Martedì, 23 Aprile 2024


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Legge Biagi: applicazione. Un anno dopo

Legge Biagi: applicazione. Un anno dopo

(Convegno organizzato da: Enaip Caltanissetta; Cofidi)

Fra gli intervenuti: Dr. Paolo Pennini (Dirigente Direzione Generale per le attività ispettive, Ministero Welfare); Avv. Pierluigi Nausei (Funzionario Ministero Welfare).

Traccia della relazione dell’On.le Alessandro Pagano – Assessore Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e alla Pubblica Istruzione

Art. 48 Legge Biagi (Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per rimpiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi:

    a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

    b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

    c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

    d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

    a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

    b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congrue al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

    c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

    d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

    e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

    f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

CIRCOLARE Ministero del Welfare N. 40/2004 del 14 ottobre 2004

3. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

3.1 Le finalità

L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto.

Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipularle a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3.2 L'ambito di applicazione soggettivo

II contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e te organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.

3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi

La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal decreto legislativo n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo.

Il punto di raccordo è costituito dai tirocini estivi di orientamento che hanno una valenza pedagogica-formativa e si svolgono nel periodo intercorrente tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo II tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; l'erogazione di una borsa lavoro (per un massimo di € 600.00/mese) è facoltativa; l'unico obbligo per il datore di lavoro è quello di assicurare, contro gli infortuni e la responsabilità civile, i tirocinanti. Il tirocinio assume valore di credito formativo.

Esemplificando: TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO

Art. 60 D. Lgs. 276/2003

Tirocini promossi durante le vacanze estive a favore

  • di un adolescente (minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti)
  • o di un giovane (soggetto di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti)

regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. Esso non Costituisce rapporto di lavoro, ma realizza un'esperienza formativa svolta in azienda.

Finalità

II tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo del lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.

DURATA                 Durata massima 3 mesi. Nel periodo tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo.

BORSA LAVORO     Eventuali borse lavoro a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di € 600,00

LIMITI NUMERICI  Salva diversa previsione contrattuale non sono previsti limiti massimi per l'impiego di giovani o adolescenti al tirocinio estivo di orientamento.

DISCIPLINA

Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal Dlgs 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tirocini formativi (Legge 196/97 e DM142/1998) tra le quali: .

  • i soggetti promotori dei tirocini possono essere, tra gli altri, i Centri per l'impiego (essi hanno l'obiettivo di migliorare le possibilità di accesso dei disoccupati al mondo del lavoro e di assistere le imprese, favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. I Centri per l'impiego offrono una serie di servizi destinati ai lavoratori e alle imprese: accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, preselezione, consulenza alle imprese e assistenza a persone disabili o svantaggiate), gli Uffici scolastici regionali, gli istituti scolastici, i Centri di formazione professionale. Questi soggetti sono responsabili del corretto svolgimento del tirocinio.
  • le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori.
  • per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.
  • l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non determina la cancellazione dagli elenchi anagrafici del centro per l'impiego.
  • il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.
  • le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo.
NORMATIVA - DECRETO LEGISLATIV010 SETTEMBRE 2003, N. 276 ART. 60

Art. 60.

Tirocini estivi di orientamento

  1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
  2. II tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata e' quella massima in caso di pluralità di tirocini.
  3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
  4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
  5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

Sulla materia è intervenuto l'Assessorato regionale al Lavoro (?) con propria CIRCOLARE n. 46 del 20/07/2004 pubblicata nella GURS 30/07/04 n. 32. Essa recita:

Premessa

Con il Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 è stata data una prima attuazione al complesso impianto normativo della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, la cosiddetta LEGGE BIAGI, ed è stata così avviata una fase decisiva per la riforma del mercato del lavoro in Italia.

Con la Legge 28 marzo 2003 n. 53, la cosiddetta LEGGE MORATTI, viene avviata la riforma del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Le due riforme appaiono integrarsi nei concetto di "impresa formativa", nel senso che si ravvisa il ruolo dell'impresa nel concorrere a creare competenze formative, spendibili nel mercato del lavoro.

Uno dei punti di incontro tra la riforma "MORATTI" e la riforma "BIAGI" è. infatti, rappresentato dall'ari. 60 del decreto legislativo n. 276/03 che prevede tirocini estivi di orientamento durante le vacanze estive i favore di adolescenti e giovani con fini di orientamento ed addestramento pratico.

In conformità agli orientamenti ministeriali in materia, consultaci nel sito www.wetfare.gov.it per la promozione, gestione e valutazione della misura nella Regione Siciliana si impartiscono le seguenti direttive, costituendo la stessa un importante strumento di collegamento e di alternanza scuola/lavoro.

DEFINIZIONE E DESTINATARI

II tirocinio estivo di orientamento è il tirocinio che gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni non compiuti) o i giovani (soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti), regolarmente iscritti ad un ciclo dì studi presso l'università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono svolgere durante le vacanze estive.

FINALITÀ

II tirocinio estivo mira ad agevolare gli studenti nella scelta professionale e a permettere loro di orientarsi meglio nel mondo dei lavoro. Consente inoltre di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.

DURATA E LIMITI

II tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata a ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

SUSSIDIO ECONOMICO

L'azienda che ospita il tirocinante, pur non essendo obbligata, può erogare al tirocinante un sussidio economico non superiore a 600 euro (al lordo).

DISCIPLINA

Per tutti gli aspetti non esplicitamente disciplinati dal Dlgs 276/2003 valgono le disposizioni in materia di tirocini formativi (Legge 196/97 e D1142/1998) nonché le direttive regionali di cui alla circolare 28 novembre 2002 n. 22//02/AG e alla nota assessoriale prot. n. 343 del 20/02/04 opportunamente modificate, ai fini dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure connesse, limitatamente alle fattispecie seguenti, in considerazione del periodo estivo di svolgimento del tirocinio e della breve durata dello stesso. Nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano quelli individuati dall'alt. 1 lett. A), e) e g) del DI n. 142/98 (cfr. circ. n. 22/02/AG), gli stessi sottoporranno le convenzione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, alla Commissione regionale per t'impiego e i progetti formativi relativi, soltanto per la ratifica e informazione. Nel caso in cui i soggetti promotori siano strutture periferiche di questa Amministrazione, il Servizio Ufficio Provinciale del lavoro territorialmente competente individuerà il tutor didattico-organizzativo, cui affidare il tirocinio estivo, tra i funzionati dei ruoti regionali in servizio presso lo stesso Servizio Ufficio Provinciale del lavoro.

Sinteticamente si rammenta che:

  • le imprese disponibili a ospitare tirocinanti devono stipulare apposite convenzioni con i soggetti promotori (cfr. par. 2.2 circ. 22/02/AG)
  • per ogni tirocinante deve essere elaborato un progetto formativo e di orientamento nel quale sono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
  • l'attivazione di un tirocinio non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro
  • il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi
  • le attività svolte durante il tirocinio possono avere valore di credito formativo (cfr. par. 9 circ 22/02/AG "dichiarazione di competenza").

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La legge Biagi interagisce con la legge Moratti. La prima, con legge 14 febbraio 2003, n..30 (Legge Biagi) detta norme di "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro". La seconda, con legge delega 28 marzo 2003, n. 53 vengono indicate le norme di "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". La legge delega ha registrato un primo D. Lgs. in data 10.09.2003 con il n. 276 ed un secondo, correttivo rispetto al citato 276, in data 06.10.04 portante il n. 251.

I due principali punti di intersecazione risiedono nelle norme

  • relative all'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sancito nell'ari. 48 del D. Lgs. 276/03
  • e nella disciplina dei Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del D. Lgs. 276/03.

L'apprendistato costituisce, quella che viene denominata la terza gamba dell'obbligo formativo, sancito dall'ari. 68 della legge 17.5.99 n. 144.

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

    a) nel sistema di istruzione scolastica;

    b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

    c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

    a) a carico del Fondo di cui all'ari 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

    b) a carico del Fondo di cui all'ari. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'ari 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alte funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per Panno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'ari. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'ari. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi I e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nella riforma Moratti l'apprendistato è previsto allorquando si individua il secondo ciclo (il cui decreto legislativo è in corso di discussione per l'emanazione)

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Art 2. - (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

    g) il secondo ciclo, finalizzalo alla crescite educativa, Gutturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, Gutturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'atta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno da accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

La legge di delega 30 (Biagi) ha confermato l'apprendistato come strumento formativo con la lett. B) dell'art. 2

Art 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)

1 II Governo è delegato ad adottare,

    b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatene in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;

Il decreto legislativo 276 di applicazione della legge delega 30 (legge Biagi) ha disciplinato all'art. 48 il diritto-dovere di istruzione e formazione mediante l'apprendistato, richiamando espressamente te legge di delega 53 (legge Moratti). La circolare esplicativa (del Welfare) ha espressamente previsto che "Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo".

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