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A.C. sulla importanza delle terapie domiciliari ai fini della corretta gestione della pandemia

 

 

 

 

 

Atto Camera, Interrogazione a risposta scritta 4-08904, presentato da PAGANO Alessandro.  Martedì 13 aprile 2021, seduta n. 485


ALESSANDRO PAGANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

 

le terapie domiciliari assumono un'importanza fondamentale ai fini della corretta gestione della pandemia da COVID-19, consentendo di mettere in sicurezza i soggetti positivi che non necessitano di ricovero e, allo stesso tempo, di non affollare in maniera ingiustificata gli ospedali e le strutture di pronto soccorso;

il perseguimento degli anzidetti scopi si poneva alla base dell'articolo 8 del decreto-legge n. 14 del 2020, poi trasfuso nell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, con il quale sono state istituite le Unità speciali di continuità assistenziali (cosiddetto Usca), formate da medici di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza;

nonostante i presupposti di partenza, l'implementazione delle terapie domiciliari ha incontrato, nel tempo, numerosi ostacoli di carattere tecnico e burocratico ascrivibili, in particolare, all'assenza di un protocollo di cura valido e condiviso con i medici stessi;

si è rivelato inadeguato anche il protocollo di cui alla nota Aifa in data 9 dicembre 2020, recante «princìpi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare», con il quale l'Agenzia regolatoria aveva raccomandando ai medici del territorio di limitarsi alla «vigile attesa» e all'utilizzo di trattamenti sintomatici come il paracetamolo;

tale nota, fortemente limitativa della libertà prescrittiva dei medici, è stata in effetti impugnata dinanzi al Tar per il Lazio e da questo sospesa in sede cautelare con ordinanza n. 1412 del 2021, sul presupposto che è diritto dei medici «prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che questo diritto non può essere compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi»;

l'ordinanza del Tar per il Lazio segue quella precedente del Consiglio di Stato sul principio attivo idrossiclorochina che pure aveva formato oggetto di una nota limitativa dell'Aifa, anch'essa sospesa in sede cautelare in quanto adottata in assenza di «ragioni sufficienti sul piano giuridico a giustificare l'irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale» (cfr. l'ordinanza n. 7097 del 2020 del Consiglio di Stato);

a parere dell'interrogante, l'Agenzia italiana del farmaco dovrebbe mutare l'approccio sin qui seguito, evitando di comprimere le libere scelte dei medici prescrittori con note fortemente limitative e illegittime, e cercando piuttosto di affiancare i medici stessi nella gestione dei pazienti COVID, diramando raccomandazioni e protocolli condivisi che valorizzino le esperienze da questi raccolte sul territorio e agevolino un'implementazione ottimale, corretta e uniforme delle terapie domiciliari –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, vista la crescente necessità di armonizzare tutte le azioni in campo, istituire un volo di monitoraggio ministeriale in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale, ed attivarsi affinché le diverse esperienze e i dati clinici raccolti dai servizi sanitari regionali confluiscano in un protocollo unico nazionale di gestione domiciliare del paziente COVID-19, nel rispetto dei princìpi esposti in premessa.

(4-08904)

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