Domenica, 19 Maggio 2024


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Lo sviluppo socio-economico del comprensorio nisseno

Il contributo della Cooperazione per lo sviluppo socio-economico del comprensorio nisseno:

"La rinegoziazione dei mutui" e "La cooperazione edilizia"

(Convegno organizzato dalla Lega Cooperative Prov. CL)

Traccia della relazione dell’On.le Alessandro Pagano – Ass. Reg. al Bilancio e alle Finanze.

Le prossime modifiche della finanziaria 2003 (emendamenti):

A) La rinegoziazione dei mutui:

  1. La Regione autorizza la rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, ai sensi delle leggi regionali o dei provvedimenti attuativi delle norme comunitarie e statali nell’ipotesi in cui il tasso di riferimento sia superiore a quello vigente alla data di rinegoziazione per il settore interessato. Si può procedere alla rinegoziazione anche mediante l’estinzione anticipata del debito residuo e la contemporanea accensione di un credito di importo pari allo stesso debito estinto e di durata uguale a quella residua del mutuo originario.
  2. Il tasso di interesse globale rinegoziato deve essere pari a quello di riferimento vigente alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione. Dalla rideterminazione delle rate e/o dei piani di ammortamento non devono derivare maggiori oneri né a carico dei mutuatari né della Regione. Al fine di evitare disparità di trattamento la riduzione del tasso conseguente alla rinegoziazione opera nei confronti dei mutuatari non solo per operazioni di mutuo nel quale il tasso al loro carico è stabilito in percentuale del tasso di riferimento ma anche per le operazioni di mutuo nelle quali a carico del mutuatario è posto un tasso nominale annuo posticipato (fisso). A tal fine il tasso viene rideterminato operando una diminuizione in misura pari al 60% della riduzione del tasso d’interesse globale conseguita. Il tasso in tal modo rideterminato non può comunque scendere al sotto dell’(1)%.
  3. L’autorizzazione alla rinegoziazione è accordata dal Dipartimento regionale competente per il settore di attività oggetto dell’agevolazione creditizia su istanza del mutuatario, da inoltrarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della rata di mutuo, con riferimento alla proposta di rinegoziazione concordata con l’Istituto erogatore.Avvenuta l'autorizzazione formale da parte degli uffici regionali competenti le parti contraenti procedono, entro il termine di scadenza dalla rata di mutuo immediatamente successiva, a sottoscrivere l’accordo di rinegoziazione che l’Istituto erogatore provvede a far pervenire in copia autentica entro i successivi 30 giorni al Dipartimento regionale competente.
  4. Per rivalere gli istituti erogatori degli oneri connessi alla rinegoziazione la Regione riconosce una commissione pari allo 0,50 del capitale residuo alla data di rinegoziazione (oppure: dall’ammontare dell’operazione rinegoziata) al cui pagamento si fa fronte con le economie realizzate sugli stanziamenti originari in virtù della riduzione degli oneri conseguenti all’operazione di rinegoziazione.
  5. Per ogni singola operazione di mutuo può procedersi una sola volta alla rinegoziazione di cui al presente articolo è alternativa ad ogni altra modalità di rinegoziazione prevista dall’ordinamento regionale e alla stessa.

B) Sportello Unico;

C) Cooperative edilizie: utilizzo dei box a fini commerciali ed artigianali in quartieri con cooperative edilizie dopo un certo numero di anni;

D) Art. 30 L.R. del 26/03/2002: Sostituire i termini "finanza derivata"; ampliare la portata della L.R. 22.

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