Domenica, 28 Aprile 2024


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#magistraturaonoraria: A.C.3672 e coll.-A Ordine del giorno

 

 

 

 

 

La Camera,


 

 

premesso che:

-          la giustizia italiana versa in stato di crisi cronica, descritta in modo sempre più grave ad ogni inaugurazione dell’anno giudiziario, e non è più rinviabile la soluzione, chiesta dall’Unione Europea, dagli operatori economici, dagli operatori del settore e dai cittadini che subiscono l’inefficienza;

-          i magistrati onorari, ben oltre i limiti e le competenze previste dal d.lgs 51/1998, sono di fatto una categoria di lavoratori stabilmente inseriti, in forza di reiterate proroghe annuali o biennali, nei rispettivi Uffici di appartenenza, al di là dei criteri di temporaneità, accessorietà ed occasionalità;

-          finora il Legislatore ha loro negato le necessarie tutele sociali, propri, dei lavoratori, avvalendosi dell'onorarietà dell’incarico;

-          numerosi magistrati onorari stanno presentando ricorso al giudice nazionale chiedendo il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato e formulando, altresì, questione pregiudiziale europea ai sensi dell’art.267 TFUE;

-          la stessa Commissione Europea ha avviato un’istruttoria al fine di verificare la compatibilità delle condizioni di lavoro dei vice procuratori onorari in raffronto alle diverse disposizioni della normativa UE. Tale istruttoria, dunque, fornirà, elementi utili a verificare, possibili abusi condotti dal legislatore nazionale: sul punto, vi è il fondato timore che la normativa attuale esponga il nostro Paese ad una procedura comunitaria di infrazione concernente l’incompatibilità del diritto interno con il diritto europeo con possibili conseguenti azioni risarcitorie con costi elevatissimi per l’erario;

-          atteso che i magistrati onorari attualmente in servizio sono stati prorogati con la legge di stabilità 2016 fino al 31 maggio 2016 in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, tale termine può essere a ragione prorogato ulteriormente se non sia varata in tempo una riforma utile a superare le attuali criticità; Il rapporto Evaluation of European Judicial Systems (CEPEJ) indica una proporzione percentuale tra numero di giudici onorari e numero di togati, tra i più bassi d’Europa, ovvero di 5.5 onorari per ogni 100 mila abitanti;

-          Il DDL AC 3672 prevede un regime transitorio che non valorizza adeguatamente la condizione di quei magistrati onorari che, per un arco di tempo considerevole, hanno svolto, con continuità, la funzione loro attribuita e che sono attualmente, i sono n servizio. La condizione di questi ultimi, infatti, andrebbe distinta da quanti, per converso, hanno assunto la funzione solo di recente;

-          la realtà giudiziaria e l’onestà intellettuale impongono il riconoscimento di un ruolo corrispondente alle funzioni svolte dagli attuali magistrati onorari ed il diritto europeo impone di sanare gli abusi finora consumati dall’Italia nei loro confronti;

-          l’esigenza di raggiungere una maggiore efficienza del sistema giudiziario, nonché, l’occasione offerta dall’adozione del presente DDL, favoriscono la necessità che siano predisposti strumenti di raccordo stabile tra le funzioni e l’attività svolte dalla magistratura onoraria, e l’ufficio del processo;

 

impegna il Governo:

 

a valutare la possibilità di differenziare il regime transitorio dei magistrati onorari e v.p.o.  che, alla data di entrata in vigore del presente DDL, siano in servizio da almeno 6 anni, prevedendo:

 

a)      La possibilità - in vista dell’esercizio delle funzioni previste dal DDL ___ e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute -  per coloro i quali siano in servizio da almeno 6 anni di confluire previa espressione da parte del Consiglio Giudiziario del giudizio di idoneità secondo le previsioni del presente DDL, in un “albo speciale”, ad esaurimento che offra idonee garanzie di durevolezza dell’incarico, salva valutazione periodica di professionalità.

 

b)     La possibilità di erogare, a favore di coloro che confluiscono nell’albo speciale di cui sopra, un rimborso spese in misura fissa, eventualmente rapportato all’anzianità di servizio, aggiuntivo all’indennità prevista ddl in esame;

 

c)      l’individuazione di un regime un regime previdenziale ed assistenziale per i magistrati dell’albo speciale di cui al punto a).

 

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