che la regolamentazione dello strumento del limite di spese individuali del medico di medicina generale relativo alla sua attività prescrittiva avvenga attraverso la redazione di un piano da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo in commento specifica, altresì, che nell'individuazione da parte delle regioni dei limiti di spesa individuali relativi all'attività prescrittiva essi debbano tenere conto di parametri determinati in sede della citata Conferenza, fra i quali quello della suddivisione della popolazione per fasce di età .
     L'articolo 2 enuncia gli obiettivi del suddetto piano, con particolare attenzione: al contenimento della spesa mediante la definizione da parte delle regioni di politiche finalizzate all'individuazione dei limiti di spesa dei distretti sanitari e dei limiti di spesa individuali dei medici di medicina generale; al monitoraggio degli andamenti prescrittivi e della spesa dei medici di medicina generale al fine di elaborare gli opportuni interventi correttivi, con particolare riferimento alla spesa relativa alla prescrizione dei farmaci, a quella riferita agli esami clinici e ai ricoveri impropri e alla redazione dei certificati di malattia per i lavoratori dipendenti; al contenimento dei costi prescrittivi, salvo quelli legati alle patologie croniche e invalidanti, conciliando gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dal distretto sanitario, relativamente al territorio, con le risorse messe a disposizione, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
     L'articolo 3, infine, specifica che spetta alle regioni individuare gli strumenti idonei al contenimento dei costi legati all'attività prescrittiva all'interno dei limiti di spesa individuali dei medici di medicina generale e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dedicare al controllo e alla verifica degli obiettivi fissati apposite strutture; qualora le regioni riscontrino dei significativi scostamenti dai valori di riferimento dei limiti di spesa stabiliti attuano gli opportuni interventi correttivi, compreso un decremento sulla dotazione economica del limite di spesa individuale dei citati professionisti. L'articolo in commento dispone, altresì, che in presenza di comportamenti virtuosi del medico di medicina generale in rapporto agli obiettivi del piano e a quelli individuati a livello di distretto sanitario, le regioni possono decidere – in un'ottica di premialità – di incrementare il limite di spesa individuale dell'anno successivo a quello di riferimento del professionista.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
     1. Al fine di rendere più efficiente, efficace ed economica la spesa sanitaria, salvaguardando altresì la salute dei cittadini, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla definizione di un piano, da predisporre entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzato al contenimento della spesa relativa all'attività di prescrizione di farmaci ed esami clinici, di seguito denominata «attività prescrittiva», effettuata dai medici di medicina generale, attraverso l'individuazione da parte delle regioni di limiti di spesa individuali.
     2. Il piano di cui al comma 1 prevede, in particolare, che l'individuazione del limite di spesa individuale dei medici di medicina generale sia effettuata sulla base di parametri nazionali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di età .
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Art. 2.
     1. Il piano di cui all'articolo 1 è finalizzato a garantire:
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         a) il contenimento della spesa sanitaria mediante la definizione da parte delle regioni di politiche finalizzate all'individuazione dei limiti di spesa dei distretti sanitari e dei limiti di spesa individuali dei medici di medicina generale;
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         b) il monitoraggio degli andamenti dell'attività prescrittive e della spesa dei
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medici di medicina generale al fine di consentire interventi correttivi, con particolare riferimento alla spesa relativa alla prescrizione dei farmaci, a quella riferita agli esami clinici e ai ricoveri impropri e alla redazione dei certificati di malattia per i lavoratori dipendenti;
         c) contenimento dei costi relativi all'attività prescrittiva, salvo quelli legati alle patologie croniche e invalidanti, conciliando gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dal distretto sanitario per il territorio con le risorse messe a disposizione, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
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Art. 3.
     1. Le regioni, ai fini di cui all'articolo 2, individuano gli strumenti idonei al contenimento dei costi relativi all'attività prescrittiva effettuata dai medici di medicina generale e istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture di controllo e di verifica degli obiettivi fissati. Le regioni, ove riscontrino significativi scostamenti dai valori di riferimento dei limiti di spesa individuale stabiliti, attuano gli opportuni interventi correttivi, compreso un decremento sulla dotazione economica dei citati limiti di spesa.
     2. In presenza di comportamenti virtuosi, in rapporto agli obiettivi del piano di cui all'articolo 1 e a quelli stabiliti a livello di distretto sanitario, le regioni possono incrementare la dotazione economica dei limiti di spesa individuale dei medici di medicina generale dell'anno successivo a quello di riferimento.