Venerdì, 19 Aprile 2024


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Il testo della nostra proposta di legge che abbassa le imposte a imprenditori e professionisti con meno di 100.000 euro di fatturato annuo: È il primo passo della #FLATTAX !

 

 

 

 

 


 

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MOLINARI, CENTEMERO, GUSMEROLI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, PAGANO PATERNOSTER, TARANTINO

Modifiche all’articolo unico, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

(c.d. Legge di stabilità 2015) in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni

 

Onorevoli Colleghi! Obiettivo principale della presente iniziativa legislativa è ampliare il perimetro di imprese soggette al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge di stabilità per il 2015 (L. n.190/2014). Lo scopo è di applicare al maggior numero possibile di imprese, arti e professioni la flat tax al 15%, e per le start-up l’aliquota del 5% per i primi tre e/o cinque anni di attività; ciò al fine anche di estendere ad una platea più ampia la semplificazione degli adempimenti contabili aumentandone al contempo i livelli di sburocratizzazione.

Il vigente regime forfettario per fatturati compresi tra 25.000 e 50.000euro, ai quali appunto si applica il pagamento di una aliquota unica al 15% -ovvero al 5% per le start up- implica, difatti, un alleggerimento burocratico di non poco conto: i contribuenti non devono detrarre l’iva sugli acquisti, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva, non devono inviare i dati delle fatture emesse e ricevute per lo spesometro e neanche, a partire dal prossimo anno, inviare l’e-fattura tra privati.

Lo scorso anno, quasi il 36% dei nuovi professioni ha scelto questo regime (corrispondente a 182.000 tra ditte e autonomi); un aumento della soglia di reddito fino a 100.000 euro cui applicare una tassazione light, si stima che coinvolgerebbe un numero di professionisti tra i 500.000 e i 550.000. A beneficiarne sarebbero anche le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,4% del nostro tessuto economico-produttivo e garantiscono lavoro al 65,3% degli addetti, in quanto con la determinazione del reddito imponibile in misura forfetaria ridurrebbero oltremodo i costi degli adempimenti burocratici. Indubbiamente poi, l’ampliamento del numero di imprese, arti e professioni nella fase dello start up può favorire la spinta all’economia e all’occupazione. Da tali convinzioni trae spunto la presente proposta di legge, tesa ad aumentare la soglia dell’applicazione del regime forfettario sino a volumi d’affari sia per le imprese, arti e professioni costituiti sotto forma di ditte individuali, società di persone e società di capitali pari ad euro 100.000,00 annui e, al contempo, a semplificare gli adempimenti per i soggetti al regime forfettario prevedendo:

a)            la non applicazione dell’IVA e quindi nessuna dichiarazione iva e/o adempimento o versamento IVA

b)           l’abolizione per i contribuenti forfettari sino al nuovo limite dello spesometro

c)            l’abolizione dall’assoggettamento agli studi di settore e/o agli indici sintetici di affidabilità

d)           l’abolizione dalla tenuta della contabilità entro i nuovi limiti

e)           la non applicazione della fattura elettronica.

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 1.

(Modifiche al regime forfetario)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 54, l’alinea è sostituita dalla seguente:

“54. I contribuenti persone fisiche, società di persone, società di capitali esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:”;

2) al comma 54 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 100.000,00” ;

3) al comma 54, lettera b), la parola «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000» e la parola «20.000» è sostituita da: «40.000»;

4) al comma 54, lettera c), il numero 1, è sostituito dal seguente: “1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo annuo sostenuto dall’utilizzatore”;

5) dopo il comma 89-bis è inserito il seguente: «89-ter. Il beneficio di cui al comma 89-bis si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i tre periodi d’imposta successivi o nel caso di persone fisiche al di sotto dei 35 o al di sopra dei 55 anni per cinque periodi d’imposta successivi»;

6) al comma 73 dopo la parola «549» sono aggiunte le seguenti: «nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96»;

 

2. I soggetti che beneficiano del regime forfetario di cui al presente articolo evidenziano sulle fatture l’adesione al regime forfettario di determinazione del reddito.

 

3. Per i soggetti che beneficiano del regime forfettario di cui alla presente legge, non trovano applicazione le norme in materia di spesometro di cui all’articolo 21 del decreto legge n.78 del 2010 come modificato, da ultimo, dal decreto legge n.148 del 2017, e di fatturazione elettronica di cui al decreto legge n.193 del 2016.

 

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme di cui al presente articolo.

 

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in  3,5 miliardi a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dello 1% di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

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